CANALE MONTERANO, IL GRUPPO LETTURA HA RICORDATO LA SHOAH NELLA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Daniele Natili

Canale Monterano – Domenica scorsa a Canale Monterano si è ricordata solennemente la Shoah in un incontro pubblico di lettura di libri. Il 27 gennaio, infatti, è il giorno della Memoria (il 27 gennaio 1945 i russi liberarono i superstiti di Auschwitz), commemorato sia a livello internazionale sia in Italia, con la legge n. 211/2000. L'incontro si è svolto nella Sala del Consiglio Comunale dalle 17,30 alle 20,30.
Le letture si sono svolte in grande compostezza e con momenti di evidente commozione.
La particolarità dell'evento, di cui è stata data comunicazione alla Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sta nella sua spontaneità. Da qualche mese, infatti, io ed alcuni amici del paese abbiamo deciso di stimolare la circolazione dei libri fra la popolazione, andando ogni domenica pomeriggio a fare letture collettive di libri nei vari bar del comune, scelti a turno per ospitare la lettura.
Si è immediatamente creato un gruppo di 10-15 lettori che hanno ormai fondato questa nuova consuetudine, con regole molto semplici. Ogni cittadino che abbia un libro da raccontare viene al bar alle 17,30 e si siede con noi, presenta con parole sue il libro che ha letto, lo mostra a tutti e ne legge alcuni brani. Una persona del gruppo annota puntualmente ogni libro che viene letto al bar, e fa una specie di diario-catalogo delle letture, come se a Canale vi fosse una biblioteca itinerante. Le letture sono a libera scelta ed ognuno presenta l libro che vuole. Normalmente gli incontri durano circa due ore, dato che ogni volta partecipa una decina di lettori e ciascuno ha bisogno di almeno 10 minuti per presentare e leggere il proprio libro.
Per il 27 gennaio scorso, all'interno del Gruppo di lettura al bar è emersa la proposta di fare una lettura dedicata alla memoria dell'Olocausto e di chiedere appositamente la Sala consiliare del nostro municipio.
Il Sindaco di Canale ha autorizzato l'evento. Abbiamo invitato la popolazione e tutto il Consiglio Comunale. Ospite d'onore è stata la signora Pia Settimi di Manziana, ebrea per un ramo della sua famiglia e autrice di due bei libri di cultura ebraica, presso l'Editore Vecchiarelli.
L'incontro è iniziato con la mia presentazione dell'evento al pubblico intervenuto in sala. È poi seguito il saluto del Sindaco, che ha ricordato come negli anni Settanta al Ghetto di Roma erano ancora visibili le tavole inchiodate alle porte delle case degli ebrei romani non più tornati dai campi di Concentramento.
La prima lettrice ha presentato la Legge 211/2000, istitutiva della commemorazione.
Sono poi seguite due ore di letture, fra le quali ricordo, ad esempio, "Se questo è un uomo" di Primo Levi, "La storia" di Elsa Morante, "Ebraismo" di Hans Küng, il Diario di Anna Frank, “Yossl Rakover si rivolge a Dio” di Zvi Kolitz e molte altre. Un lettore ha semplicemente letto il testo delle Leggi razziali del 1938.
Ha chiuso la giornata Pia Settimi, che ha presentato il suo secondo libro, "Di donne e di ebrei".
Il pubblico ha ascoltato con interesse e in silenzio.




CANALE MONTERANO, LA REGIONE SCRIVE AL COMUNE: VERIFICHERA' SE L'ENTE LOCALE POTRA' MANTENERE LA FUNZIONE DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

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Riceviamo e pubblichiamo

Riceviamo una nota dal cittadino di Canale Monterano Daniele Natili a proposito di una lettera della Regione Lazio al Comune di Canale Monterano del 3 gennaio scorso.

In questi giorni una lettera della Regione Lazio (prot. 1952 del 3 gennaio 2013) è pervenuta al Comune di Canale Monterano ed è stata pubblicata ieri dalle forze politiche locali (per la precisione, dai due Gruppi Consiliari “Esperienza e Rinnovamento” e “Voci di Strada”), anche sulla mia pagina Facebook. Invio alcune brevi note al solo scopo di spiegarne il contenuto ai miei Concittadini ed ai Lettori de L' osservatore laziale.

Mi permetto ciò solo perché il contenuto della lettera interessa anche l’attività da me svolta, nell’ambito del gruppo di cittadini c.d. “9 agosto”, in relazione alle deliberazioni consiliari riguardanti il territorio della Riserva Monterano, che sono state ampiamente trattate da Osservatore Laziale.

La lettera è stata sottoscritta congiuntamente da due diversi organi regionali: l’Area Legislativa e l’Area Pianificazione Paesistica e Territoriale. In essa si chiede al Comune di Canale se sia vero che quest’ultimo abbia sostituito il soggetto responsabile del procedimento di autorizzazione paesaggistica senza darne comunicazione ai competenti uffici regionali. Secondo la Regione, se ciò fosse vero, sarebbe stata violata la determinazione (B4373 del 2010) con cui il Dipartimento Regionale Territorio aveva a suo tempo delegato il Comune a svolgere la funzione di autorizzazione paesaggistica, in base all’art. 146, 6o comma, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004).

Il Codice Beni Culturali, agli artt. 134 ss., individua i beni paesaggistici e le procedure per la loro tutela. Secondo questa legge, per ‘beni paesaggistici’ si intendono immobili (sono compresi, oltre agli edifici di pregio, anche gli alberi monumentali, i parchi ed i giardini), complessi di immobili (es. centri storici urbani) e aree, che per la loro “bellezza naturale”, “singolarità geologica”, “memoria storica”, “non comune bellezza”, “valore estetico” e “valore tradizionale” lo Stato qualifica di notevole interesse pubblico.

Insomma, lo Stato vuole proteggere cose immobili, private e pubbliche, caratterizzate da particolare bellezza, valore storico o valore geologico; vuole proteggere anche il nostro semplice diritto a godere delle bellezze panoramiche – si veda, infatti, l’art. 136, 1o comma lett. d) Codice Beni Culturali.

A tal fine, la legge citata distingue due categorie di beni paesaggistici: alcuni beni sono tutelati in ogni caso e definiti come ‘aree tutelate per legge’ (artt. 134 e 142 Codice beni Culturali); altri beni vengono sottoposti a tutela solo dopo un complesso procedimento, con il quale siano dichiarati di notevole interesse pubblico (l’art. 146 Codice Beni Culturali parla di ‘beni tutelati in base alla legge’).

Fra i beni direttamente tutelati dalla legge rientrano, per esempio, le coste dei mari e dei laghi, le acque pubbliche, i parchi e le riserve, i ghiacciai, le montagne, le terre assegnate alle Università Agrarie e in generale tutte le terre gravate da usi civici. Questi beni sono tutti immediatamente tutelati.

I beni eventualmente tutelati sono quelli dichiarati di notevole interesse pubblico su proposta di apposite commissioni regionali, altamente qualificate (art. 137 Codice Beni Culturali), delle quali fanno parte, fra l’altro, anche rappresentanti delle soprintendenze.

Se il procedimento avviato dalla proposta di una commissione regionale ha buon esito, il bene è dichiarato di notevole interesse pubblico e gode della medesima protezione dei beni tutelati per legge.

In che cosa consiste questa tutela speciale? Ce lo dice l’art. 146 Codice Beni Culturali, che è la norma fondamentale citata nella lettera inviata dalla Regione al Comune di Canale Monterano. In essa si dispone che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico (sia tali per legge, sia tali perché dichiarati di notevole interesse pubblico) “non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione” (1o comma). Vale a dire, chiunque abbia anche la sola detenzione di un bene paessaggistico non può arrecare pregiudizio ai valori di bellezza, storicità o interesse geologico dei quali la cosa protetta è portatrice.

Inoltre, i soggetti interessati hanno “l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione” (2o comma). Cioè, vi è un procedimento di speciale autorizzazione (autorizzazione paesaggistica, appunto) per gli interventi che comportino modifiche dei beni a tutela paesaggistica.

Ora, secondo il 4o comma art. 146 Codice Beni Culturali, l’autorizzazione paesaggistica “costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio”. Il privato o l’ente pubblico che intende compiere interventi su un bene paesaggistico deve premunirsi di autorizzazione paesaggistica.

Sull’istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la Regione, una volta acquisito il parere vincolante della soprintendenza competente (art. 146 Codice Beni Culturali, 5o comma).

La Regione esercita la propria competenza in due modi, entrambi previsti dall’art. 146, 6o comma, Codice Beni Culturali: o “avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali”; oppure delegando questa delicatissima funzione ad enti minori (province, comuni, associazioni di enti locali), in relazione ai rispettivi territori e “purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico- edilizia” (così il testo del comma 6 appena citato).

Ciò significa che l’autorizzazione paesaggistica può provenire anche dal Comune, in funzione di delegato dalla Regione, a condizione che: 1) in sede comunale esista una apposita struttura dotata delle necessarie competenze tecnico-scientifiche; 2) che tale struttura sia distinta dall’Ufficio Tecnico Urbanistico addetto alla concessione dei permessi di costruire.

La lettera della Regione al Comune di Canale interviene in questa delicata materia. La lettera dice che il Comune di Canale ha ricevuto la delega per l’esercizio delle funzione di autorizzazione paesaggistica nel 2010, nei limiti e nei modi di cui alla determinazione B4373 sopra citata. La Regione chiede al Comune se è vero, oppure no, che sia stato sostituito il soggetto delegato per l’autorizzazione paesaggistica, senza darne avviso alla Regione. Se una tale sostituzione fosse avvenuta, la Regione ritiene che potrebbero allora essere state superate le prescrizioni contenute nella delega. Per questa ragione, la  Regione chiede al Comune di sapere quali siano gli attuali responsabili del procedimento di autorizzazione paesaggistica e di quello urbanistico-edilizio, dovendo essi essere necessariamente distinti e separati.

Ma vi è di più. Anche se la funzione autorizzatoria venga esercitata in forma delegata, occorre in ogni caso l’acquisizione del parere vincolante del soprintendente ex art. 146, 5o comma, Codice Beni Culturali (come sopra ricordato). Ebbene, la Regione contesta al Comune il seguente fatto. La Delibera Comunale 13/2012 (di semplificazione), di cui la Regione ha chiesto a suo tempo la revoca, avrebbe, in sostanza, un contenuto evasivo dell’obbligo legale di acquisire il parere vincolante della soprintendenza. Per questo aspetto in modo particolare, pertanto, la Regione con la lettera chiede conferma al Comune che la Delibera 13 sia stata revocata.

Infine, corre l’obbligo di sottolineare che la Regione, nella lettera in esame, avverte il Comune che, da almeno sei mesi, quest’ultimo non trasmette alla prima l’elenco delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate in forma delegata (contrariamente a quanto previsto dalla L. Reg. Lazio 8/2012) e, di conseguenza, invita il Comune stesso a far pervenire a Roma la copia di tutte le autorizzazioni rilasciate dal momento della delega fino ad oggi.

In conclusione, la Regione con la lettera in esame ha instaurato un contraddittorio al fine di verificare la persistenza, oppure no, in capo al Comune di Canale Monterano dei requisiti per il mantenimento della funzione di autorizzazione paesaggistica.