LANUVIO, IN VIGORE L'ORDINANZA DEL SINDACO GALIETI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI

A.P.

Il periodo dal 15 Giugno al 30 Settembre 2012 è classificato di massimo rischio di incendio boschivo, e per esso è dichiarato “lo stato di grave pericolosità”.
Nel periodo suddetto è vietato, nelle zone boscate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli o incolti, compiere azioni che possano arrecare pericolo mediato od immediato di incendio. Pertanto in tutto il territorio comunale, dal 15 giugno al 30 settembre 2012, è vietato bruciare nei campi, anche quelli incolti: stoppie, frasche, cespugli, residui di colture agrarie, graminacee e leguminose, sfalci ed erbe infestanti, non ché arbusti e sterpaglia lungo le strade Comunali, Provinciali, Statali, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio, se autorizzati.
E’ vietata l’accensione di fuochi in terreni boscati e in tutti quelli posti ad una distanza inferiore a metri 100 da zone boscate.
E’ pure vietato,  all’interno delle aree boscate, l’uso di fornelli a gas, elettrici o a carbone.
Inoltre i conducenti di autoveicoli dotati di marmitta catalitica o di macchine operatrici utilizzate in attività boschiva, devono evitare le fermate del mezzo a caldo su materiale seccaginoso o comunque soggetto ad infiammarsi; agli operatori che usino all’aperto, in zone con materiale vegetale seccaginoso, strumenti e attrezzature che possono provocare scintille (saldatrici,  tagliatrici, mole smeriglio, etc.), è fatto d’obbligo realizzare preventivamente una idonea fascia di isolamento ripulita da fieno e sterpaglie secche. Similmente è reso obbligatorio durante l’uso di macchine agricole operatrici (falciatrici, mietitrebbie e simili), disporre sul posto di idonea attrezzatura antincendio nonché personale sufficiente ad evitare la eventuale propagazione del fuoco.