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9 anni faon
Oggetto: Arch. Galanti: richiesta di pubblicazione rettifica, ai sensi dell'art. 8 Legge
47/1948, dell'articolo apparso sul quotidiano on line "Osservatore Laziale", in data 6/08/2015, dal titolo "Nemi, Perino: Bufera sull'ufficio tecnico. Interviene l'anticorruzione".
Spett.le Redazione,
la presente, in nome e per conto dell' Arch. Rosanna Galanti, per richiedere la pubblicazione della seguente rettifica con riferimento all'articolo apparso sul quotidiano on line "Osservatore Laziale", in data 6/08/2015, dal titolo "Nemi, Perino: Bufera sull'ufficio tecnico. Interviene l'anticorruzione".
Avv. Gianluca Piccinni
Patrocinante in Cassazione
In tale articolo, infatti, la giornalista, nel descrivere le vicende relative alla gara di appalto indetta dal Comune di Nemi (avente ad oggetto i lavori di completamento della pubblica illuminazione in via Perino ), riporta fatti e circostanze inveritiere, gravemente lesive della dignità professionale e del buon nome dell' Arch. Galanti.
Va innanzitutto precisato che la gara è stata condotta ed aggiudicata da una commissione composta da tre membri, e non dalla sola Arch. Galanti, unica destinataria di tali infondate e inveritiere affermazioni contenute nel suddetto articolo.
In particolare, ciò che viene contestato nel menzionato articolo – peraltro in maniera palesemente infondata – è l'asserita mancata esclusione di due concorrenti legati tra loro da rapporti di parentela (Edil Impianti s.r.l. e COS.I.T.E. s.r.L), l'asserito conseguente "danno alle casse comunali" derivante dall'incapacità di gestione della procedura di gara, da parte del!' Arch. Galanti e, infine, il "grosso debito fuori bilancio" che sarebbe stato creato da quest'ultima.
Tali affermazioni sono agevolmente smentite per tabulas dalle seguenti considerazioni:
a) la Commissione di gara, presieduta dall' Arch. Galanti, nella seduta del 17/11/2014 ha dichiarato irricevibile per tardività l'offerta presentata dalla società Edil Impianti s.r.l. e l'ha esclusa dalla gara.
Ciò significa che la società Edil Impianti s.r.l. non ha partecipato alla gara e che l'intero plico contenente la documentazione di gara è stato rispedito al mittente senza essere aperto.
b) la gara, pertanto, si è svolta solo con quattro imprese e non cinque;
c) l' Anac, in un precedente parere richiesto dal Comune, sempre con riferimento alla medesima gara (prot.n. 1196/20 15), ha delineato le modalità da seguire per la verifica del controllo e/o collegamento delle imprese da parte della Commissione, stabilendo il principio secondo il quale tale accertamento "non può prescindere dal controllo sostanziale delle offerte". Ergo, se il plico contenente l'offerta presentata da Edil Impianti s.r.l. non è stato aperto, perché arrivato tardivamente, non è dato comprendere quali verifiche in concreto avrebbe potuto compiere la Commissione (e non certo la sola Arch. Galanti) al fine di accertare eventuali collegamenti tra le due imprese (Edil Impianti s.r.l. e COS.I.T.E. s.r.l.).
d) A nulla rileva il secondo parere dell' Anac richiamato nell'articolo, sollecitato dalla stessa giornalista, in quanto nella richiesta evidentemente non viene citata la circostanza sub a);
e) l' Arch. Galanti ha correttamente individuato le imprese da invitare, attingendo i relativi nominativi dal sito Anac, conformemente a quanto stabilito dall'art. 57 D.lgs. 163/06;
f) inoltre, per mero tuziorismo, si osserva che il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa ha sostanzialmente depotenziato il rapporto parentale, quale indice di collegamento sostanziale.
Ne consegue che ai fini dell'accertamento del collegamento sostanziale tra le imprese offerenti, le eventuali comunanze a livello formale o strutturale, ivi compreso il legame parentale tra i soggetti che ricoprono ruoli decisionali nelle imprese, non sono di per sé sufficienti a dimostrare la riconducibilità delle offerte ad un solo centro decisionale, dovendosi invece accertare se dette comunanze abbiano avuto un impatto concreto sul comportamento delle imprese interessate nell'ambito della gara (Cons. di Stato, sentenza n. 4198/2013; Tar Latina, sentenza n. 740/2013; Tar Roma, sentenza n. 2904/2012; Tar Lecce, sentenza n. 115/2011).
g) non c'è stato alcun danno alle casse comunali: anzi, l'appalto è stato aggiudicato con un risparmio del 7% sul prezzo a base di gara;
h) non vi è alcun "grosso debito fuori bilancio": è noto a tutti, infatti, che per indire una gara occorre la copertura finanziaria. Nella specie, la Regione ha finanziato totalmente l'intervento per euro 173 .300;
i) l'appalto è stato aggiudicato, si ribadisce, per l'importo di euro 114.154,52 e non euro 130.000, come erroneamente riportato nell'articolo, con un notevole risparmio economico.
Alla luce di quanto sopra, l'Arch. Galanti, mio tramite, invita e diffida la Vs. redazione a voler provvedere, ai sensi dell'art. 8 Legge 47/1948, alla rettifica di quanto riportato nel citato articolo nella collocazione prevista dalla legge e con risalto analogo a quello riservato al brano giornalistico cui la rettifica si riferisce, comunicandoVi che, in difetto, intraprenderò le iniziative necessarie volte a tutelare la reputazione personale e professionale della mia assistita
Distinti saluti
Avv. Gianluca Piccinni
Patrocinante in Cassazione