Anguillara, c’era una volta il M5s. Bianchini (Pd): bene addio Fioroni a maggioranza, basta spese pazze e zero trasparenza

ANGUILLARA SABAZIA (RM) – “Apprendiamo dell’uscita del Consigliere Fioroni dalla maggioranza del Consiglio comunale di Anguillara. Ho visto il video da lui messo in rete per spiegare le motivazioni. Sono immagini che testimoniano l’esperienza di due anni vissuti alzando con poca convinzione la mano per il sì alle delibere e alle scelte scellerate di questa Giunta”. E’ il commento, in una nota, del consigliere comunale del Pd di Anguillara, Silvio Bianchini.

Il video postato sul Facebook da Antonio Fioroni

“Capisco bene le ragioni che lo hanno portato a una decisione che immagino sofferta ma liberatoria – prosegue – ed esprimo dunque stima per aver preso posizione contro questa pseudo amministrazione, caratterizzata da zero trasparenza, nessuna politica per la valorizzazione turistica o culturale e atti amministrativi senza senso, con gravi costi per la collettività. E’ facile comprendere il suo disgusto per il sistema dispotico e l’assenza di condivisione delle scelte da parte di questa Giunta a cui manca un progetto organico e coerente. Pertanto – prosegue Bianchini – invito Fioroni a proseguire attraverso un attento controllo di atti amministrativi che potrebbero avere pesanti ricadute negli anni a venire. Chiedo a Fioroni di confrontarci sui buchi nel Bilancio causati da spese folli e sui mutui che si apprestano ad aprire senza coperture. Ci sono inoltre in ballo cause legali, generate da un’incapacità amministrativa senza precedenti, che – sottolinea Bianchini – senza intervento, spazzeranno via ciò che resta del risanamento economico raggiunto dalle precedenti Giunte”.

“Non si possono buttare 12.000 euro al mese per una Giunta incompetente e allo sbaraglio. Basta con Assessori tecnici, avulsi da ogni contesto locale e latitanti nel rapporto con la popolazione!” – commenta Bianchini che invita “anche gli altri consiglieri di maggioranza ad avere un sussulto di dignità e abbandonare questa zattera alla deriva, prima che affondi portando con se’ la nostra cittadina”.




Anguillara Sabazia, rendiconto 2017: tra annunci trionfalistici e “pericolo lacrime e sangue”

ANGUILLARA SABAZIA (RM) – Ad Anguillara Sabazia il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto di gestione 2017. “Un grande risultato”, così è stata definita la ratifica del documento contabile dell’Ente locale da parte degli amministratori comunali, a guida dell’ormai ex pentastellata sindaco Sabrina Anselmo, che attraverso un comunicato diffuso da Silvia Silvestri – presidente del Consiglio comunale – parlano di raccogliere “con l’aspirapolvere la polvere che fino al 2015 era rimasta nascosta sotto il tappeto”. Mentre di bel altro avviso Silvio Bianchini, capogruppo consiliare del Pd, il quale dopo aver preso visione del parere dei Revisori dei Conti e di tutta la documentazione inerente l’ammontare dei residui attivi e delle fonti di potenziale passività per l’Ente ha puntato il dito su quelle che ha definito come le “verità nascoste del rendiconto di gestione 2017”. E così mentre dalla maggioranza vengono evidenziate le azioni messe in campo fino ad oggi, che dimostrerebbero alla cittadinanza come gli amministratori abbiano investito nonostante l’abbassamento dei trasferimenti al Comune da parte degli enti superiori (Stato, Regione, ex Provincia ora Città Metropolitana) e nonostante una sotto dotazione organica dell’Ente, (75 dipendenti anziché 125), dai banchi del Pd si è richiamata la maggioranza ad un senso di responsabilità nei confronti dei cittadini, del bene comune e delle future generazioni, quindi a porre in essere delle condotte e delle scelte volte al risanamento con una valutazione reale delle risorse disponibili.

Accantonati quasi 6 milioni di euro nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

Soldi che il Comune di Anguillara Sabazia dovrebbe incassare ma che storicamente invece non incassa oppure incassa solo dopo molti anni, magari dopo azioni di riscossione coattiva o altro. “Come amministrazione – ha detto Silvia Silvestri – siamo obbligati ad accantonare nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità almeno il 75% della somma prevista”.

Bianchini (Pd): “Che fine hanno fatto il baratto amministrativo e gli scec?”

“E pensare che in campagna elettorale – ha ricordato il capogruppo Pd – si raccontava la favola del recupero o la compensazione attraverso il baratto amministrativo, o la “rivoluzionaria innovazione” del pagamento in scec!”.

Anguillara: l'amministrazione comunale prepara certi scec… così!

Somme accantonate insufficienti a far fronte a eventuali condanne per procedimenti in corso

Bianchini ha poi sottolineato il fatto che nel bilancio figurano ancora residui attivi (imu, tari, tasi, incassi da vendita di terreni e altro) sui quali sarebbero fondati notevoli dubbi circa la loro effettiva esigibilità. Il capogruppo del Pd ha parlato anche di gravi aspetti relativi potenziali passività, soprattutto quelle relative ai giudizi ed alle cause pendenti, per le quali la somma accantonata non sarebbe adeguata. “Mi riferisco, – ha proseguito Bianchini – tra i vari, a tre procedimenti che potrebbero comportare negatività milionarie: l’arbitrato Sogeea, (richiesti di 2.500.000 euro) i vari ricorsi al Tar per il PRG, la causa Eredi ex Piano di Zona 167 (1.000.000,00 euro) e in ultimo la causa piscina comunale (500.000,00 euro)”.

Anguillara Sabazia, condoni edilizi: l’accordo “kamikaze” del sindaco e il rischio di dissesto finanziario

Procedimenti che pendono come una scure sulle casse comunali

“Di tutti questi non è stato accantonato nulla (tranne 150.000 per la ex 167) – ha detto ancora il capogruppo – e come tutti sappiamo entro giugno avremo la sentenza della SOGEEA, per la scellerata scelta di questa Giunta di lasciare il procedimento presso il tribunale civile di Civitavecchia e optare per l’Arbitrato presso la AMC, scelta dalla stessa controparte. In conclusione ritengo che se si fossero poste alla base di questo bilancio consuntivo concetti come la responsabilità e la verità si sarebbero fatte scelte differenti e stabilito differenti priorità evidenziando ai cittadini come stanno veramente le cose”. Un quadro quello descritto da Silvio Bianchini, che nonostante gli annunci trionfalistici degli amministratori comunali preluderebbe ad un futuro di “lacrime e sangue per i cittadini”.




Anguillara Sabazia: tana per il consigliere Pierdomenico

ANGUILLARA SABAZIA (RM) – Il consigliere di maggioranza Massimo Pierdomenico ha parcheggiato la sua Renault Kangoo in via Toscanini, all’angolo con via San Francesco ad Anguillara Sabazia.

Lì non c’è parcheggio ma lui si è posizionato ugualmente nonostante la sua auto intralciasse il traffico. Lo ha fatto oggi intorno alle 13.

Si è piazzato in un posto non delimitato da strisce dove qualsiasi altra vettura avrebbe preso una multa salata come spesso è accaduto. Invece lui, amministratore a Cinque Stelle (che pure il fatto se lo sia ancora rimane un mistero) il quale dovrebbe essere esempio di onestà, correttezza e trasparenza non segue le regole che gli altri cittadini sono obbligati a seguire. La Polizia Locale lo ha multato?

Proprio lui che fa parte di quel MoVimento che ha gridato allo scandalo e alla vergogna quando l’ex sindaco Ignazio Marino ha fatto simili azioni con la sua Panda rossa.

Questo è l’esempio del buon padre di famiglia? Meglio non proseguire perché di malumori e mal di pancia già ce ne sono abbastanza in giro. Ciascuno risponde della propria condotta ma certamente non ci fa una gran bella figura.




Anguillara, celebrazioni 25 aprile: grande assente la sindaca Sabrina Anselmo

ANGUILLARA SABAZIA (RM) – Non sono mancate le celebrazioni del 25 aprile ad Anguillara Sabazia ma con una grande assenza: quella del sindaco Sabrina Anselmo. A fare le veci, come sempre, c’era il vicesindaco Sara Galea. Presenti anche il consigliere Aleandro Virgili e l’assessore alla Cultura Viviana Normando. Non è mancata la presenza di tutta la polizia locale in gran numero e delle altre forze dell’ordine.

Ormai non fa quasi più notizia che la prima cittadina non presenzi agli eventi importanti che interessano la cittadina

E non ha fatto eccezione neppure la celebrazione della festa della Liberazione. Il sindaco rappresenta tutti i cittadini. In questo caso è una donna e una madre di famiglia e come madre di famiglia avrebbe potuto dare un segnale forte con la sua presenza. Anche ai bambini che sono il futuro e che è importante che sappiano il significato di certe celebrazioni che fanno parte della storia d’Italia, un Paese libero e democratico. Poi nessuno vieta il fatto di trascorrere il proprio tempo come meglio desidera.

I cittadini c’erano e anche tutte le persone che tengono a questa ricorrenza

Si è esibito un gruppo folkloristico e ci sono stati momenti molto toccanti come l’ascolto delle esperienze vissute durante la guerra lette dalla dottoressa Lucia Buonadonna in rappresentanza dell’associazione Arca sul lago . Si tratta di testimonianze scritte che sono conservate nell’archivio storico della città sabatina.

Ad Anguillara ormai si respira uno strano clima

La sindaca Anselmo eletta con i Cinque Stelle dopo aver sottaciuto la sua condanna penale durante tutta la fase della sua candidatura è stata totalmente estraniata dal MoVimento Cinque Stelle. È come se non ne facesse più parte e il suo destino di militante nel MoVimento fosse finito da un bel pezzo con una bella bollatura sopra.

Anguillara è completamente fuori dai progetti a Cinque Stelle perché altrimenti ci sarebbe stata una levata di scudi da parte dei dirigenti:

Dalla Lombardi a Di Maio. E invece nulla. Sabrina Anselmo è stata di fatto esclusa, anche se non formalmente. E non ha avuto neppure il buon gusto di dimettersi. Si è fatta eleggere con il simbolo del MoVimento Cinque Stelle nonostante fosse condannata. C’è poco altro da aggiungere.

Le celebrazioni della festa della Liberazione si sono tenute in tutta Italia. Peccato, dunque, per l’assenza ad Anguillara della prima cittadina Anselmo. Onore ai presenti.




Anguillara Sabazia, via San Francesco: dopo il Tar, la denuncia in Procura, l’interrogazione comunale e l’ombra della Corte dei Conti l’amministrazione Anselmo fa partire il count down per il ripristino del doppio senso di circolazione

ANGUILLARA SABAZIA (RM) – Conto alla rovescia per il ripristino del doppio senso di circolazione ad Anguillara Sabazia sul tratto di via San Francesco compreso tra via Carlo Alberto dalla Chiesa a la “Croce”. L’intervento di adeguamento della segnaletica stradale nonché la rimozione degli stalli di sosta realizzati su via di San Francesco avrà inizio a partire dalle ore 6 di Sabato 28 Aprile 2018. Questo quanto disposto dal responsabile della Polizia locale di Anguillara – Francesco Guidi – con la determina dirigenziale del 20 aprile, dopo che è stata presentata un’interrogazione urgente condivisa da tutti i consiglieri di opposizione in merito al mancato ripristino del doppio senso di circolazione nonostante la sentenza del Tar del 6 aprile pubblicata lo scorso 12 aprile.

Manciuria (AnguillaraSvolta): Un grazie particolare al Comando dei Carabinieri e Polizia locale per aver fatto rispettare la sentenza di un Giudice”

Ancora una settimana, pertanto, per vedere concretamente attuata la sentenza del Tar Lazio che ha di fatto annullato l’ordinanza sindacale che stabiliva il senso unico sul tratto di strada e contro la quale avevano presentato ricorso alla giustizia amministrativa alcuni residenti tra i quali il presidente di AnguillaraSvolta Sergio Manciuria. “Tre passaggi (Sentenza, Denuncia e Interrogazione) – commenta il presidente di “AnguillaraSvolta” – che noi cittadini ci saremmo volentieri risparmiati. L’arroganza e l incapacità amministrativa di un sindaco – prosegue – che antepone il proprio ego alla trasparenza, alla partecipazione e al rispetto della legalità sta indirizzando la città verso l’anarchia. Non mi capacito – prosegue Manciuria – come un Movimento di cambiamento che si appresta a guidare una Nazione possa tollerare al proprio interno un politico il cui stile rammenta quello di un tempo remoto cioè privo di ascolto e coinvolgimento dei cittadini. Un sussulto di dignità all’interno di coloro che credono in quei valori fondanti sicuramente imprimerebbe una svolta e una rinascita per Anguillara. Un grazie particolare – ha aggiunto il presidente di AnguillaraSvolta al Comando dei Carabinieri e Polizia locale per aver fatto rispettare la sentenza di un Giudice”.

La sconfitta dei “Diversamente amministratori”

Una sconfitta per quelli che il presidente Manciuria definisce come “diversamente amministratori” e per un sindaco condannato la cui presenza istituzionale probabilmente è diventata scomoda oltre che imbarazzante per i vertici del M5s – Anguillara è sparita dal sito M5s dove vengono indicati i Comuni pentastellati – e che ora oltre ad essere stati denunciati, da commercianti e ricorrenti, alla Procura della Repubblica, per non aver immediatamente adempiuto all’ordinanza del Tar, rischiano di finire sotto la lente di ingrandimento della Corte dei Conti per una scelta che ha visto impiegare delle risorse pubbliche per l’installazione della segnaletica di senso unico e degli stalli di sosta che ora saranno rimossi con il dispendio di altre risorse, senza contare tutte le spese legali fino ad oggi sostenute per affrontare questa vicenda di fronte al Tribunale Amministrativo del Lazio e per quelle a venire nel caso la Procura regionale della Corte dei Conti ravvisasse il danno erariale.




Anguillara Sabazia, il Consiglio di Stato accoglie il ricorso della Wind contro il Comune: si all’impianto a via Colle Biadaro

ANGUILLARA SABAZIA (RM) – Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della Wind contro il Comune di Anguillara Sabazia per la realizzazione di un impianto di telefonia in via Colle Biadaro, 19.

La vicenda

La Wind Tre s.p.a., a seguito dalla fusione delle due società H3G s.p.a. e Wind Telecomunicazioni s.p.a, è subentrata nella titolarità delle pratiche amministrative precedentemente in capo a Wind Telecomunicazioni S.p.A., tra cui quella che era stata presentata al Comune di Anguillara Sabazia a luglio del 2012, per realizzare un impianto di telefonia su una porzione di terreno, situato in via Colle Biadaro, 19

A suo tempo, Wind Telecomunicazioni S.p.A., dopo aver inserito il sito in questione tra le aree di ricerca individuate nel Piano di Rete, presentato al Comune di Anguillara Sabazia nel 2010, aveva inoltrato la relativa istanza.

Sul progetto l’ARPA Lazio esprimeva parere favorevole di conformità ai limiti di emissione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità.

Gli amministratori comunali esprimevano invece “parere contrario” all’installazione dell’impianto progettato, diffidando la società di telecomunicazioni dall’iniziare i lavori, motivando con la mancata presentazione di alcuni documenti e con il contrasto dell’infrastruttura progettata con il regolamento antenne comunale.

Avverso tale atto e contro il regolamento comunale invocato Wind proponeva ricorso al TAR del Lazio che, accordava la tutela cautelare richiesta, a seguito della quale il Comune di Anguillara Sabazia, nel 2013, sospendeva l’efficacia della nota 18858 del 10 agosto 2012 impugnata avanti il TAR.

In forza di questa ultima determinazione, Wind, con nota del 3 marzo 2014, comunicava l’inizio dei lavori d’istallazione dell’impianto progettato in via Colle Biadaro 19

A distanza di circa due mesi dall’apertura del cantiere il Comune di Anguillara ordinava la sospensione dei lavori “in attuazione delle ordinanze n.4709/2012 e 2793/2013 del T.A.R. Lazio”
Con una successiva nota il Comune di Anguillara respingeva l’istanza di autorizzazione presentata da Wind il 19.7.2012, assumendone il contrasto con l’art.8 lett. b del regolamento antenne, che aveva imposto “divieto di installazione in prossimità (raggio di 300 mt.) e sopra edifici scolatici a destinazione sanitaria – residenziale, nonché strutture di accoglienza socio assistenziali, asili nido parchi gioco, impianti sportivi adiacenti alle scuole, strutture che accolgono minori nonché edifici vincolati ai sensi della normativa vigente classificati di interesse storico architettonico e monumentale, di pregio storico e di valore testimoniale”. A questo punto con la sentenza n. 2772/2017, il TAR Lazio, ritenendo legittima la disposizione regolamentare dell’art.8 lett. b), rigettava i ricorsi proposti dalla società nei confronti dei provvedimenti comunali.

La Wind proponeva quindi ricorso al secondo grado della giustizia amministrativa

Il Consiglio di Stato ha dunque accolto il ricorso della società di telecomunicazioni per i seguenti motivi:
In particolare, con il terzo e il quarto motivo di appello, l’appellante censura la sentenza impugnata nel punto in cui ha ritenuto legittimo l’art.8 lett. b) e c) del c.d. regolamento antenne, approvato con delibera del consiglio comunale n.3 del 24.1.2006. Al riguardo, ricorda che i provvedimenti gravati in prime cure, ed in particolare la nota prot. 12207 del 28.7.2014, con cui veniva negata l’autorizzazione richiesta da Wind, poggiano sull’applicazione di detta disposizione regolamentare.
In riferimento a tali motivi di appello, deve in primo luogo essere disattesa l’eccezione della difesa comunale circa l’inammissibilità della censura, in quanto non contenuta nei motivi di ricorso in primo grado. Deve, infatti, osservarsi che l’appellante, già in primo grado, aveva evidenziato l’illegittimità derivata della nota di diniego in considerazione dell’irragionevole divieto distanziale introdotto con il regolamento antenne del Comune di Anguillara. Ne è conferma il fatto che la sentenza impugnata, non a caso, si sofferma a lungo ad esaminare la disposizione regolamentare oggetto di censura.

Tornando al merito della censura, il CdS osserva che sul punto il TAR ha ritenuto che il Comune non abbia “introdotto un divieto generalizzato all’installazione di impianti di telefonia mobile bensì si è limitato a dettare prescrizioni regolamentari atte ad individuare siti sensibili in stretta aderenza alla facoltà attribuita dal già citato art.8 comma 6 della legge 22 febbraio 2001 n.36”.
L’appellante contesta tale assunto, rilevando che i più recenti orientamenti della giurisprudenza hanno affermato la potestà dell’ente comunale di imporre legittime preclusioni, ma a condizione che esse si fondino su criteri di localizzazione “concreti, omogenei e specifici” e che comunque sia sempre garantita, anche attraverso la sempre possibile deroga a detti criteri, la copertura radioelettrica e non determinino “l’impossibilità della localizzazione”.

Secondo la società appellante, nel caso in esame, la preclusione imposta dal Comune di Anguillara Sabazia sarebbe del tutto generica e non dettagliata, assoggettando alla disciplina dei divieti, ad esempio, anche gli edifici “a destinazione sanitaria – residenziale”, con ciò lasciando intendere l’assoluta irrazionalità di un divieto che come tale sarebbe esteso a tutti gli edifici abitati del comune.

Motivo è fondato per le ragioni di seguito esposte

Al riguardo, è utile ricordare che la diposizione regolamentare contestata impone il divieto “di installazioni in prossimità (raggio di 300 mt.) e sopra edifici scolatici, a destinazione sanitaria – residenziale, nonché strutture di accoglienza socio assistenziali, asili nido parchi gioco, impianti sportivi adiacenti alle scuole, strutture che accolgono minori nonché edifici vincolati ai sensi della normativa vigente classificati di interesse storico architettonico e monumentale, di pregio storico e di valore testimoniale ….”.

E’ altresì utile ricordare il pertinente quadro legislativo nel quale si colloca la materia in questione, onde valutare la legittimità della disposizione innanzi richiamata. A questo proposito, si osserva che, ex art. 4 co. 1 lett. a), l. n. 36/2001: “Lo Stato esercita le funzioni relative: a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all’articolo 12”.

L’art. 8, co. 1 lett. a) della cit. legge n. 36 dispone che: “Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti: a) l’esercizio delle funzioni relative all’individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 5”.

Giova, altresì, richiamare quanto sancito dall’art. 8, co. 6, l. 36/2001, alla cui stregua: “I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”.

Le ricordate disposizioni sono già state oggetto di valutazione da parte della giurisprudenza. In particolare, il Consiglio (Sez. III, sent. del 30 settembre 2015, n. 4577), in ordine ad una fattispecie analoga, ha così argomentato: “La disciplina generale della localizzazione degli impianti di telefonia mobile (id est: la introduzione di prescrizioni generali relative alle distanze minime da rispettare nel caso di installazione di impianti di tal fatta, nonché la fissazione dei limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici), è riservata allo Stato. E ciò sia in quanto espressione del generale e pervasivo potere – ad Esso attribuito – di introdurre nell’Ordinamento “principii fondamentali” atti a vincolare l’attività legislativa regionale e l’attività normativa locale (ai sensi dell’art.117, ultimo comma, della Costituzione), sia in quanto intrinsecamente connessa alla c.d. determinazione dei ‘livelli essenziali delle prestazioni’ che l’Amministrazione è tenuta a garantire su tutto il territorio nazionale, nell’erogazione dei servizi pubblici relativi (anche) alla tutela della salute (in forza dell’art. 117, comma 2°, lett. ‘m’, della Costituzione), sia – ancora – in quanto concernente la salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema (ai sensi dell’art.117, comma 2°, lett. ‘s’, della Costituzione), sia – infine – in quanto attività connessa alla fornitura di reti di comunicazione elettronica; ‘materie’ – tutte – di preminente interesse generale, siccome coinvolgenti l’interesse nazionale (Corte Cost. n.307/2003). In aderenza a tale principio, in precedenti analoghi è stato già affermato: – che “alle Regioni ed ai Comuni è consentito – nell’ambito delle proprie e rispettive competenze – individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (… omissis …) quali, ad esempio, il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura etc.), mentre non è consentito introdurre limitazioni alla localizzazione consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizioni di distanze minime da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni e/o a luoghi di lavoro, di ospedali, di case di cura …)” (C.S., VI^, n.3452/2006; Id., n.2371/2010; Id. n.44/2013); – e che “va dichiarata la illegittimità dei regolamenti che prevedono una zonizzazione indipendente dalle esigenze dei gestori del servizio di telefonia mobile e che, cioè, circoscrivono gli impianti a specifiche aree, appositamente individuate, senza subordinare le relative scelte alla previa e puntuale verifica della coerenza della disciplina pianificatoria con la necessità che venga in concreto assicurata sull’intero territorio comunale l’intera copertura del servizio” (C.S., IV, n.1431/2007). E poiché nella fattispecie il Comune ha spinto le proprie competenze ben oltre i limiti imposti dalla Costituzione e dalla menzionata legislazione statale d’interesse nazionale, esercitando – mediante il suo potere regolamentare – attribuzioni riservate allo Stato (nella specie: ha introdotto una prescrizione generale avente ad oggetto l’indicazione della distanza minima degli impianti da realizzare rispetto ad alcuni ‘tipi’ o ‘categorie’ di immobili, senza – però – individuarli specificamente), correttamente il Giudice di primo grado ne ha stigmatizzato negativamente la condotta, statuendo l’annullamento dei provvedimenti impugnati innanzi ad esso e la disapplicazione della norma regolamentare confliggente con il corretto riparto delle funzioni”.

In linea con quanto appena rammentato, sempre il Consiglio di Stato (Sez. VI, 9 gennaio 2013, n. 44) ha ribadito che:

“Alle Regioni ed ai Comuni è consentito – nell’ambito delle proprie e rispettive competenze – individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (anche espressi sotto forma di divieto) quali ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura ecc.) mentre non è loro consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizione di distanze minime, da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all’esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi). Ne deriva che la scelta di individuare, come nel caso di specie, un’area ove collocare gli impianti in base al criterio della massima distanza possibile dal centro abitato non può ritenersi condivisibile, costituendo un limite alla localizzazione (non consentito) e non un criterio di localizzazione (consentito). A ciò deve aggiungersi che la potestà attribuita all’amministrazione comunale di individuare aree dove collocare gli impianti è condizionata dal fatto che l’esercizio di tale facoltà deve essere rivolto alla realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni, tale da non pregiudicare, come ritenuto dalla giurisprudenza, l’interesse nazionale alla copertura del territorio e all’efficiente distribuzione del servizio” (cfr. Cons. St., Sez. VI, 5 dicembre 2005, n. 6961).

E sempre sulla illegittimità di una scelta amministrativa preclusiva condizionata dalla mera distanza da un sito si è pronunciata la stessa Corte costituzionale (Corte cost., 7 novembre 2003, n. 331), la quale, nel dichiarare l’illegittimità dell’art. 3 comma 12 lett. a), l. reg. Lombardia 6 marzo 2002 n. 4, ha ritenuto che: “tale disposizione, stabilendo un generale divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, costituisce non già un criterio di localizzazione, la cui individuazione è rimessa dall’art. 3 lett. d) n. 1, l. 22 febbraio 2001 n. 36 alla legislazione regionale, ma un divieto che, in particolari condizioni di concentrazione urbanistica di luoghi specialmente protetti, potrebbe addirittura rendere impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, e quindi in una limitazione alla localizzazione, non consentita dalla legge quadro, in considerazione dell’evidente nesso di strumentalità tra impianti di ripetizione e diritti costituzionali di comunicazione, attivi e passivi. Né la disposizione regionale può trovare giustificazione nel generale principio di derogabilità in melius (rispetto alla tutela dei valori ambientali), da parte delle regioni, degli standard posti dallo Stato, in quanto in presenza di una legge quadro statale che detta una disciplina esaustiva della materia, attraverso la quale si persegue un equilibrio tra esigenze plurime, necessariamente correlate le une alle altre, attinenti alla protezione ambientale, alla tutela della salute, al governo del territorio e alla diffusione sull’intero territorio nazionale della rete per le telecomunicazioni, interventi regionali di tipo aggiuntivo devono ritenersi, a differenza che in passato, incostituzionali, perché l’aggiunta si traduce in una alterazione e quindi in una violazione, dell’equilibrio tracciato dalla legge statale di principio (cfr. C. cost. n. 382 del 1999, 307 del 2003)”.

Alla luce delle coordinante ermeneutiche innanzi delineate, la valutazione del TAR non può essere confermata laddove considera legittima la previsione regolamentare in esame, che prevede un indiscriminato limite di trecento metri. Invero, tale limite appare assolutamente generico, risolvendosi nell’illogicità dello stesso, conformemente ai precedenti di questo Consiglio innanzi ricordati.
Non è infatti condivisibile l’assunto della sentenza impugnata, secondo la quale le limitazioni comunali in discorso “non risultano avere carattere generalizzato, bensì puntuale e circoscritto a un numero limitato di siti sensibili”, in quanto la previsione regolamentare impugnata reca una generale limitazione alla localizzazione. Invero, nel caso di specie il comune ha classificato come sensibili: gli edifici scolatici e quelli a destinazione sanitaria – residenziale; le strutture di accoglienza socio assistenziali, asili nido, parchi gioco, impianti sportivi adiacenti alle scuole, strutture che accolgono minori; gli edifici vincolati ai sensi della normativa vigente, classificati di interesse storico architettonico e monumentale, di pregio storico e di valore testimoniale. Ne discende che ad ogni edificio che rientri in dette categorie e per ogni area destinata a parco gioco o ad impianto sportivo, corrisponderà una area nel raggio di trecento metri nella quale è inibita l’installazione.
La disposizione travalica dunque i limiti individuati dalla giurisprudenza innanzi citata, posto che, da un lato, generalizza il divieto, considerando sensibili praticamente tutti gli edifici abitabili, dal momento che, tra l’altro, vi include tutti quelli residenziali; dall’altro assimila siti tra loro assolutamente differenti, quali, a mero titolo esemplificativo, le scuole e gli immobili di pregio storico, così concretizzando nei fatti un illegittimo divieto di installazione delle antenne in una considerevole parte del territorio comunale, pari all’area ricompresa nei distanza di 300 mt. di distanza da tutti gli edifici innanzi menzionati.
In altre parole, le prescrizioni comunali in esame integrano delle limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei – ovvero, prescrizione di distanze minime, da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di una pluralità eterogena di edifici – già reputate illegittime dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Cons. Stato, VI, 9.1.2013, n.44).
Da un altro punto di vista, ciò implica che il comune, attraverso il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, ha predisposto misure che nella sostanza costituiscono una deroga ai limiti di esposizione fissati dallo Stato.
Al riguardo, oltretutto, non piò trascurarsi che, nel caso di specie, la valutazione del contrapposto interesse a non essere esposti ai campi elettrici generati dalle antenne, è stata effettuata dall’ARPA, unico organo ex lege preposto e legittimato a verificare la conformità delle emissioni agli inderogabili limiti dettati dallo Stato, ed alle cui prescrizioni contenute del relativo provvedimento la società appellante è tenuta ad ottemperare.
In considerazione dell’accoglimento per ragioni sostanziali ed assorbenti dell’appello, non è necessario esaminare le ulteriori censure svolte dall’appellante, attinenti alla formazione o meno del silenzio assenso ed alle dedotte violazioni procedimentali circa la necessaria partecipazione della società al procedimento relativo alle disposizioni che regolano l’apposizione delle antenne entro il territorio comunale.

Per tutte le considerazioni esposte, l’appello della Wind ha trovato accoglimento e, in riforma della sentenza impugnata, è stato accolto il ricorso proposto dalla Wind con i secondi motivi aggiunti.




Anguillara Sabazia, cercasi sindaca: su via San Francesco si rischiano incidenti!

ANGUILLARA SABAZIA (RM) – Andare contromano rispetto alla segnaletica ancora oggi presente ad Anguillara Sabazia che impone il senso unico nel tratto stradale compreso da via Carlo Alberto Dalla Chiesa a Via Santo Stefano oppure rispettare un divieto seppur delegittimato dal Tribunale Amministrativo del Lazio? L’ennesima situazione di caos nel comune sabatino guidato da un’amministrazione Anselmo, ormai in evidente affanno, dove la prima cittadina ha incassato il niet del TAR Lazio riguardo l’ordinanza che disponeva il senso unico sul tratto viario e che nonostante il Tribunale abbia emesso la sentenza lo scorso 6 aprile – pubblicata il 12 – ancora vede permanere una segnaletica obsoleta e soprattutto illegittima.

La web polemica e la diffida al Comune ad adempiere

Ed è web polemica tra coloro che sostengono il rispetto delle regole – quali? – “per non creare incidenti dai quali non si torna indietro” e coloro che invece propongono di fare un frontale “controllato” per poi capire le forze dell’ordine a chi daranno torto. Una situazione paradossale che rischia concretamente di creare incidenti mentre Sergio Manciuria, presidente di AnguillaraSvolta e tra i fautori del ricorso al Tar, lo scorso venerdì ha diffidato ufficialmente il Comune di Anguillara ad adempiere a quanto stabilito dal Tribunale amministrativo concedendo un tempo di 48 ore, – che scadono questa sera – trascorso il quale, permanendo la segnaletica che impone il senso unico si rivolgerà all’Autorità giudiziaria in sede civile e penale.

 

 

 




Anguillara Sabazia, il Tar annulla il senso unico su via San Francesco. Manciuria: “Trasmetteremo tutto alla Corte dei Conti per far pagare la Giunta e chi ha emesso l’ordinanza”

ANGUILLARA SABAZIA (RM) – Torna il doppio senso di circolazione ad Anguillara su via San Francesco. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha infatti annullato l’ordinanza del sindaco di Anguillara, la nr. 147 del 27.11.2017, che dallo scorso 1 Dicembre 2017 istituiva il senso unico di marcia nel tratto compreso da Via Carlo Alberto Dalla Chiesa a Via Santo Stefano e tutti gli atti che, rispetto ad essa, si presentino come strettamente consequenziali, facendo esplicito riferimento all’ordinanza dirigenziale n. 152 del 2 dicembre 2017 che disponeva il posizionamento di “idonei archetti parapedonali in via Giuseppe Verdi in prossimità dell’ingresso dell’Istituto Scolastico”.

Il Tar ha rigettato tutte le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune di Anguillara:

“Sulla base del difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti – si legge sulla sentenza – e, ancora, della sussistenza di ‘diversità’ tra ‘gli interessi e le qualità rivestite’ da quest’ultimi (poiché preclusiva del c.d. “ricorso collettivo”) siano immeritevoli di positivo riscontro, atteso che – tenuto, tra l’altro, conto della documentazione prodotta agli atti – non appare che possa essere messo in discussione che i ricorrenti rivestano una posizione differenziata e qualificata rispetto alla “collettività” e, ancora, non risulta riscontrabile alcun conflitto tra gli stessi in relazione al bene della vita perseguito”.

I Giudici amministrativi hanno inoltre ritenuto priva di fondamento anche l’eccezione fatta dagli amministratori comunali di “inammissibilità dell’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse” in ragione dell’intervenuta adozione dell’ordinanza dirigenziale n. 152 del 2017: “Atteso – si legge ancora sulla sentenza – che si tratta di un provvedimento connotato da una natura meramente consequenziale rispetto al provvedimento gravato, privo – in quanto tale – di una propria autonomia.”

Manciuria (AnguillaraSvolta) “Trasmetteremo tutto alla Corte dei Conti per far pagare la Giunta e chi ha emesso l’ordinanza)

“Anguillara continua a pagare per l’incapacità amministrativa di una compagine improvvisata ed arrogante”. Questo un primo commento del presidente di AnguillaraSvolta Sergio Manciuria ricorrente e tra i promotori insieme ai commercianti e residenti del ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio. Manciuria ha inoltre annunciato che tutta la questione sarà sottoposta alla Corte dei Conti: “Riteniamo giusto e doveroso – ha dichiarato ancora Manciuria – che paghi la Giunta e chi ha emesso l’Ordinanza e non certo i cittadini”.




Anguillara M5S, mistero sulla sindaca condannata: intanto la vicesindaca rompe il silenzio

ANGUILLARA (RM) – Ormai è diventata paradossale la situazione politica ad Anguillara Sabazia dove dal luglio 2017 è venuta fuori  la notizia che la sindaca eletta nel 2016 con il MoVimento Cinque Stelle Sabrina Anselmo è stata condannata a un anno di reclusione, pena patteggiata e dichiarata estinta per indulto, per aver denunciato “falsamente” lo smarrimento di tre assegni incolpando del reato di ricettazione tre persone sapendole innocenti.

Nonostante la condanna Anselmo si è candidata con il MoVimento che per antonomasia e valori non vuole condannati al suo interno

E lo ha fatto “dichiarando il falso” ai Cinque Stelle così come asserito da loro stessi in una nota pubblicata a luglio 2017 e che ora è facilmente reperibile sul sito “Il blog delle stelle” (basta digitare la parola Anguillara sullo spazio di ricerca).

La nota dice testualmente: “E’ stato avviato un procedimento disciplinare ex articolo 4 del Regolamento del MoVimento 5 Stelle nei confronti della sindaca di Anguillara Sabazia. E’ stato infatti segnalato ai probiviri che la sindaca sarebbe stata condannata diversi anni fa, tale condanna non risulta nel casellario giudiziario e nei carichi pendenti presentati nel 2015, documenti che il MoVimento 5 Stelle chiede all’atto della candidatura. Se ciò fosse vero la sindaca di Anguillara Sabazia avrebbe dichiarato il falso all’atto della sottoscrizione del documento necessario per candidarsi in cui è specificato di non aver ricevuto condanne in sede penale, anche se non definitive. I probiviri decideranno sulla sanzione definitiva per la sindaca”.

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Dopo quella nota c’è stato il silenzio totale

Non ne è seguita un’altra e di fatto i Cinque Stelle hanno ancora una condannata in casa. Una situazione di pendenza che non permette neppure prese di posizione da parte di coloro che credono nel MoVimento Cinque Stelle e non vogliono che venga inquinato da fatti o persone che non sono in linea con i valori rivoluzionari e di cambiamento di cui è foriero il partito dei grillini.

Di fatto l’opinione pubblica è spaccata a metà: da una parte c’è chi è disposto a riporre fiducia nella sindaca a prescindere se faccia parte o meno dei Cinque Stelle. Il simbolo in questo caso non conta ma contano i fatti, riassumiamola più o meno in questi termini.

Dall’altra parte c’è chi ha votato il MoVimento Cinque Stelle proprio perché contrario alle vecchie logiche di partito, ai condannati in poltrona, insomma a tutto ciò che rappresenta il marcio della politica che ha fagocitato i valori dell’onestà e della trasparenza.

Dal canto suo Sabrina Anselmo ha più volte dichiarato pubblicamente che intende continuare a governare anche se viene cacciata via dal MoVimento Cinque Stelle, lei che in campagna elettorale ha vinto con una bandiera portatrice di valori in contrasto con le sue azioni: perché anche se condannata lo ha nascosto al MoVimento? Probabilmente la voglia di salire in poltrona è stata più forte.

Il video messaggio della vicesindaca su Facebook

Potrebbe sembrare che da luglio 2017 a oggi non sia successo nulla. Ma non è propriamente così. Intanto è di due giorni fa la notizia che sul profilo Facebook della vicesindaca è apparso un brevissimo video che non lascia spazio a fraintendimenti: “Il MoVimento Cinque Stelle ha gli anticorpi per espellere ogni possibile contaminazione dall’etica del MoVimento. Siamo forti!”

È chiaramente un ribadire il fatto che si è dalla parte dei valori del MoVimento Cinque Stelle che è in grado di eliminare tutto ciò che è in contrasto con i valori finori espressi , tutto il resto è superfluo. Una presa di posizione in un momento di massimo silenzio in cui prevarica prepotentemente la volontà di governare a prescindere dal fatto di aver tradito o meno i vestiti indossati quando si è chiesta la fiducia ai cittadini.

Anche l’opposizione sta cominciando a farsi sentire:

Il consigliere regionale del Lazio e coordinatore Forza Italia della Provincia di Roma Adriano Palozzi è uscito con una nota dove sostanzialmente grida alla vergogna chiedendo dove sia la tanto decantata trasparenza se poi c’è questo silenzio assordante sulla sindaca Cinque Stelle condannata: “Per il bene della comunità locale è arrivato il momento di fare chiarezza – ha scritto tra l’altro Palozzi – adesso, come cinque mesi fa, dunque chiediamo ai falsi moralisti grillini se Sabrina Anselmo sia ufficialmente nel Movimento 5 Stelle e, nel caso, di rendere pubblica la risultanza del procedimento disciplinare del Regolamento grillino a carico della sindaca. La città di Anguillara merita una amministrazione credibile e competente, non certamente la cialtroneria e l’ambiguità pentastellata”.

Anche il Partito Democratico locale interviene sulla questione  appellando il diritto alla trasparenza e tornando a chiedere risposte e chiarimenti su questa vicenda che è rimasta sospesa: “Continuiamo a domandarci del perché, di dove siano finite le continue e incessanti battaglie per una trasparenza e una morale senza precedenti – scrivono tra l’altro i rappresentanti del Partito Democratico di Anguillara Sabazia – secondo quanto dichiaravano a gran voce e in prima linea..E ci chiediamo, in particolare, a cosa il nostro paese dovrà andare incontro nei prossimi mesi? Se e quando il M5S si proferirà in merito, cosa dobbiamo aspettarci? Sicuramente abbiamo diritto a conoscere come cittadini il procedimento che sarà messo a carico, o meno, dell’Amministrazione”.

Nel frattempo ad Anguillara arriverà il grande Carlo Verdone venerdì alla stazione del cinema. Chissà che non trovi ispirazione per qualche nuovo personaggio.




M5S, Di Maio: “No a condannati o sotto processo”

Siamo il perno della legislatura“. Lo afferma, a quanto si apprende, il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, nel suo intervento introduttivo all’assemblea dei 112 senatori del movimento. L’assemblea è chiamata tra l’altro a ratificare la nomina di Danilo Toninelli a capogruppo a Palazzo Madama. “Prima il metodo, poi i nomi”, ha detto ancora Di Maio ribadendo il suo ‘no’ a candidati “condannati o sotto processo”. Poi ha aggiunto: “Dei ministri si parla con il presidente della Repubblica, dei temi si parla con i partiti politici”.

Dialogo con tutti, ma soprattutto con Matteo Salvini per arrivare all’elezione dei presidenti delle Camere e “far partire la legislatura”. Il leader M5s ha riaperto i contatti con “i principali esponenti di tutti i futuri gruppi” ma precisa Di Maio, “ho sentito prima Maurizio Martina, Renato Brunetta, Giorgia Meloni, Pietro Grasso” e “successivamente anche Matteo Salvini”. Con lui, “pur non affrontando la questione nomi e ruoli, abbiamo convenuto sulla necessità di far partire il Parlamento quanto prima” scrive il capo politico dei 5 Stelle.

Sembra l’indicazione di un canale privilegiato con il leader del Carroccio per l’individuazione dei candidati per le due assemblee mentre con gli altri partiti viene data la “disponibilità a proseguire il confronto, attraverso i capigruppo” per individuare i profili anche per “le altre figure che andranno a comporre gli Uffici di Presidenza”.

La partita delle Camere per i due leader resta però slegata dalle ipotesi di governo su cui il M5s continua a tenere acceso il radar a 360 gradi incassando una prima apertura di Walter Veltroni: “A certe condizioni e con la regia del Colle il Pd dialoghi” dice l’ex segretario dem.

“Se a fine crisi emergesse un’ipotesi a certe condizioni programmatiche, come politiche sociali e adesione alla Ue, sarebbe bene discuterne” insiste Veltroni che però osserva: “Una parte del nostro elettorato è finita ai 5 Stelle; una piccola nella Lega, il resto, tanto, nell’astensione. Il Pd fa bene per ora a stare dov’è. All’opposizione”.

Ma questo del governo per il momento è il secondo tempo della partita che Lega e M5s stanno giocando sulle Camere. Anche Salvini è diplomatico e conferma l’approccio di Di Maio: “Con Di Maio ma come con Martina e Grasso, con la concordia di Meloni e Berlusconi stabiliamo tutti assieme chi saranno i presidenti delle Camere”. Tutti, anche il Pd per il quale si augura che, solo per le cariche istituzionali e non per il governo, dia “una mano a far ripartire questo Paese”.

Il leader leghista nega che ci siano già i nomi ma poi ammette: “Stiamo ragionando su alcune ipotesi“. Come quelle dei leghisti Stefano Candiani e Erika Stefani, responsabile giustizia gradita a Fi, che hanno surclassato l’ipotesi Giulia Bongiorno, indigeribile a Fi e soprattutto i nomi di Paolo Romani e Roberto Calderoli, inaccettabili invece a larga parte del Movimento.

Ieri un ortodosso come il senatore Nicola Morra rievoca il passaggio tattico di Calderoli al Misto: “Ce lo ricordiamo che la Lega, con Belsito e Bossi, ha avuto un ‘problemino’ da 52 mln di euro?”. Lo schema Di Maio-Salvini prevederebbe quindi l’assegnazione di Montecitorio al M5s per il cui scranno più alto si fanno i nomi di Riccardo Fraccaro, Emilio Carelli e Roberto Fico: improbabile la possibilità che lo stesso Di Maio sia interessato a candidarsi. Ma c’è anche chi nel Movimento auspica una raccordo maggiore con il Pd anche per quanto riguarda l’indicazione delle presidenze delle assemblee, magari consegnando ai dem Montecitorio e lasciando al M5s il Senato. Minoranze che fanno tuttavia il paio con l’altolà di Giorgia Meloni che avverte: “La presidenza della Camera a un esponente 5 stelle non è un atto dovuto”. Uno scambio di posizioni ribadito tra i due anche in occasione della telefonata tra Di Maio e Meloni dove la leader di Fdi ha ripetuto che le due presidenze devono andare alla coalizione che ha vinto le elezioni, cioè il centrodestra




Anguillara, Palozzi(FI): “Basta silenzi M5s su sindaco condannato. Vergogna”

ANGUILLARA (RM) – “Movimento 5 Stelle sempre più a trasparenza zero. Soprattutto ad Anguillara, dove la prima cittadina, Sabrina Anselmo, l’estate scorsa era finita nella bufera mediatica per non aver dichiarato a M5S una condanna per calunnia di 9 anni fa. La sua pena a un anno di reclusione fu condonata ed estinta per indulto, ma non è mai comparsa sul casellario giudiziale, né fu comunicata esplicitamente al momento della sua candidatura a sindaco di Anguillara. Una vicenda ambigua, su cui i vertici pentastellati hanno deciso di non proferire parola. Da fine giugno, non a caso, si è in attesa di capire se i probiviri M5S emettano il provvedimento di richiesta dimissioni dalla carica di sindaco. Per il bene della comunità locale è arrivato il momento di fare chiarezza: adesso, come cinque mesi fa, dunque chiediamo ai falsi moralisti grillini se Sabrina Anselmo sia ufficialmente nel Movimento 5 Stelle e, nel caso, di rendere pubblica la risultanza del procedimento disciplinare del Regolamento grillino a carico della sindaca. La città di Anguillara merita una amministrazione credibile e competente, non certamente la cialtroneria e l’ambiguità pentastellata”. Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio e coordinatore FI Provincia di Roma, Adriano Palozzi.

Anguillara, paralisi M5S: Pizzigallo, “l’assessore ondivago” e la trasparenza