Torino, “rapinatori con lo spray a piazza San Carlo”: condannata la sindaca Chiara Appendino

Sono stati tutti condannati a un anno e sei mesi i 5 imputati – tra cui la sindaca di Torino Chiara Appendino – nel processo con rito abbreviato per i fatti di piazza San Carlo. Il procedimento si riferisce a quanto accadde nel capoluogo piemontese la sera del 3 giugno 2017, durante la proiezione su maxischermo della finalissima di Champions League: una serie di ondate di panico tra la folla portarono a 1.600 feriti e in seguito alla morte di due donne a causa delle lesioni subite.

Dice di provare “amarezza” la sindaca di Torino, Chiara Appendino, che in un lungo post su Facebook commenta la condanna per i fatti di piazza San Carlo.

Appendino sottolinea di non avere intenzione di sottrarsi alle responsabilità, ma “è altrettanto vero che oggi devo rispondere, in quanto sindaca, di fatti scatenati da un gesto – folle – di una banda di rapinatori”, aggiunge sostenendo che sul “difficile ruolo dei sindaci forse andrebbe aperta una sana discussione”. Appendino conclude dicendosi “fiduciosa di riuscire a far valere le nostre tesi nei prossimi gradi di giudizio”.

I FATTI

Quattro marocchini che il 3 giugno 2017, in piazza San Carlo, utilizzarono lo spray urticante al peperoncino scatenando il panico tra i tifosi che guardavano sul maxischermo la finale di Champions League Juventus-Real Madrid. Fu quello spray, il cui getto venne «indirizzato verso il basso per diffonderne in modo più ampio l’effetto lesivo» in una «piazza gremita da oltre 30.000 persone», a causare la morte di due donne — Erika Pioletti, 38 anni, e Marisa Amato, di 65 — e il ferimento di altri 1.692 tifosi. Bisogna «sgombrare il campo da ogni dubbio — sottolinea il giudice nelle motivazioni della sentenza con cui il 17 maggio ha condannato Sohaib Bouimadaghen «Budino», Hamza Belghazi, Aymene Es Sabihi e Mohammed Machmachi a poco più di dieci anni di reclusione per omicidio preterintenzionale, lesioni, rapina e furto — circa la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta» dei quattro maghrebini e «gli eventi luttuosi». E agli avvocati difensori che «hanno sostenuto che i loro assistiti sarebbero stati ingiustamente accusati delle conseguenze addebitabili alle disfunzioni connesse all’organizzazione e alla gestione della sicurezza dell’evento (la scarsezza delle vie di fuga, la presenza di transenne a ostruire il deflusso della folla, i cocci di bottiglia causati dalla rottura delle bottiglie di vetro portate all’interno della piazza da venditori ambulanti)», il gup risponde che «l’eventuale responsabilità colposa degli organizzatori, quand’anche accertata, non potrebbe in alcun modo escludere la responsabilità degli attuali imputati per aver innescato la sequenza causale che ha cagionato la morte di Pioletti e Amato». «Quanto agli aspetti legati alla sicurezza — aggiunge quindi il giudice — va rilevato che essi erano visibili a chiunque e avrebbero pertanto dovuto entrare nella sfera di valutazione»