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Viterbo

TARQUINIA, ARSENICO: IL CONSIGLIO DI STATO ACCOGLIE IL RICORSO DEL S.I.B DI TARQUINIA E SOSPENDE L’ORDINANZA DEL SINDACO N.8194 DEL 29 OTTOBRE 2011

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Il consiglio di stato sospende l’ordinanza e indica al Tar Lazio di discutere prima possibile il ricorso nel merito, il quale chiede che sia proprio il comune a dotarsi di un impianto centralizzato di dearsenificazione.

[ALLEGATI ALL'ARTICOLO: ORDINANZA DEL SINDACO / ORDINANZA CONSIGLIO DI STATO]

Angelo Parca

Il consiglio di stato accoglie la richiesta di sospensiva al ricorso del Tar Lazio –Roma, sezione II bis n.00576/2012 e sospende l’ordinanza del Sindaco di Tarquinia che chiedeva l’adeguamento alle attività di bar e ristorante di dotarsi di un dispositivo di dearsenificazione.
Marzia Marzoli: come presidente del S.I.B di Tarquinia la riteniamo una prima vittoria della categoria contro il problema dell’Arsenico, dell’ingiusto onere economico, di un impianto di dearsenificazione imposto alle attività commerciali, come se fosse possibile esentare il comune dal dovere di fornire alle aziende la depurazione, la potabilità dell’acqua, tuttavia pagata nella bolletta dell’acqua.
Ricordiamo che il Comune di Tarquinia ha emesso un’ordinanza n.8194 il 29 Ottobre 2011, dove indicava la deroga a 20 mcg/l, come richiesto e ottenuto dalla Regione Lazio, estesa anche al comune di Tarquinia, spostando il limite a 20 mcg/l fino a Dicembre 2012 e “che l’acqua distribuita in tutto il territorio del Comune di Tarquinia non deve essere utilizzata per il consumo alimentare e potabile dei neonati, dei bambini fino all’età di 3 anni e delle donne in gravidanza; che le industrie alimentari presenti nelle zone interessate devono attuare i necessari (dearsenificatori) affinché l’acqua  introdotta come componente integrante e sostanziale nei prodotti finali non presenti concentrazioni di Arsenico superiori ai limiti stabiliti dal D.L. vo 31/01 (10mcg/l) sotto il profilo sanitario.”
Riteniamo ingiusto che le aziende debbano sostenere da sole un onere così gravoso, come l’acquisto e la gestione di un DEARSENIFICATORE, tenendo conto che non esiste una normativa di riferimento che indichi, quali siano le tecnologie idonee da adottare, per restituire all’utente un’acqua depurata, senza dubbi sui processi utilizzati.
Ricordiamo inoltre, che l’Arsenico è regolato dalla Direttiva 98/83/ CE, recepita dal DL n.31 del 2 Febbraio 2001, nel quale si disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia, nella quale viene fissato il limite dell’Arsenico in 10 mcg/l.
Il consiglio di stato sospende l’ordinanza e indica al Tar Lazio di discutere prima possibile il ricorso nel merito, il quale chiede che sia proprio il comune a dotarsi di un impianto centralizzato di dearsenificazione.
Nel rispetto del diritto del consumatore e del turista che sceglie Tarquinia come meta turistica, è importante assicurare la potabilità dell’acqua e l’assenza di Arsenico anche nelle abitazioni, nelle seconde case con cui Tarquinia fa turismo, che non avrebbero la dearsenificazione.
Un comune turistico dovrebbe garantire a tutti i cittadini di Tarquinia e ai suoi turisti la dearsenificazione a prescindere dall’andamento dei ricorsi amministrativi, evitando che il turismo ne possa risentire, disertando la nostra località per il pericolo dell’Arsenico.
In questo caso il ricorso alle casette dell’acqua dearsenificata non basta a risolvere il problema, per questo auspichiamo che il comune concentri la propria attenzione sul problema, invitando tutti i turisti a frequentare la nostra località perché dotata di un sistema centralizzato e sicuro.