Torino, Isis: 5 arresti “non eseguibili”

TORINO – La Procura di Torino ha ottenuto cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere per altrettanti giovani tunisini indagati per terrorismo internazionale. Le misure però non possono essere eseguite a causa di questioni di procedura. I cinque sono sospettati di avere formato in Italia un gruppo collegato all’Isis. Tre di loro si trovano agli arresti domiciliari per droga. Gli altri due invece sono liberi, uno dei quali è già stato espulso nel 2016.

La procura di Torino aveva chiesto gli arresti il 17 maggio, ma un gip, il 21 giugno, aveva respinto l’istanza. Il pm Andrea Padalino ha fatto ricorso al tribunale del riesame del Piemonte, che nei giorni scorsi gli ha dato ragione. L’ordinanza dei giudici, però, non è esecutiva perché gli indagati possono ancora ricorrere in Cassazione. L’arresto, quindi, non può scattare.

Ci sono anche i nomi di due tunisini morti in Siria nell’inchiesta. I due ‘foreign fighters’ erano formalmente indagati dalla procura: dopo un soggiorno in Italia erano andati a combattere in Medio Oriente e, alla loro morte, i compagni li avevano salutati come “martiri” con dei post su Facebook.

Gli accertamenti sono nati da controlli su false dichiarazioni di studio all’Università di Torino presentate da stranieri per ottenere permessi di soggiorno. I militari hanno individuato i sospettati e hanno scoperto che nel frattempo si erano stabiliti a Pisa per dedicarsi allo spaccio di stupefacenti.




VACCINI ESAVALENTI: LA PROCURA DI TORINO AVVIA LE INDAGINI

Era stato inviato l’esposto in varie Procure. In Italia i vaccini obbligatori sono quattro, Antidifterite, antitetanica, antipoliomelite e antiepatite virale B, mentre nelle Asl, senza una corretta informazione vengono iniettati anche pertosse ed infezioni da Haemophilus influenzale di tipo b, con un probabile sovraccarico e shock del sistema immunitario oltre un danno erariale di circa 114 milioni di euro all’anno. Il Tribunale di Torino ha rigettato la richiesta di archiviazione avanzata dal PM, ora la Procura avrà 6 mesi di tempo per rispondere ai quesiti posti dal Gip e dal Codacons.

di Cinzia Marchegiani

Torino – Il Codacons lo aveva anticipato lo scorso marzo 2014 quando il Procuratore di Trani aveva aperto l’inchiesta per capire se c’è correlazione tra la sindrome autistica che ha colpito due bambini in seguito a vaccino trivalente (facoltativo) e il presunto danno da vaccino. Bacchettando il ministro Lorenzin che affermava che alcune procure emettono sentenze che vanno contro le evidenze scientifiche, anticipava che avrebbe fatto ricorso per bloccare gli inutili vaccini pediatrici in Italia, anzi rispediva alla Lorenzin dettagli che certamente non possono essere sottaciuti” Forse la Lorenzin dovrebbe informarsi meglio prima di rilasciare dichiarazioni alquanto temerarie. La somministrazione polivalente dei vaccini come avviene nel nostro paese, nonostante solo quattro vaccini pediatrici siano obbligatori per legge, non è affatto esente da rischi per la salute dei bambini, perché può comportare danni da sovraccarico e shock del sistema immunitario. La letteratura scientifica attuale e gli esponenti della comunità scientifica sostengono che la somministrazione polivalente potrebbe indurre reazioni cosidette ‘autoimmuni’, cioè l’organismo potrebbe arrivare anche a produrre anticorpi che, non riconoscendo più il ‘vero nemico’ da aggredire, aggredirebbero in una situazione di smarrimento generale le funzionalità di organi interni al paziente (es, demielizzazioni, Les, alterazioni ematologiche, encefalopatie, etc, etc,). Le evidenze scientifiche, quindi, a differenza di quanto sostiene il Ministro della Salute, sono tutt’altro che compatte nel riconoscere l’assoluta bontà dei vaccini. Per tale motivo, a tutela della salute dei cittadini e sulla scia dell’indagine aperta a Trani, presenteremo ricorso al Tar del lazio per sospendere la somministrazione del vaccino esavalente e limitare la fornitura a soli quattro previsti dalla legge, con risparmi pari a 114 milioni di euro per la collettività.”
Proprio oggi il Codacons condivide l’avanzamento di questa battaglia di legalità, nonché a tutela della salute. Infatti l’associazione a tutela dei consumatori aveva inviato anche un dettagliato esposto denunciando in diverse Procure della Repubblica la pratica seguita dal Servizio Sanitario Nazionale di iniettare ai bambini un vaccino esavalente, nonostante la legge riconosca solo quattro vaccini obbligatori. Nello specifico – spiega l’associazione – il D.M. 7 aprile 1999 riconosce come obbligatori l’antidifterite, l’antitetanica, l’antipoliomelite e l’antiepatite virale B. Tuttavia nelle Asl, anziché informare correttamente i genitori in merito alla disciplina legislativa sui vaccini, viene fornito ed iniettato ai piccoli un vaccino esavalente che contiene anche due vaccini facoltativi ossia pertosse ed infezioni da Haemophilus influenzale di tipo b. Tale pratica, denunciava il Codacons, può comportare danni da sovraccarico e choc del sistema immunitario nei bambini, mentre sul fronte economico la procedura comporta un evidente spreco di soldi pubblici a carico del SSN pari a 114 milioni di euro all’anno a vantaggio delle multinazionali dei farmaci e spiega che gli esposti a propria battaglia.
La Procura di Torino chiedeva l’archiviazione dell’esposto Codacons, ma il Gip del Tribunale, dott. Gianni Macchioni, accogliendo l’opposizione dell’associazione, ha ribaltato le carte ordinando al PM di proseguire le indagini. Si legge nel provvedimento del Gip:“Gli accertamenti disposti dal P.M. rispondono direttamente ad un solo quesito, dando conto in termini esaustivi del fatto che la vicenda non abbia comportato un pericolo per la salute pubblica… la CT offre una risposta indiretta ed incompleta, limitandosi a spiegare che le vaccinazioni di massa producono un doppio beneficio, preservando dalla malattia coloro i quali vengono vaccinati e dando altresì luogo ad una drastica riduzione delle concrete possibilità di diffusione del morbo. Una argomentazione degna della massima considerazione anche e soprattutto nell’ambito delle funzioni di prevenzione devolute al SSN ma che non pare esaustiva, sia perché richiede di essere coordinata con la differente disciplina vigente, che distingue tra vaccini obbligatori e non, sia perché non spiega la scelta dei vaccini da associare a quelli obbligatori. D’altra parte, come condivisibilmente rileva il Codacons, occorre accertare se davvero sia in atto la prassi dallo stesso ente denunciata e se essa, nella misura in cui appare contrastare, in concreto, col diritto costituzionalmente garantito alla scelta delle cure, sia frutto di determinazioni da parte dell’autorità preposta impropriamente sensibili nei confronti di interessi privati”.
Il Tribunale di Torino ha quindi rigettato la richiesta di archiviazione avanzata dal PM; ora la Procura avrà 6 mesi di tempo per rispondere ai quesiti posti dal Gip e dal Codacons.

Sarebbe  interessante anche cominciare a capire perché le Regioni e le istituzioni sanitarie devono incentivare con premi di denaro, medici e pediatri che riescono a far vaccinare almeno il 75% dei loro pazienti,  soprattutto perchè al di là di quella barricata ci si chiede quanto sia labile il confine tra l'onestà intellettualmente e l'obiettivo da raggiungere per poter ritirare il premio annuale…ma questa è un altra storia dove l'Osservatore d'Italia andrà in dettaglio Regione per Regione.

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CASO AIFA NEL MIRINO DELLA PROCURA: PIOVELLA DELLA SOI RISPONDE ALL'OSSERVATORE D'ITALIA

di Cinzia Marchegiani


Il caso Novartis e Roche apre altre battaglie, quella contro l’AIFA. L’ufficio Stampa della SOI, Società Oftamologica Italiana, nella persona della d.ssa Monica Assanta, dopo nostra formale richiesta, ci recapita la risposta del Dr Matteo Piovella, Presidente della società, per poter far comprendere le ragioni, determinati dal comportamento dell’AIFA, per le quali hanno costretto la SOI ad avanzare critiche e a svolgere azioni di dissenso nei confronti dell’AIFA stessa.
Questa la risposta inoltrataci.
Un primo quesito:
Se alla fine del 2012 l’AIFA, con un comportamento assolutamente straordinario, non avesse contrastato il diffusissimo utilizzo dell’Avastin da parte degli oculisti italiani escludendolo dall'elenco dei farmaci rimborsabili da parte del Servizio Sanitario Nazionale (legge 648/96), oggi ci sarebbe stata la multa dell’Antitrust a Novartis e Roche?
Secondo quesito:
Un’autorità come l’AIFA le cui funzioni di regolamentazione e di controllo hanno un impatto determinante e fondamentale sulla salute dei cittadini può sottrarsi dall’analizzare ed approfondire casi come quello fra i farmaci Avastin e Lucentis? Considerando le sue straordinarie responsabilità l’AIFA avrebbe dovuto deve prendere in mano la situazione e trovare soluzioni dirette esclusivamente alla tutela della salute pubblica e del diritto all'accesso alle cure da parte dei cittadini italiani?
Ma soprattutto: se questi comportamenti non sono attuati da un Organo come l’AIFA a chi ci si dovrebbe rivolgere per avere tutela?
Per rispondere ai quesiti occorre ricordare brevemente che la stessa AIFA, nel 2007 (sotto la guida del Dott. Guido Rasi) aveva introdotto l’Avastin fra i farmaci rimborsabili dal S.S.N. (inserendolo nell’apposito elenco di cui alla legge 648/96). Una decisione assunta a seguito di un dettagliato intervento dell’allora Segretario della SOI – Dott. Matteo Piovella – in cui venivano ampiamente illustrati alla Agenzia sia l’evidente efficacia di Avastin nonché la sicurezza nell’uso. Questo ha consentito la rimborsabilità del farmaco e l’accesso alle cure da parte di tutti i cittadini sino a dicembre 2012.
Nel dicembre 2012 l’AIFA – a questo punto presieduta dal Dott. Luca Pani – a seguito della modifica del foglietto illustrativo (c.d. “bugiardino”) di Avastin da parte di EMA (European Medicinal Agency), ha deciso non consentire più tale rimborsabilità di Avastin: riducendone (se non eliminandone) sostanzialmente l’utilizzo. Sul punto, preme osservare che la decisione assunta dall’AIFA contrasta con quanto fatto da tutte le altre Agenzie europee le quali decisero di non dare alcun rilievo pratico alla segnalazione fatta dalla EMA: in altre parole, negli altri Paesi europei le modifiche prodotte dall’EMA non determinarono alcuna limitazione all’utilizzo di Avastin. Sinceramente, a tutt’oggi, non si riescono a comprendere le ragioni di tale esclusione.
Sul punto, il Dott. Pani sostiene che la limitazione all’uso di Avastin dipende da una ragione meramente normativa: considerando che l’Avastin è un farmaco off-label (cioè non iscritto per l’utilizzo oftalmologico), l’Agenzia ha dovuto adempiere a quanto previsto dall’art.1, quarto comma della legge 648/96 secondo cui i farmaci off-label possono essere utilizzati solo “qualora non esista valida alternativa terapeutica”. E la “valida alternativa terapeutica” sarebbe il Lucentis.
Ma se così è: per quale ragione l’Avastin non è stato escluso immediatamente non appena il Lucentis è stato ufficialmente autorizzato? Si ricorda che tale autorizzazione per il Lucentis è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 130 del 7 giugno 2007.
Perché nonostante la presenza di una valida alternativa terapeutica l’AIFA del 2007 ha lasciato l’Avastin per tutto questo tempo?
Gli altri caposaldi su cui AIFA si poggia per giustificare le sue decisioni sono:
Punto uno: Avastin non era stato formulato per l’uso intravitreale (cioè, per essere iniettato nell’occhio)
Punto due: vi erano segnalazioni di “eventi avversi non oculari”
Punto tre: le complicanze non venivano segnalate dagli oculisti
Quanto al punto uno. Il fatto che Avastin non fosse formulato per l’uso intravitreale è una giustificazione assurda soprattutto se sostenuta da un Ente regolatorio che si occupa di farmaci: se Avastin fosse un farmaco formulato per l’uso intravitreale non sarebbe più un farmaco “off-label”, ma sarebbe un farmaco “on-label” quindi autorizzato e, pertanto, oggi non staremmo qui a disquisire. In sintesi, il flacone di Avastin contenendo 40 dosi per la cura degli occhi è evidente che non è – di per sé – pronto per l'uso intraoculare, ma deve essere adeguatamente frazionato: per capirci, gli oculisti non possono iniettare 40 dosi in un solo occhio!
Punto secondo. Sulla presunta pericolosità di Avastin si deve sottolineare che a dicembre 2012 – quando AIFA ha escluso Avastin dalla 648/96 – erano già stati pubblicati tre lavori scientifici importanti e, soprattutto indipendenti (cioè non sponsorizzati da aziende farmaceutiche: il CATT 1 dell’aprile 2011 e il CATT 2 e IVAN 1 del luglio 2012) che testimoniavano incontrovertibilmente che Avastin e Lucentis sono equivalenti per efficacia e sicurezza e, quindi, anche gli effetti avversi non oculari erano equivalenti. Più precisamente, il primo studio indipendente di confronto tra i due farmaci non evidenziava alcuna sostanziale differenza tra i due farmaci per il rischio di gravi eventi avversi non oculari.
Ora, non è nemmeno immaginabile che un ente regolatorio con le responsabilità di AIFA non fosse a conoscenza di questi dati scientifici provenienti dalla medicina basata sull'evidenza e relativi a problematiche di altissimo impatto sociale.
Punto terzo. Secondo AIFA gli eventi avversi da Avastin non venivano segnalati dagli oculisti. Per tale ragione, ha intrapreso una procedura assolutamente tortuosa richiedendo più volte alle Regioni di far pervenire le segnalazioni degli eventi avversi ma, per quanto emerso sino ad oggi, AIFA non ha ottenuto nulla: le volte che AIFA è stata chiamata a presentare i risultati di tale procedura di farmacovigilanza su Avastin, non è mai stata in grado di produrre alcun dato, nonostante le reiterate richieste. E’ evidente: non ha prodotto dati perché non ci sono dati da produrre.
Infine, AIFA richiama il fatto che Avastin e Lucentis “non sono identiche tra loro né da un punto di vista farmacologico, né strutturale perché Avastin è un anticorpo intero, mentre Lucentis ne è un frammento anticorpale, che ha emivita più breve e rimane in circolo meno tempo (2 ore contro circa 20 giorni)”.
Sul punto occorre essere molto chiari. La Società Oftalmologica Italiana non ha mai sostenuto che sono la stessa molecola bensì che Lucentis è il “frammento anticorpale” di Avastin e pur rimanendo in circolo 2 ore invece che 20 giorni presenta un’affinità per il VEGF almeno 10 volte maggiore di quella di Avastin e questa differenza di affinità e permanenza in circolo giustifica l’equivalenza di efficacia e di sicurezza dei due prodotti.
In sintesi Lucentis è molto aggressivo ma resta in circolo solo 2 ore, mentre l'Avastin è 10 volte meno violento e resta in circolo per 20 giorni: evidentemente le differenze fra i due farmaci alla fine si controbilanciano senza alcuna differenza sul piano clinico sia per efficacia che per sicurezza.
Certo che la differenza sul piano economico rimane: eccome se rimane!
Termina così questa lettera che con particolare precisione indica tutti passaggi della battaglia di legalità e trasparenza sostenuta dalla SOI sui farmaci Avastin e Lucentis, dove la stessa AIFA ora dovrà dimostrare in procura una strada tortuosa, e uno scandalo che la stessa Ministra Lorenzin proverà a tappare i buchi (ma lei dov’era?), ma la voragine aperta avrà bisogno di una completa revisione dell’Agenzia e quesiti per ora senza risposte….come è possibile che il ministero e gli enti regolatori debbano essere riportati sulle loro responsabilità solo e grazie all’intervento dell’ANTITRUST? Questa realtà di fatto mette in discussione tutte le azioni perpetrate dalla stessa Aifa in altre situazioni.

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