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Le Regionarie del M5S, che hanno portato alla candidatura di Giancarlo Cancelleri per le elezioni siciliane del prossimo 5 novembre, sono state sospese dal tribunale di Palermo. L’ha deciso il giudice della prima sezione civile, Claudia Spiga, dopo il ricorso presentato dall’attivista Mauro Giulivi, escluso per non aver sottoscritto in tempo il Codice etico. “Cancelleri era, è e sarà il candidato presidente del MS5”. E’ questo il titolo di un post del blog di Beppe Grillo firmato da Giancarlo Cancelleri in cui si spiega come per indire nuove Regionarie “siamo fuori tempo massimo”. “La scadenza per presentare il simbolo è questo sabato 23 settembre e dobbiamo inoltre raccogliere 3.600 firme per la presentazione della lista. Per questo motivo il M5S sarà presente alle regionali siciliane con il sottoscritto, Giancarlo Cancelleri, candidato alla Presidenza della Sicilia”, si legge.
La decisione del giudice blocca il risultato del primo turno di votazione “limitatamente ai candidati della provincia di Palermo”, tra i quali sarebbe rientrato Giulivi se non fosse stato escluso, e sospende anche il risultato della seconda votazione, i cui esiti furono ufficializzati dallo staff il 9 luglio con l’investitura di Cancelleri nel ruolo di candidato governatore per il Movimento cinque stelle. In pratica, il giudice afferma che bisogna ripetere le Regionarie che riguardano Palermo e quelle che hanno eletto Cancelleri. Al secondo turno il deputato nisseno ottenne la maggioranza dei 4.350 voti espressi sulla piattaforma Rousseau, superando la concorrenza di altri cinque colleghi a Sala d’Ercole (Stefano Zito, Giampiero Trizzino, Sergio Tancredi, Angela Foti e Francesco Cappello) e tre outsider (Giuseppe Scarcella, Alì Listì Maman e Josè Marano).
LA SENTENZA – Il Movimento 5 Stelle non ha presentato ancora le liste e la candidatura di Giancarlo Cancelleri e quindi la domanda di sospensione delle regionarie dell’attivista Mauro Giulivi può essere accolta. Lo scrive il giudice Claudia Spiga nel provvedimento con quale ha accolto il ricorso che di fatto sospende le elezioni interne del M5S per le candidature. “L’impugnativa – dice – non è soggetta a termini di decadenza (salvo il decorso del termine di prescrizione) mentre la domanda di sospensione di un atto dell’associazione, non può ritenersi preclusa (o comunque tardivamente proposta) per effetto dell’adozione di un successivo provvedimento che sul primo si fondi e anch’esso oggetto di impugnativa. Anche le delibere esecutive e che hanno quindi già prodotto i loro effetti possono infatti essere sospese e annullate, sempre che gli effetti delle stesse non si siano definitivamente realizzati ed esauriti”. “Nella specie – prosegue il giudice – gli effetti degli atti di individuazione dei candidati non possono dirsi definitivamente esauriti, essendo pacifico che ancora non risulta proposta la candidatura ufficiale con la presentazione e deposito delle liste dei candidati. D’altra parte la domanda cautelare di sospensione degli effetti del provvedimento di esclusione dalle primarie avanzata dal Giulivi, ha la specifica finalità di garantire allo stesso il diritto alla relativa partecipazione, con la conseguenza che l’avvenuta celebrazione delle primarie, non può costituire motivo ostativo alla proposizione della sospensiva”. “La richiesta sospensione delle determine di individuazione dei candidati – scriv e ancora Spiga – da presentare alla competizione elettorale risulta fondata. Lo statuto si limita a stabilire quindi una generica modalità di candidatura on line”.
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