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Redazione Lazio

REGIONE LAZIO – VERSO LA SEMPLIFICAZIONE DELLE ENERGIE RINNOVABILI

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Chiara Rai

Sarebbe bene che noi cittadini conoscessimo le leggi della Regione con la stessa tempestività delle varie società di servizi che tra qualche mese verranno a venderci le "opportunità" che, invece, ci vengono offerte dalla legge. Senza fare di tutta l'erba un fascio, basta sapere che non si tratta sempre di occasioni e neppure di offerte "speciali". Basta riuscire a valutare le offerte che ci vengono proposte, sapendo che le procedure sulle energie rinnovabili sono state snellite. E’ stata approvata dalla Regione Lazio la Legge Regionale 16/2011, contenente norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili. Il testo della legge Legge regionale 16/12/2011 n. 16 è stato pubblicato sulla (Gazzetta regionale 28/12/2011 n. 48). La legge promuove la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, incrementando del 30% la soglia dimensionale per la verifica di assoggettabilità alla Via, (Valutazione di impatto ambientale).  Da oggi gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che per dimensioni sarebbero stati assoggettati alla Via, ne saranno esentati. La semplificazione non è valida però per i siti appartenenti alla rete Natura 2000. La semplificazione autorizza gli impianti fino a 1 Mw grazie al Pas, Procedura abilitativa semplificata. Gli oneri istruttori relativi alla Pas sono stati fissati allo 0,03 per cento del costo dell’investimento. Ai sensi del DM 10 settembre 2010, è possibile effettuare la semplice comunicazione inerente alle attività di edilizia libera per gli impianti di potenza nominale fino a 50 Kw. Rientra nelle attività di edilizia libera anche l’installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici e di impianti fotovoltaici i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline precedentemente autorizzate. Il testo della norma specifica che le nuove regole si applicheranno ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge.