CASTEL GANDOLFO: COLACCHI METTE IN DISCUSSIONE LE DELEGHE AL CONSIGLIERE DE ANGELIS

Redazione

Castel Gandolfo (RM) – A Castel Gandolfo durante i lavori del Consiglio Comunale dello scorso 21 settembre il primo cittadino Milvia Monachesi ha comunicato di aver conferito delega al consigliere comunale Alberto De Angelis riguardante: Edilizia privata, Edilizia scolastica, Patrimonio, Demanio, Attività Produttive. Sull'argomento è intervenuto l'ex sindaco Maurizio Colacchi che ha fatto sapere di voler sollecitare chi è preposto al controllo degli atti amministrativi dei comuni ad intervenire per garantire la legittimità, la legalità e il rispetto della legge, dello statuto e dei regolamenti dell’Ente.

Maurizio Colacchi: "Mi permetto di ricordare al Sindaco e al Segretario Generale e naturalmente al Consiglio comunale che la delega ai consiglieri comunali di funzioni di amministrazione attiva, determina una situazione, perlomeno potenziale, di conflitto di interesse per un'impropria commistione tra funzioni di governo e funzioni di controllo politico. Attribuendo ai consiglieri competenze tipicamente assessorili, si determina un’impropria commistione tra funzioni di governo e funzioni di controllo politico, nonché un aumento surrettizio del numero complessivo degli assessori rispetto a quello massimo previsto per legge.

Il Viminale nel parere 28 aprile 2015 interviene in materia di deleghe sindacali di funzioni assessorili conferite a consiglieri comunali ricordando che nell'ambito dell'autonomia statutaria dell'ente, sancita dall'articolo 6 del Dlgs n. 267/2000, è ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce. Quale criterio generale, «il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici». Il Consigliere Comunale Delegato, dunque, può essere delegato all'elaborazione e approfondimento di singoli studi, su specifiche e determinate materie ed alla collaborazione circoscritta e finalizzata all'esame e trattazione particolare e contingente di situazioni locali, senza però che queste attività si estrinsecano in atti a rilevanza esterna o si concretizzano in atti di gestione amministrativa spettanti invece agli organi burocratici preposti.

Ciò esclude tassativamente che il Consigliere Comunale Delegato possa partecipare a sedute della Giunta Comunale, ma soprattutto che possa avere poteri amministrativi di alcun genere, o poteri diversi e ulteriori rispetto a quelli degli altri Consiglieri facenti parte del Collegio Consigliare e quindi addirittura sui dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici comunali di rispettiva competenza. Quindi, attribuire una delega per l'esercizio di compiti riguardanti singoli settori dell'amministrazione comunale, sarebbe carente sotto il profilo della legittimità poiché questa delegazione risulterebbe un modo subdolo per aumentare il numero degli assessori, previsto per legge e contrario allo spirito di una spending review, ormai onnipresente nella macchina burocratica della Pubblica Amministrazione, che ne ha peraltro rideterminato recentemente la quantità. Questa cornice si consolida attraverso il contenuto espresso da due sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali, quello della Puglia (sentenza nr. 4499/2006) e quello della Toscana (sentenza n.1248/04).

Considerazioni e sintesi. Da tutto ciò si evince che la figura del Consigliere Comunale Delegato, la più critica sotto il profilo amministrativo e legale:

a. Deve essere prevista dallo Statuto Comunale attraverso cui se ne stabilisce la forma e il contenuto speciale, sia nelle attribuzioni che nei limiti. L’art.33 c.5 del nostro vigente Statuto comunale citato nel decreto sindacale recita che “Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza“ ma non autorizza ad attribuire deleghe Assessorili riguardanti Edilizia privata, Edilizia scolastica, Patrimonio, Demanio, Attività Produttive;

b. Non deve avere attribuite deleghe generali e che queste non devono essere di tipo assessoriale o ancora compiti di amministrazione attiva;

c. Non deve partecipare o far parte della Giunta Comunale;

d. Il risultato delle sue attività non deve determinare atti esterni della Pubblica Amministrazione Locale, ma deve costituire approfondimento collaborativo per l'esercizio diretto delle proprie funzioni da parte del Sindaco che ne è titolare; e. Non deve avere poteri uguali a quegli degli Assessori e maggiori di quelli dei proprio omologhi Consiglieri Comunali, ma, soprattutto, non deve avere poteri su dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici e servizi.

Detto questo sembra che nelle deleghe attribuite al consigliere comunale De Angelis si sia andati oltre il quadro giuridico finora qui rappresentato".