Ariccia, a palazzo Chigi il convegno sulle barriere architettoniche: esperti a confronto

ARICCIA (RM) – Importante convegno “La Barriera Architettonica: diagnosi tecnico giuridica e risvolti sociali” quello che si terrà alla Sala Maestra di Palazzo Chigi ad Ariccia il prossimo 6 maggio 2019.

VIDEO – L’ingegnere Roberto Cuccioletta, l’architetto Ombretta Renzi e la dottoressa Rosj Guido hanno parlato del prossimo convegno durante la puntata di Officina Stampa trasmessa il 25/4/2019

Il workshop, al di là degli aspetti prettamente tecnici, ha lo scopo di porre in evidenza anche i risvolti in campo sociale e giuridico approfondendo i concetti di disabilità e di accessibilità. Un fattore, quest’ultimo, fondamentale per la vita sociale di tutti indipendentemente dall’età o dalle condizioni fisiche, sensitive o cognitive.

Ai saluti istituzionali seguirà l’introduzione ai lavori da parte di Roberto Cuccioletta, componente della Commissione Ascensori dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia Roma. dell’Osservatorio Accessibilità Universal design dell’Ordine degli Architetti di Roma parlerà invece Ombretta Renzi, consigliere dell’Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia.

Daniela Orlandi, componente dell’Osservatorio Accessibilità dell’Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia, tratterà l’Universal Design. La psicologa e psicoterapeuta Rosj Guido e il neurologo Antonio Guidi approfondiranno invece gli aspetti emotivi e i risvolti sociali. Roberta Bianchini, presidente della Commissione “L’accessibilità nell’edilizia” dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia Roma, relazionerà sull’accessibilità in edilizia.

Il presidente della Commissione Ascensori dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma Giuseppe Andreani tratterà il tema dell’evoluzione tecnica e dei dispositivi per migliorare l’accessibilità e la visitabilità mentre dell’evoluzione in campo normativo e giurisprudenziale si occuperanno il consigliere dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Velletri Stefano Petrillo e Roberta Petrillo dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Velletri.

Le conclusioni sono affidate all’Onorevole Marco Silvestroni, Camera dei Deputati – X Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo.

Il seminario tecnico è gratuito. La partecipazione rilascia agli ingegneri, architetti, avvocati e geometri 3 CFP. Gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma possono iscriversi on line sul sito dell’Ordine www.ording.roma.it/formazione/seminari.aspx. Tutti gli altri interessati possono chiedere l’iscrizione direttamente alla sede Anacam di Roma, per email o per telefono.




Ferrovia Roma-Viterbo: Regione Lazio di nuovo condannata per le barriere architettoniche

La Corte di Appello di Roma ha nuovamente condannato la Regione Lazio, rigettando il ricorso presentato contro l’Ordinanza n. 3051 del 2016 emessa, dal Tribunale di Tivoli, in favore, della signora Maria Cristina Abballe di Rignano Flaminio. Impossibilitata a usufruire della ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo per gli spostamenti giornalieri con il figlio Alessandro, affetto da una grave disabilità sia motoria che cognitiva e costretto alla sedia a rotelle, per la presenza delle barriere architettoniche nelle stazioni extraurbane della linea che l’Ente “aveva l’obbligo di eliminare”.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=ogJR7MA6DXk&w=560&h=315]

L’odissea di Maria Cristina è ampiamente conosciuta, anche negli ambienti di Atac, tanto da suscitare sdegno e stupore nell’opinione pubblica. Nell’ottobre del 2014 è stata al centro di un’inchiesta condotta dal giornalista Luca Teolato de Il Fatto Quotidiano, attraverso la quale è stato possibile conoscere le criticità, quotidiane, che la signora incontrava – e incontra – nel raggiungere la banchina della stazione e nel salire/scendere dai convogli ferroviari.

Temi
cardini dell’atto presentato il 29
gennaio
di quello stesso anno dall’avvocato Marianna De Collatore, legale della donna, presso il competente
Tribunale Civile di Tivoli. Con l’obiettivo, evidente, di riconoscere ad
Alessandro il sacrosanto diritto alla mobilità, palesemente negato benché
sancito dalla Costituzione Italiana.

Dopo
la vittoria in primo grado è giunta la conferma in Appello, con la sentenza
emessa l’8 gennaio scorso. “La Corte – spiega l’avvocato De Collatore – ha
chiaramente condiviso la tesi secondo la quale il concetto di stazione principale, ove vi è l’obbligo
di abbattere tali barriere, non è normativamente definito e che ad ogni modo
questa disparità di trattamento tra stazione principale e non, rappresenterebbe
una discriminazione, nelle more di quanto affermato in primo grado.  E che comunque la stazione di Rignano è sempre
presenziato da personale come ammesso dalla Regione e pertanto comunque è da considerarsi principale”. “In primis ha
rigettato l’eccezione di incompletezza del Giudice della Regione – prosegue il
legale – in quanto questa materia è specificatamente regolata da legge ad hoc che prevede competenza del
Giudice ordinario in luogo del Giudice amministrativo, ovvero il TAR”.

All’epoca
del ricorso, e fino al 2017, Alessandro frequentava la scuola Leonardo Vaccari con sede in Roma (viale Angelico), che si occupa
della riabilitazione psico-fisica e della integrazione didattica sociale dei
disabili, mediante cure cliniche necessarie e terapie riabilitative, nonché
della loro istruzione fino al conseguimento dell’obbligo scolastico e,
successivamente della loro formazione professionale in apposite strutture. E
Maria Cristina per poterlo accompagnare all’istituto, ma anche per tutti gli
altri spostamenti giornalieri, utilizza la stazione ferroviaria di Rignano che
rientra nella tratta extraurbana della Viterbo. Caratterizzata “dalla presenza di barriere architettoniche
recita il documento della ricorrente – che,
di fatto, rendono difficoltoso la salita e discesa dai treni ed in generale
l’accesso alla stazione medesima
”.

Una
storia segnata da contraddizioni e discrepanze, appalesate dagli atti ufficiali
emessi sia dalla Regione che da Atac, uscita comunque indenne nel procedimento
giudiziale. C’è un passaggio, memorabile, che potrebbe fugare ogni dubbio al
riguardo, una sorta di cortocircuito istituzionale. Va detto che prima ancora
di formalizzare il ricorso in Tribunale l’Abballe, dopo i tanti tentativi per
risolvere il problema rilevati infruttuosi, stremata, inviò, come extrema ratio, una raccomandata
(Protocollo 01594465) alla Legione dei Carabinieri Lazio di Rignano,
e per conoscenza alla Regione nonché all’Azienda Capitolina. Quest’ultima
rispondeva discolpandosi di qualsiasi addebito a suo carico, precisando che
“l’infrastruttura ferroviaria è di proprietà della Regione Lazio ed Atac che ne
è l’esercente” e che altresì “deve sottostare alle indicazioni ed approvazioni
del proprietario. Tutte le stazioni della tratta ferroviaria
extraurbana hanno ancora la presenza di barriere architettoniche
”. Peccato
che di lì a poco Atac medesima ha poi proceduto all’installazione dei tornelli
a tripode
, utilizzati fino a quel momento nella Linea A e B della metropolitana, proprio nell’atrio di quelle
stazioni (Riano, Morlupo, Castelnuovo di Porto, Rignano Flaminio, S. Oreste,
Civita Castellana e Viterbo). Tornelli che, avendo una larghezza di soli 60
centimetri di apertura, “costituiscono – secondo quanto evidenziato dalla
Regione nella nota 393069 del 14/09/2012un’ulteriore barriera
architettonica
”, tale da “aumentare l’inaccessibilità
all’infrastruttura ferroviaria nel suo complesso”. Tuttavia, è stata la Regione
stessa, insieme al Ministero delle
Infrastrutture
(nota 2757 del 30/10/2012), a concedere il nulla osta
per quell’installazione. Ciò rappresenta soltanto un fulgido esempio delle
incoerenze riscontrate lungo il cammino giudiziale.

Infatti,
scorrendo il carteggio si scopre la volontà aziendale di procedere all’acquisto
“di idonea attrezzatura per il sollevamento delle carrozzelle ad altezza del
pavimento del treno per consentire l’ancoraggio delle carrozzelle stesse – protocollo
Atac 132466 del 20/09/2012 – qualora codesta Regione Lazio concordi”. Tanto da
presentare nei mesi successivi, con nota 182049
del 9/01/2013, il progetto pilota
per l’accesso al treno ai diversamente abili nelle stazioni extraurbane ed
urbane. Questo evidenzia, indiscutibilmente, il mancato superamento del
problema, al netto quindi dell’installazione dei tornelli. E lo dice a chiare
lettere la Regione Lazio nella missiva 14567
dell’11 gennaio 2013, dove afferma e
riconosce la “necessità di intraprendere, da subito, un percorso volto al progressivo
abbattimento delle barriere architettoniche presenti sulla tratta extra urbana

della ferrovia Roma – Civita Castellana – Viterbo, nelle more del necessario e
definitivo innalzamento di tutte le banchine”.

In
seguito, però, quando l’avvocato De Collatore ha provveduto, nel novembre del 2013 (prot. n. 176449), “a mettere in mora le Autorità
interessate”, la Regione dava riscontro (prot. n. 176449), sottolineando come l’abbattimento delle barriere architettoniche
fosse già stato effettuato nella stazione di Rignano, mediante l’apposizione “di un
cancello, regolarmente funzionante a fine banchina del binario I, lato Viterbo.
Mediante un citofono si chiama l’operatore di stazione che apre manualmente il
cancello
”. Il responsabile regionale del procedimento proseguiva
assicurando come “il passaggio da tale cancello avvenga in totale sicurezza”. E
lo stesso fece l’Azienda il 18 dicembre, attraverso il proprio legale. Che,
previa negazione implicita dell’accesso agli atti amministrativi, rimarcava che
“con decorrenza dal 21 gennaio 2013,
anche
presso la Stazione di Rignano Flaminio sarebbe stato disponibile un cancello di
ingresso a livello di banchina separato ed autonomo rispetto all’ingresso dei
passeggeri normodotati e dotato di campanello di avviso per il personale di
servizio tramite cui l’utente disabile, previa attivazione della suoneria,
avrebbe potuto accedere alla banchina della Stazione
”. Da ultimo il
legale dell’Azienda si “professava sorpreso – ha incalzato la De Collatore nel
ricorso – dalla richiesta di abbattimento delle barriere architettoniche che, a
suo dire, non esistevano da quasi un anno”.

Tutto
era risolto secondo i diretti interessati. Al punto che l’acquisto degli
elevatori e l’innalzamento delle banchine, come anni prima fece la compianta Met.Ro. nella tratta urbana, sono
rimasti su carta. Incredibilmente. “Vi è un mutamento nei progetti iniziali –
ha relazionato l’avvocato della signora Abballe -, gli unici lavori effettuati
da Atac, per come dalla stessa comunicato, riguardano la installazione di
tornelleria di ingresso, di cui non è dato conoscere il nominativo del
responsabile del procedimento, e l’apertura di cancelli nelle stazioni extraurbane,
ivi inclusa Rignano, che conducono direttamente alle banchine”.

Ma
la realtà è ben lontana da quanto prospettato: “le ridotte dimensioni dei
tornelli di ingresso non consentono il passaggio dei disabili su carrozzina – scrive
la De Collatore nel ricorso – il cancello laterale aperto per il passaggio
diretto sulla banchina non permette un accesso agevole e sicuro ad Alessandro.
Ciò è pur vero se si considera che la strada [laterale alla stazione di Rignano NDR] con una pendenza superiore
all’8% che conduce verso il predetto ingresso verte in una situazione di
degrado totale, assenza di asfalto e presenza di brecciolina”. Inoltre, “il
piazzale di riferimento dal quale si deve necessariamente passare per raggiunge
il predetto cancello non è stato ancora ristrutturato. Ed ancora il posto
invalidi che, le controparti sostengono di aver riservato alla Signora versa in
uno stato di degrado totale oltre che essere caratterizzato dalla presenza di
pozze di ristagno di acqua meteorica dovuta proprio alle irregolarità del
terreno ed all’assenza di accorgimenti per la convogliazione ed il relativo allontanamento
dell’acqua piovana. A ciò si aggiunga, altresì, che è tutt’ora presente l’ex
magazzino pericolante, in attesa di essere abbattuto, e che, in ogni caso,
l’apertura del predetto cancello è vincolato alla presenza di un operatore e
l’altezza del pulsante di richiesta non è assolutamente plausibile per le
persone diversamente abili”. E ancora: “poniamo per assurdo ma non improbabile
che, nel mentre la ricorrente si trova con il figlio davanti al cancello magari
in una giornata di pioggia (assenza di adeguato riparo) e proprio in quel
momento l’operatore si assenta per qualsiasi ragione, chi e cosa assicurerebbe
il passaggio alla carrozzina di Alessandro che, lo si ribadisce, non riesce ad
entrare dai tornelli di ingresso?”. Come si evince dal servizio de Il Fatto e
dalle immagini della perizia di parte.

Nell’Ordinanza 3051/2016 del 17/03/2016,
il Tribunale di Tivoli nella persona del Giudice
Marco Piovano
provvedeva ad accogliere l’istanza dell’Abballe e per effetto
ordinava alla Regione Lazio “di realizzare dalla data della presente decisione,
le seguenti opere presso gli impianti della stazione ferroviaria di Rignano
Flaminio secondo un piano che preveda: a) sistemazione, così come previsto in
motivazione, della strada di accesso secondario alla stazione b) installazione
di sistema di accesso al locale biglietteria; c) installazione di pedane per la
salita sui treni; d) installazione si scivoli per il passaggio sui binari”. Non
solo. “Per l’effetto, condanna la Regione Lazio, in persona del legale
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Abbale Maria Cristina,
nella sua qualità di genitore esercente la potestà sul minore Abbale
Alessandro, della somma di €. 3.000,00, oltre interessi legali come in
motivazione” e “pone a definitivo carico della Regione Lazio, in persona del
legale rappresentante pro tempore, le spese di CTU”. “Condanna la Regione Lazio
al pagamento in favore dell’Erario delle spese di giudizio nella misura di €.
2.176,20, oltre agli accessori dovuti”.

Nella
sentenza di primo grado, infatti, il Giudice Piovano riconosce la Regione Lazio
quale “proprietaria degli impianti della stazione ferroviaria in questione e,
tale veste legittimata passivamente”, per effetto del DLgs 422/1997 e “dell’Accordo di Programma 22.12.1999”, secondo il quale all’Ente “sono state assegnate a fa
tempo dell’1.1.2000, le funzioni di
programmazione e amministrazione inerenti la rete di trasporto ferroviario”. “Per
le stesse ragione va dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia del Demanio, così come pure
dell’Atac SpA, non proprietaria, ma gestore della linea secondo il contratto di
servizio inter partes il cui art. 22 sancisce come sia la Regione tenuta a ‘promuovere azioni per consentire l’accesso
al servizio delle persone diversamente abili
’”. “Non vi è dubbio –
esaminata la relazione, la piantina e le fotografie a corredo sia affatto o
difficilmente fruibile dalle persone con disabilità. Detta situazione è
oggettivamente discriminatoria
e, contrariamente a quanto sostenuto dai
resistenti Atac e Regione Lazio, anche l’avvenuta installazione del cancello
apribile su richiesta, posto al termine della strada (il secondo accesso
indicato dal CTU) non consente di ovviare ad alcunché, stante la condizione
della strada medesima (non solo in salita per il primo tratto, ma sterrata e
sassosa, certo non percorribile, non solo autonomamente dal disabile, ma anche
con l’assistenza di un ausiliario, se non con la macchina)”.

Inoltre,
“Il richiamo che i resistenti [Regione e
Atac NDR
] fanno all’art. 25 DPR 503/1996 in riferimento all’obbligo di
predisporre idonei meccanismi per consentire l’accesso ai disabili solamente
nelle stazioni principali, è incompleto; infatti, come sopra
rammentato, ai sensi del settimo comma del predetto articolo, le norme del
presente regolamento non sono vincolanti
per gli edifici e per gli impianti delle stazioni e delle fermate
impresenziate, sprovviste cioè di personale ferroviario sia in via temporanea
che in via permanente
; è quindi la stessa norma che, nella sostanza,
stabilisce quali siano le stazioni non principali, cioè non vincolate, facendo
riferimento alle stazioni non presenziate, cioè prive di personale, permanente
o temporaneo: tra queste, non può essere
fatta rientrare quella di Rignano
Flaminio,
che è stazione a fermata obbligatoria (cfr. sito dell’Atac) e dove la presenza,
sia pur temporanea, del personale è invece assicurata, così come di fatto ammesso
dalla stessa difesa dei resistenti principali e da come si deduce dal ripetuto
richiamo della possibilità delle persone disabile di utilizzare il cancello
apribile previo avviso citofonico al personale addetto. La stazione in parola è
quindi da considerarsi principale ai sensi del citato art.
25, con ogni conseguenza prescritta”.

Ordinanza che, come anticipato, è stata confermata dalla Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Roma, con la sentenza 85/2019 pubblicata l’08/01/2019. “L’appello principale [della Regione ndr] è infondato”, scrivono i Giudici. “Una volta accertato che la Regione aveva l’obbligo di eliminare le barriere architettoniche, ne discende la sussistenza di una discriminazione indiretta ai sensi dell’art. 2 terzo comma L.67/06 , attesa l’idoneità della condotta emissiva dell’amministrazione a porre Abbale in una condizione di svantaggio rispetto alle altre persone; onde non paiono affette da illegittimità le statuizione del Giudice di primo grado in ordine al danno non patrimoniale”. Pertanto la Corte “rigetta l’appello della Regione Lazio; condanna la Regione Lazio alla refusione delle spese· che liquida in euro 6.500 ·per compensi oltre accessori in favore di Maria Cristina Abbale, nella qualità, con distrazione in favore del difensore; in euro 6.500 per compensi in favore di Atac spa; in euro 5.500 per compensi in favore dell’Agenzia del Demanio”.

“Siamo
in attesa di spontanea esecuzione delle disposizioni impartite nella Ordinanza
di primo grado – incalza l’avvocato De Collatore – , confermata in sede di
appello, ovvero di tutti i lavori di rifacimento della stazione di Rignano
Flaminio diretti ad abbattere le barriere architettoniche che ancora ad oggi
impediscono ad Alessandro, come anche a tutti i diversamente abili, di
utilizzare liberamente la stazione stessa, nonché di provvedere al risarcimento
del danno subito da Cristina pari ad euro 3000,00 oltre interessi nonché a
provvedere alla pubblicazione dell’ordinanza del dott. Piovani sul quotidiano
indicato”. Con l’avvertenza che qualora “tale spontanea esecuzione da parte della
Pubblica Amministrazione continuerà a difettare, si azionerà giudizio di
ottemperanza e/o riceduta esecutiva, con aggravio di spese per la Regione
Lazio, al fine di ottenere la tutela del diritto soggettivo di Alessandro a
muoversi liberamente”.

David Nicodemi