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Verso il superbonus al 110% anche per le seconde case, ad esclusione delle abitazioni signorili, di ville o castelli. Non solo: dei benefici potranno usufruire anche i proprietari delle cosiddette villette a schiera. La nuova formulazione dell’emendamento, che dovrebbe essere votato domani, riscrive l’articolo del Dl rilancio e prevede che le agevolazioni possano essere utilizzate al massimo per due unità immobiliari. Cambia anche la fisionomia dei benefici per gli interventi di efficienza energetica: i massimali di spesa vengono differenziati in base alla tipologia di immobile. Inoltre, le detrazioni vengono estese al Terzo settore.
Il Decreto Rilancio ha previsto l’innalzamento delle detrazioni dell’Ecobonus al 110% a partire dal primo luglio 2020, una grande occasione di rilancio per il settore immobiliare nel dopo emergenza Covid-19, ma soprattutto un’occasione unica per dare nuova vita alla tua casa.
Anche chi sceglie di demolire e ricostruire un’abitazione potrà usufruire del superbonus per gli interventi di efficientamento energetico. E’ quanto specifica la nuova formulazione dell’emendamento sul superbonus al dl Rilancio. La proposta di modifica dovrebbe essere votata domani in commissione.
“L’estensione alle cosiddette seconde case della parte di risparmio energetico del superbonus del 110 per cento (per quella di miglioramento sismico l’incentivo era già previsto) era una delle richieste di Confedilizia. Non condivisibile è, invece, l’esclusione di alcune categorie di abitazioni impropriamente considerate di lusso, che sarebbe addirittura devastante se essa – come sembra emergere dal testo dell’emendamento – riguardasse anche gli interventi sulle parti comuni del condominio”. Lo si legge in una nota di Confedilizia.
Con il Superbonus del 110% hai diritto a una detrazione fiscale al 110%. Due sono i pilastri principali del Superbonus: l’Ecobonus e il Sismabonus che, in particolari condizioni, e per particolari edifici godono entrambi di una aliquota al 110%.
Per quanto riguarda l’Ecobonus, tre sono gli interventi trainanti che godono dell’aliquota al 110%:
Cappotto termico: Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
Sostituzione generatori di calore con caldaie a condensazione classe A (solo nei condomini centralizzati): interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato.
Sostituzione di generatore di calore con pompa di calore in classe A: Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione.Ecco la spesa massima che ti consente di usufruire della detrazione:
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