ROMA E CASTEL GANDOLFO, ASSISTENZA AI CONDOMINI: ARRIVA LM FRANCHISING

Redazione

Roma e Castel Gandolfo (RM) – Sbarca nel Lazio il gruppo LM franchising con due nuovi punti a Roma e a Castel Gandolfo, quest'ultimo nell'area dei Castelli Romani.

Per info è possibile consultare il sito del gruppo all'indirizzo http://www.condominioelocazioni.it

LM Franchising fin dal 1996 si occupa di amministrazioni condominiali, locazioni e gestione globale dei patrimoni immobiliari, settori che rappresentano la soluzione abitativa per oltre l’80% degli Italiani, e dal 2009 l'attività viene svolta attraverso una rete di filiali e agenzie in franchising in sviluppo sull’intero territorio nazionale.

Il gruppo si prende cura degli immobili con competenza, professionalità e serietà. E il portfolio clienti è rappresentato da condomini, residence, piccoli e grandi proprietari privati, enti pubblici, consorzi, cooperative, centri direzionali e commerciali. Garantendo in ogni occasione le più adeguate soluzioni di gestione, in ogni caso. LM franchising si candida quindi, anche nel Lazio, ad essere leader di mercato, puntando al consolidamento di un network che non guarda alla indiscriminata proliferazione di agenzie, ma alla sola qualità. La professionalità e la competenza dell’affiliato quali unici principi informatori della rete.

L’affiliato LM franchising è in grado di assicurare sempre la soluzione ad ogni problematica condominiale di tipo fiscale, tecnica, giuridica e contabile, con trasparenza, cortesia e rispetto del condòmino consumatore, sempre.

L’alta formazione professionale, le ispezioni periodiche, i rigidi protocolli di procedura, un severo codice deontologico, l’aggiornamento professionale, il condominio on line, la polizza RC professionale e tanto altro ancora, sono solo alcune delle garanzie che offre la rete LM franchising.

La rete LM franchising offre anche le migliori soluzioni per ogni esigenza di aggiornamento e formazione professionale in materia di condominio.

 

Ecco una prima informativa a cura della LM Franchising su: "Legge di stabilità 2014: le novità per casa, condominio e locazioni".
 
La legge di stabilità 2014, in vigore dal 1° gennaio 2014, prevede le seguenti novità di interesse in materia di condominio, locazioni e casa.

Rimborsi di crediti irpef oltre i 4.000 euro.
In occasione di rimborsi irpef superiori a 4 mila euro per i contribuenti PF, derivanti anche dall'accesso alle agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni e risparmio energetico, a restituirli sarà l'Agenzia delle Entrate e non più il sostituto d'imposta, dopo i dovuti controlli che saranno espletati entro 6 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione. La novità riguarda anche il modello 730/2014, riferito ai redditi 2013.

Locazioni abitative.
A partire dal 1° gennaio 2014, i canoni relativi alle locazioni ad uso abitativo (di ogni tipo), devono essere pagati necessariamente attraverso bonifico, assegno o altro mezzo tracciato. Non sarà più consentito pagare il canone di locazione in contanti, a prescindere dall'importo. Il divieto non riguarda le locazioni ad uso diverso da quello abitativo.
In caso di violazione, si è soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria che può andare dall'1% al 40% dell'importo non tracciato.
La norma è collegata anche all'accesso a tutti i benefici connessi al canone di locazione (detrazioni, bonus ecc..), oltre che alla verifica dei contratti parzialmente o totalmente in nero. Infatti, se l'AdE dovesse accertare anomalie in

DL sviluppo 2014: le novità per casa, condominio e locazioni.
 
L'art. 1 del decreto, comma 7, apporta modifiche al D.Lgs. 19 agosto 2205, n. 192, art. 6, commi 3 e 3bis, prevedendo che nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o nei nuovi contratti di locazione di edifici o singole unità immobiliari soggetti a registrazione, è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica (APE) dell'edificio. Copia dell'APE deve essere altresì allegata all'atto, tranne che nei casi di locazione di singola unità immobiliare.  In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 18.000. Nei casi di locazione di singola u.i., la sanzione è da € 1.000 a € 4.000, ridotta alla metà per i casi di locazione non superiore ai tre anni di durata. L'accertamento della violazione è fatto dalla Guardia di Finanza o direttamente dall'Agenzia delle Entrate in sede di registrazione dell'atto.
 Per i contratti stipulati dallo scorso 6 giungo 2013 fino all'entrata in vigore del presente decreto, su richiesta di una delle parti, la stessa sanzione si applica in luogo della nullità precedentemente prevista.

L'art. 9 del Decreto sviluppo, apporta modifiche anche alla legge n. 220/2012 in materia di condominio. Con regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia, saranno previsti i requisiti necessari per esercitare l'attività di formazione degli amministratori di condominio, nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica.   
tal senso, scatterebbero le pesanti conseguenze previste dall'art. 3 del D.Lgs. 23/2011 che determinerebbero:
a) un canone pari al triplo della rendita catastale;
b) la durata in 4 anni + 4;
c) la nuova decorrenza del contratto dalla data di accertamento.

Anagrafe condominiale.
Dal 1° gennaio 2014, i Comuni potranno accedere al "registro di anagrafe condominiale" per acquisire i dati necessari ad effettuare controlli diretti o incrociati con l'AdE, specie con riguardo alla lotta agli affitti in nero. Al riguardo va rilevato, però, come l'anagrafe condominiale non contenga dati relativi alle locazioni, ma soltanto quelli afferenti diritti reali e/o di godimento: la locazione è un diritto relativo.

Detrazioni fiscali.
Prorogati i bonus per ristrutturazioni edilizie:
– 50% per il 2014;
– 40% per 2015;
– 36% dal 2016.

 Prorogati anche quelli per il risparmio energetico:
– 65% per il 2014;
– 50% nel 2015;
– 36% dal 2016.

IUC
Nasce l'Imposta Unica Comunale, composta dalla vecchia IMU, la cui quota è a carico del proprietario (ad eccezione delle prime case non di lusso), dalla Tasi, tributo sui servizi indivisibili che sarà pagata dal proprietario e, in quota tra il 10% e il 30% dall'inquilino, e dalla Tari, tassa sui rifiuti che sarà pagata dal proprietario o dall'inquilino.

All’articolo 1120, secondo comma, n. 2, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, le parole «, per il contenimento del consumo energetico degli edifici» sono soppresse. Questo significa che per questa materia resta in vigore la previsione di cui all'art. 26 della legge n. 10/91, che consente di deliberare con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno 1/3 del valore, purché muniti di diagnosi energetica.

All’articolo 1130, primo comma, n. 6, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole: «nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza» sono inserite le seguenti: «delle parti comuni dell’edificio». Questo significa che non sarà più necessario raccogliere dati relativi alle condizioni di sicurezza degli impianti di proprietà esclusiva.

All’articolo 1135, primo comma, n. 4, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti». Questo consente di appaltare lavori straordinari combinando la coincidenza tra acconti all'appaltatore per SAL e piano rateale dei versamenti dei condòmini.

All’articolo 70 delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole: «spese ordinarie» sono aggiunte le seguenti: «L’irrogazione della sanzione è deliberata dall’assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice».

Questo significa che la modifica al regolamento per rettificare le sanzioni già previste o inserirle, si adotta con il quorum previsto per l'approvazione del regolamento stesso.