RIETI, DA APRILE 2011 REGOLAMENTO ATTUATIVO ANCORA IN ATTESA DI ESSERE INSERITO ALL'ORDINE DEL GIORNO IN CONSIGLIO COMUNALE

Angelo Parca

Moreno Imperatori, consigliere di maggioranza al comune di Rieti fa sapere attraverso una nota inviata all'Osservatore Laziale che In questi giorni si sta assistendo a dei contraddittori riferiti sia agli introiti percepiti da alcuni amministratori in relazione all’attività professionale svolta sia a critiche riferite ad alcuni amministratori per la scarsa attività pubblica esercitata nell’interesse dei cittadini amministrati.

"Eppure la commissione da me presieduta ha ritenuto a suo tempo di elaborare e trasmettere fin dal mese di aprile 2011 ( prot. N° 23634 del 29.04.2011) un’apposito regolamento. – afferma il consigliere che prosegue – lo stesso, nonostante precisi obblighi normativi, non è stato mai inserito all’ordine del giorno del Consiglio Comunale, nonostante lo abbia sollecitato più volte, formalmente ed informalmente. L’applicazione del regolamento sarebbe fondamentale per ristabilire anche con i cittadini elettori la trasparenza dell’operato dei singoli amministratori sia sugli introiti percepiti
(pubblici e privati) sia sull’attività amministrativa svolta. – Imperatori chiude la nota ponendo a provocazione un quesito – Mi chiedo, si tratta della solita ignavia e negligenza politica, in questo “sfasciume generale”,  oppure è una precisa scelta?"

REGOLAMENTO PER L’ATTUAZIONE
DELLA LEGGE 5 Luglio 1982 n. 441
– Anagrafe degli eletti

Art. 1
Nel Comune di Rieti, le disposizioni per la pubblicità della situazione
patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti, di cui
alla legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano secondo le modalità previste dal
presente regolamento.

Art. 2
Entro tre mesi dalla proclamazione gli Amministratori, anche degli Enti partecipati, sono tenuti a depositare presso l’Ufficio di Gabinetto del Sindaco:

1) una dichiarazione, anche negativa, concernente i diritti reali su beni immobili e
su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di
partecipazione a società; l’esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco
di società, con l’apposizione della formula “sul mio onore affermo che la
dichiarazione corrisponde al vero”;
All’uopo è disponibile il modulo “A” della Presidenza del Consiglio dei Ministri , per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e direttive.

2) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle
persone fisiche; ovvero, nel caso di esonero dall’obbligo della presentazione di
questa, una attestazione relativa a tale circostanza;

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per
la propaganda elettorale ovvero l’attestazione di essersi avvalsi esclusivamente
di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal
partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con
l’apposizione della formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione
corrisponde al vero”. Alla dichiarazione devono essere allegate le copie delle
dichiarazioni di cui al terzo comma dell’articolo 4 della legge 18 novembre
1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.
Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del precedente comma concernono
anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non
separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono; il mancato consenso degli
stessi dovrà essere espressamente attestato dal consigliere.

Art. 3
Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della
dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche, gli Amministratori sono tenuti a depositare presso l’Ufficio di Gabinetto del
Sindaco:

1) un’attestazione, anche negativa, concernente le variazioni alla situazione
patrimoniale di cui al numero 1 dell’articolo 2 intervenute nell’anno
precedente;

2) copia della suddetta dichiarazione dei redditi, ovvero, nel caso di esonero
dall’obbligo della presentazione di questa, una attestazione relativa a tale
circostanza.
Ai suddetti adempimenti annuali si applica il secondo comma dell’articolo 2.

Art. 4
Entro i tre mesi successivi alla cessazione dall’ufficio, gli Amministratori
sono tenuti a depositare presso l’Ufficio di Gabinetto del Sindaco una dichiarazione,
anche negativa, concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al
numero 1 dell’articolo 2 intervenute dopo l’ultima attestazione. Entro un mese
successivo alla scadenza del relativo termine di presentazione, gli Amministratori
sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle
persone fisiche; ovvero, nel caso di esonero dall’obbligo della presentazione di
questa, un’attestazione relativa a tale circostanza.
Si applica il secondo comma dell’articolo 2.

Art. 5
Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano nel caso di
rielezione dell’ amministratore cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 6
Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento gli Amministratori in carica e i direttori delle aziende di cui al successivo articolo 10 devono
provvedere agli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 dell’articolo 2.

Art. 7
Le dichiarazioni patrimoniali e le attestazioni indicate nei precedenti tabella
sono rese su moduli conformi all’allegato A al presente regolamento.

Art. 8
Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli tabella 2, 3 e 6 il
Sindaco diffida gli Amministratori ad adempiere entro il termine di quindici giorni,
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari, nel caso di inosservanza dalla
diffida il Sindaco ne dà notizia al consiglio comunale nella prima seduta.

Art. 9
Le dichiarazioni e le attestazioni previste nei numeri 1 e 3 dell’articolo 2,
nonché quelle previste dagli tabella 3, 4 e 6 sono riportate su apposito bollettino
pubblicato a cura dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco, nella stessa pubblicazione sono riportate, per ciascun Amministratore, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi.
Il suddetto bollettino è a disposizione di tutti i cittadini iscritti nelle liste
elettorali del Comune, i quali hanno il diritto di conoscere le dichiarazioni previste
negli tabella 2, 3, 4 e 6.

Art. 10
Le disposizioni di cui agli tabella 2, ad eccezione di quanto previsto al numero
3, 4, 6, 7, 8, 1° comma, e 9 si applicano anche ai direttori generali delle aziende
speciali di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.
Nel caso in cui i soggetti indicati nel precedente comma risultino inadempienti
alla diffida prevista dall’articolo 8, il Sindaco ne da notizia nell’albo comunale.

Art. 11 attività amministrativa

L’Amministrazione ha l’obbligo di pubblicizzare l’attività amministrativa svolta da ogni singolo Amministratore e le eventuali spese sostenute:

Quadro settimanale delle presenze e comportamento di voto degli eletti in aula e nelle Commissioni;

Archivio degli atti approvati

Interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, emendamenti

Facoltà dei singoli amministratori di inserire iniziative intraprese e iter.
Registro delle spese, comprensive delle spese per lo staff, spese per l’ufficio, spese per i viaggi sia dell’eletto che dello staff, spese telefoniche e dotazione informatica, spese varie;

Il quadro delle presenze ai lavori presso Enti di cui si fa parte in rappresentanza del Comune e i voti espressi sugli atti adottati dagli stessi.