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UNIONI CIVILI: IL MOVIMENTO 5 STELLE È FAVOREVOLE

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Tempo di lettura 5 minutiSul blog di Grillo si legge: "In via del tutto straordinaria, a fronte di un tema etico che chiama in gioco anche i diritti di bambini"

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di Angelo Barraco
 
Roma – L’argomento Unioni Civili non sembra mettere d’accordo la classe politica del bel paese ovvero i “decisori” dell’argomento e dell’amore altrui. Beppe Grillo scrive sul suo blog: “Con una votazione sul Blog del 28 ottobre 2014 gli iscritti al MoVimento 5 Stelle hanno espresso la loro posizione favorevole sulle unioni civili. Il quesito non conteneva però espliciti e diretti riferimenti alla stepchild adoption, nè le spiegazioni necessarie per esprimere un voto consapevole su un tema tanto complesso e delicato”. Grillo continua: “L’indicazione di voto uscita da quella consultazione è stata già espressa dai portavoce M5S nelle votazioni che si sono svolte in Commissione al Senato e ugualmente sarà rispettata nelle votazioni sulle unioni civili che a partire da questa settimana si svolgeranno in Aula”. Si legge inoltre: “In via del tutto straordinaria, a fronte di un tema etico che chiama in gioco anche i diritti di bambini, Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, in qualità di Garanti del Movimento, si sono assunti la responsabilità di rinunciare a un’ulteriore votazione sul blog e di lasciare ai portavoce la libertà di decidere sulla stepchild adoption secondo coscienza, sulla base di principi personali” e sottolinea che così facendo si è voluto evitare di mettere i parlamentari nella condizione di votare “per costrizione a maggioranza essendo portavoce e contro la propria coscienza su una materia che riguarda la sfera dei minori e tocca da vicino le convinzioni e i valori piu' intimi e profondi di ognuno di noi”. Tante sono le dichiarazioni e le idee contrarie dei politicanti sull’argomento, ad esempio Angelino Alfano ha chiesto invece di cambiare il ddl Cirrinnà e di eliminare la Stepchild Adoption.
 
Ma qual è la posizione del PD? I senatori del Pd Albano, Angioni, Borioli, Capacchione, Cardinali, Esposito, Fabbri, Ferrara, Fissore, Maturani, Rossi, Silvestro, Tomaselli, Vaccari, Verducci e Zanoni scrivono in una nota: “Ciò che il Senato sarà chiamato a decidere nei prossimi giorni riguarda la vita e il futuro di milioni di cittadini italiani. Chiediamo, perciò, che il confronto tra le differenti posizioni espresse in discussione generale sia mantenuto trasparente e palese anche al momento del voto” continua la nota “La decisione del gruppo Pd di non chiedere voti segreti è stata importante. Ora – proseguono – occorre che si traduca in un'iniziativa volta a far assumere lo stesso impegno a tutti i gruppi. A cominciare da quelli, come il M5S, che hanno lasciato libertà di coscienza, senza dire se ci sia, e quale sia, la posizione del movimento”. Il Capogruppo Pd alla Camera Ettore Rosato precisa che sulle unioni civili si va avanti e che il PD è sempre su questa linea e che non contempla l’ipotesi di stralciare la Stepchild Adoption. Il sottosegretario alle Riforme Ivan Scalfarotto ha scritto su facebook che il PD non cambia nulla e che le unioni civili sono parte integrante del progetto di modernizzazione del paese. La prima firmataria del provvedimento sulle unioni civili, Monica Cirinnà, scrive su Twitter: “Sui diritti no a compromessi” e sottolinea inoltre che il PD va avanti con l’obiettivo di rendere il nostro paese migliore, moderno ed europeo. Beatrice Lorenzin, a Sky tg24 ha dichiarato invece che “Un bambino ha tutti i diritti  abbiamo il dovere di renderlo più sereno. Allora facciamo una riflessione in un altro contenitore legislativo, in cui rivediamo anche la legislazione su adozioni e affidi” ha continuato “ognuno è libero, credo che possa prevalere semplicemente il buon senso: è lecito progettare in laboratorio bimbi che non avranno la mamma? Fa bene Grillo a lasciare libertà di coscienza, ho applaudito a questo fatto. Siamo di fronte a dei temi in cui non è concepibile la blindatura di un testo dove non si affrontava quello di cui stiamo parlando. Il livello del dibattito non è stato alto" e ha concluso “Se passa la stepchild adoption stiamo autorizzando l'eterologa per persone dello stesso sesso. Come si può pensare di blindarla? Nel paese la maggior parte dei cittadini non è favorevole”. Si è accesa invece una polemica accesa in seguito ad un post su Twitter di Roberto Formigoni in cui afferma “sta procurando crisi isteriche gravi su gay, lesbiche, bi-transessuali e checche varie”, Formigoni ha poi precisato: “Accetto di essere criticato, non di essere distorto, stravolto, strumentalizzato. Non ho insultato nessuno, mi sono limitato a constatare che alcune persone gay, lesbiche ecc… stanno avendo crisi isteriche. Del resto la lingua italiana è precisa: in italiano, l'assenza dell'articolo determinativo indica chiaramente che si tratta di casi specifici. Se avessi voluto offendere un'intera categoria di persone  avrei usato l'articolo determinativo: i gay, le lesbiche ecc… Così non ho fatto, accetto di essere criticato, non distorto”. 
 
Il fulcro della questione Unioni Civili sono i primi tre tabella, ma cosa dicono? 
 
 TITOLO I
Delle unioni civili
Art. 1.
(Costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)
1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.
3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone dello stesso sesso:
a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
b) la minore età salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile;
c) l'interdizione per infermità di mente; si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;
d)la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile; si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile;
e) la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli tabella 65 e 68  nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile.
5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni.
6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.
 
Art. 2.
(Modifiche al codice civile)
1. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole «da un matrimonio» sono inserite le parole «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».
 
Art. 3.
(Regime giuridicodell'unione civile tra persone dello stesso sesso)
1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli tabella 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del codice civile.
2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dagli tabella 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli tabella 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile.
3. Fatte salve le disposizioni del codice civile che non sono richiamate espressamente nella presente legge e fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso.