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Marsala, sequestrati 700 chilogrammi di prodotti ittici surgelati: ecco i dettagli dell'operazione

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Tempo di lettura 5 minutiCapitaneria di Porto: "abbiamo potuto riscontrare che circa 700 chilogrammi non corrispondevano ai requisiti previsti dalla legge"

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di Angelo Barraco

Marsala (TP) – La Capitaneria di Porto di Trapani ha effettuato dei controlli nella città di Trapani e di Marsala. Da tali controlli effettuati nel capoluogo di provincia è emerso che in un punto vendita al dettaglio vi erano prodotti ittici surgelati e preconfezionati ma con etichetta priva dei requisiti linguistici stabiliti dal regolamento europeo e che impone l’esposizione delle informazioni relative agli alimenti che devono necessariamente essere in una lingua di facile comprensione per i consumatori dello Stato in cui quell’alimento specifico viene venduto. La violazione di tale regolamento europeo ha indotto la Capitaneria a notificare all’esercente commerciante una sanzione pari a 3.166 euro. I controlli si sono estesi anche sul territorio marsalese e presso un noto stabilimento di produzione sono stati sequestrati circa 700 chilogrammi di prodotti ittici surgelati che erano sprovvisti della documentazione che attesta la tracciabilità del prodotto. Sono state emesse sanzioni pari a 6.166 euro.
 
Noi abbiamo parlato con la Capitaneria di Porto di Trapani e ci hanno spiegato che loro sostanzialmente si occupano del controllo della filiera ittica quotidianamente, svolgendo attività di verifica e controllo sia su depositi, sia su stabilimenti CE, sia sulle pescherie, anche nei ristoranti. Sia da quando il prodotto viene pescato in mare fino a quando arriva alla tavola dei consumatori. “Per quanto riguarda la situazione di Trapani e Marsala relativa a giorno 5” ci hanno spiegato che “nell’ambito di una normale attività di verifica del territorio delle strutture, è stato fatto presso uno stabilimento CE riconosciuto –gli stabilimenti hanno un riconoscimento a livello europeo cioè sono iscritti in un elenco del ministero della Salute- un accertamento e abbiamo chiesto di ispezionare le celle, abbiamo verificato il prodotto che era all’interno delle celle e naturalmente abbiamo potuto riscontrare che circa 700 chilogrammi non corrispondevano ai requisiti previsti dalla legge ovvero un documento di tracciabilità perché il prodotto ittico, sia fresco che surgelato, deve rispondere ai requisiti di tracciabilità. Se il prodotto è fresco il motopesca deve compilare il cosiddetto giornale di bordo che è un documento relativo all’attività di pesca e ogni volta che viene effettuata la pesca si devono elencare su questo registro quanti prodotti hanno pescato, suddivisi per specie. Il prodotto poi arriva in porto, viene sbarcato e c’è il cosiddetto documento di trasporto, bollo d’accompagnamento e poi arriva nelle pescherie. Quando noi facciamo il controllo, l’esercente ci deve fornire la provenienza del prodotto così noi facciamo i controlli incrociati e possiamo seguire la filiera” ci hanno inoltre spiegato che “in questo caso, trattandosi di prodotti surgelati, hanno un iter simile soltanto che essendo già surgelato l’iter è più lungo quindi nel momento in cui il prodotto viene surgelato ha un numero di lotto e viene apposta sulla confezione un’etichetta che deve riportare la data di congelamento, il nome scientifico del prodotto, il nome del pesce, la specie del prodotto ittico, in che mare è stato pescato, l’etichetta deve riportare una serie d’informazioni che sono previste dal regolamento 11/69”. In merito all’operazione di sequestro ci hanno riferito che nel momento in cui hanno effettuato la verifica nelle celle “abbiamo rinvenuto 700 chilogrammi di prodotto ittico che era privo di questa etichetta, era stato quindi pescato, avviato il processo di surgelamento ma il titolare non è stato in grado di dimostrare da dove proveniva il prodotto ittico quindi in questo caso si dice che non ha tracciabilità e per tanto viene sottoposto a sequestro e confisca  -come prevede la norma, abbiamo applicato la legge 4/2012 sulla pesca che recentemente è stata aggiornata- per la successiva distruzione, oltre a delle sanzioni sono di 1.500 euro per la mancata tracciabilità, 1.500 euro per la mancata etichettatura e poi c’era una parte di prodotto che risultava scaduto e quindi soggiace un’altra sanzione di 3.666 euro”. Abbiamo chiesto se l’assenza di etichetta possa comportare un danno per i consumatori e ci hanno riferito che “nel momento in cui c’è l’assenza di questa etichetta non si può dimostrare quando il prodotto è stato surgelato. Ci sono delle tabelle di riferimento ma se non si sa quando è stato surgelato e quand’è la data di scadenza, che tipo di pesce è…”. Per quanto riguarda l’importante e sopracitato aspetto dei requisiti linguistici invece “noi abbiamo fatto degli accertamenti a campione presso punti vendita che immettono in vendita prodotti surgelati preconfezionati. La normativa sui prodotti italiani in genere, non solo prodotti ittici, dice che nell’ambito dello Stato membro l’etichetta deve essere in una lingua facilmente comprensibile ai consumatori dello Stato membro. In questo caso il prodotto era regolarmente etichettato, non era scaduto, però non aveva i requisiti linguistici quindi gli è stato fatto il verbale, gli è stato chiesto all’esercente di toglierlo dal commercio, di restituirlo all’importatore per la corretta etichettatura”.  
 
Abbiamo parlato inoltre con Giovanni Cicchitelli, Avvocato e Criminologo, che ci ha parlato del fenomeno della contraffazione alimentare in Italia
 
“Nel 2015 David Granieri, Presidente della Coldiretti Roma e Lazio, segnalava che l’Italia è il Paese al primo posto per le contraffazioni alimentari, un fenomeno che si acuisce nel periodo natalizio.
Sempre secondo la Coldiretti, solo in Italia supera il miliardo di euro il giro di affari derivante dalla contraffazione. 
Con l’avvicinarsi delle Feste Natalizie, quindi, vi sono maggiori probabilità di trovare il pangasio del Mekong venduto come cernia, il polpo del Vietnam spacciato come italiano e tanti altri prodotti alimentari che del Made in Italy e della chiarezza di provenienza hanno poco o nulla.
Altra insidia recente è rappresentata dalla vendita online di prodotti alimentari: dal monitoraggio di 106 siti web specializzati, selezionati tra quelli più frequentati dai consumatori, è emerso che è il 51% dei portali a non rispetta il Reg.1169/2011 in materia di etichettatura.
Il Regolamento (UE) n. 1169/2011, che ha modificato e integrato le leggi nazionali vigenti in materia di informazioni ai consumatori (in Italia il D.lgs. 109/92), per la precisione, ha consolidato e aggiornato l’etichettatura generica di prodotti alimentari e l’etichettatura nutrizionale, precedentemente regolata rispettivamente dalle direttive 2000/13/CE e 90/496/CEE; direttive sostituite dal regolamento in oggetto, già quasi interamente vigente, eccezion fatta per l’articolo 9.1.l (etichetta nutrizionale), che entrerà in vigore dal 13 dicembre 2016.
Lo scopo di tale innovazione è quello di tutelare ulteriormente la salute dei consumatori e assicurare un’informazione chiara e trasparente.
Ma cos’è l’etichetta? L’etichetta “è qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato,  impresso in rilievo o a impronta sull’imballaggio o  sul contenitore di un alimento o che accompagna tale imballaggio o contenitore” (Art. 1 Reg. 1169/2011).
 
La riforma europea dell'etichetta, frutto di lunghi anni di dibattiti per arrivare finalmente a una normativa univoca, si articola su tre fronti: la presentazione e la pubblicità degli alimenti, l'indicazione corretta dei principi nutritivi e del relativo apporto calorico e l'informazione sulla presenza di ingredienti che possono provocare allergie.
Le sanzioni irrogate a Trapani e a Marsala, difatti, sono conseguenza di violazioni al prefato Regolamento.
In particolare, le informazioni obbligatorie sugli alimenti devono apparire in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l’alimento è commercializzato e, sul loro territorio, gli Stati membri possono imporre che tali indicazioni siano fornite in una o più lingue ufficiali dell’Unione (ma si possono inserire volontariamente le informazioni in più lingue). 
Per quanto riguarda invece i prodotti ittici surgelati, sulla confezione devono essere riportate le seguenti indicazioni, alcune delle quali in comune col pesce fresco: Denominazione commerciale o di vendita; Eventuale denominazione scientifica; Metodo di produzione; Zona di cattura; Elenco degli ingredienti e delle specie presenti; Quantità netta o nominale; Termine minimo di conservazione; Modalità di conservazione; Istruzioni per l’uso; Codice identificativo del lotto di produzione; Dicitura e sede del produttore e dello stabilimento di produzione/confezionamento”.