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Economia e Finanza

Prima casa, ecco come avere lo sconto fiscale

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Tempo di lettura 2 minutiCi sono alcuni casi in cui l'immobile è obbligatoriamente imponibile ed altri in cui questo vincolo non esiste

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Redazione

E' possibile acquistare la prima casa pagando meno tasse? Sì, purché esistano alcuni requisiti, sia per quanto riguarda le caratteristiche del contratto sia per quelle del venditore e dell'acquirente. L'agevolazione fiscale sulla prima casa, ricorda il portale 'laleggepertutti.it', concerne due tipi di contratti: quello imponibile a Iva, che abbatte l'aliquota dal 10% al 4% sul prezzo dichiarato nel contratto di compravendita, e quello soggetto a imposta proporzionale di registro, che abbatte l'aliquota dal 9% al 2%, oppure all’1,5% se l'acquisto viene effettuato con un leasing.

L'aliquota, però, non si applica sul prezzo concordato ma sul valore catastale, che si ottiene moltiplicando la rendita catastale per il coefficiente 115,5. La tassazione sarà quindi inferiore a quella sull'acquisto della prima casa imponibile a Iva. Per quanto riguarda il venditore, invece, deve essere un soggetto privato, che non agisce nell'esercizio di impresa o un soggetto Iva che, però, non effettui una vendita imponibile a Iva.

Ciò significa che ci sono alcuni casi in cui l'immobile è obbligatoriamente imponibile ed altri in cui questo vincolo non esiste. E' imponibile a Iva da parte dell'impresa di costruzione o di ristrutturazione di un immobile la vendita effettuata nel periodo in cui l'abitazione è in corso di costruzione o di ristrutturazione, la vendita di un'immobile i cui lavori di costruzione o di ristrutturazione siano finiti da meno di 5 anni, oppure la vendita di un'abitazione i cui lavori siano finiti da più di 5 anni nel caso in cui l'impresa scelga di applicare comunque l'Iva all'operazione.

Non è, invece, imponibile a Iva, anche se sulla fattura bisogna riportare la relativa esenzione la vendita di un'abitazione i cui lavori siano finiti da più di 5 anni nel caso in cui l'impresa non scelga di applicare comunque l'Iva all'operazione e la vendita effettuata da un soggetto Iva diverso dalla società che ha eseguito i lavori di costruzione o ristrutturazione (ad esempio una società che ha, a sua volta, acquistato l'immobile dall'impresa).

L' agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa si può ottenere sia per l'acquisto della piena e nuda proprietà anche per quello dei diritti reali (ad esempio il diritto all'usufrutto o di abitazione) e per l'acquisto di quote di comproprietà di un immobile. Per usufruire dello sconto fiscale sull'acquisto della prima casa l'abitazione deve essere classificata nelle categorie catastali del gruppo A tranne le A/1, A/8 e A/9, cioè quelle di maggior pregio, deve essere ubicata nel comune in cui l'acquirente ha la residenza o stabilirà la sua residenza entro 18 mesi dalla data del rogito, oppure nel comune in cui svolge la propria attività di studio o di lavoro o ha sede il datore di lavoro, se l'acquirente viene trasferito dall'azienda all'estero. L'abitazione, infine, può essere ubicata in qualsiasi comune italiano se l'acquirente è un cittadino straniero che non possiede altre case in Italia.

L'acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge, di un'altra abitazione, in proprietà o in usufrutto, nel comune in cui è stata comprata la prima casa, e non possedere, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale un'altra abitazione acquistata con le agevolazioni per la prima casa in vigore dal 1982 in poi.

Questo, a meno che l'acquirente che intenda comprare un'altra casa con lo sconto fiscale venda quella vecchia entro un anno dal nuovo acquisto agevolato. Viceversa, chi possiede un immobile acquistato senza l'agevolazione per la prima casa, può comprarne un altro con lo sconto purché prima venda quello vecchio.

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