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Cronaca

Marsala amianto

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di Angelo Barraco
 
Marsala – La Riserva naturale dello Stagnone è uno dei luoghi più belli e suggestivi della città di Marsala, meta fissa di turisti e si estende da Capo Lylibeo a San Teodoro. E’ un luogo in cui dal punto di vista zoologico c’è una proliferazione di organismi continua che si formano prima di andare in mare aperto. La Riserva è costituita da diversi isolotti e isole che sono: L’Isola Grande, Santa Maria, il piccolo scoglio di Schola, poi vi è San Teodoro, San Teodoro fino a Mothia. Un luogo che è meta fissa dei turisti è l’Isola Lunga, che viene raggiunta a piedi dalla splendida spiaggia di San Teodoro; il turista si fa un lungo tratto a piedi con l’acqua che rimane fissa alle caviglie e poi raggiunge questa isola; ma cosa trova in questa isola? Amianto. L’isola Lunga è piena di amianto che si trova sotto gli occhi di tutti ma sembra che la cosa sia invisibile, eppure parliamo di una riserva naturale. Non appena si arriva all’Isola Lunga e si varca il cancello troviamo sulla nostra destra una struttura molto datata in pessime condizioni che riporta dalla parte opposta, come altre strutture, persino il cartello con su scritto pericolo di crollo. Questa struttura era utilizzata per la lavorazione del sale. All’interno della struttura vi sono vasche di amianto, vasche che presentano usure. Girando attorno agli stabili ci siamo accorti inoltre che vi sono delle botti vicino al mare e una esposta ubicata su di un tetto che palesemente è instabile. Ma non si è fermato qui il problema, mentre svolgevamo il servizio e ascoltavamo turisti romani che si lamentavano per lo stesso problema, abbiamo visto un frigorifero abbandonato in riva al mare, siamo andati avanti e abbiamo visto altre vasche, tante vasche, troppe vasche, posizionate in luoghi che potrebbero danneggiare la nostra salute. C’erano vasche che si trovavano sotto una struttura in legno pronta per cedere, c’erano vasche di amianto vicino al mare e presentavano spaccature e lesioni. Abbiamo inoltre trovato una struttura –che probabilmente serviva per le saline- fatta in metallo, tale metallo ormai, essendo datalo, si è arrugginito e la ruggine è propensa a cadere in acqua poiché si distacca e va nell’acqua e la inquina. Abbiamo poi visitato le saline dell’Isola Lunga e abbiamo visto che in passaggio tra una vasca e l’altra e chiuso con lastre di amianto, l’amianto è corroso e in acqua crea danni all’ecosistema. Le vasche in questione sono parecchie. Ci siamo recati infine presso la spiaggia di Tahiti che negli anni è sempre stata una delle mete più ambite dai turisti che visitano l’isola, e invece? l’isola di Tahiti che prima era un paradiso è diventata una discarica a cielo aperto, dove batterie di macchine, costruzioni fittizie di case fatte da qualche dormiente di passaggio e cumuli su cumuli di spazzatura fanno da cornice a quella che dovrebbe essere una delle più belle spiagge di Marsala. Lo stupore dei turisti era tanto, stupiti anche dai cumuli di amianto e detriti abbandonati nelle terre incontaminate dove il verde dovrebbe predominare. Ma l’abbandono non si ferma soltanto qui, ci sono trattori abbandonati da anni e anni, perché non rimuoverli? Chi si dovrebbe interessare nel rimuovere tutto ciò? L’amianto crea danni gravissimi alla salute; come mai non è mai stato tolto? Un turista che si reca in quell’isola vede poca bellezza e tanta sporcizia; una riserva naturale dovrebbe essere lasciata in totale degrado?
 
Ecco cosa dice la Legge 27 marzo 1992 n. 257
 
Art. 1 – Finalità 
1. La presente legge concerne l'estrazione, l'importazione, la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, nonché l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono e detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto.2. Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto. Previa autorizzazione espressa d'intesa fra i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, è ammessa la deroga ai divieti di cui al presente articolo per una quantità massima di 800 chilogrammi e non oltre il 31 ottobre 2000, per amianto sotto forma di treccia o di materiale per guarnizioni non sostituibile con prodotti equivalenti disponibili. Le imprese interessate presentano istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che dispone, con proprio provvedimento, la ripartizione pro-quota delle quantità sopra indicate, nonché determina le modalità operative conformandosi alle indicazioni della commissione di cui all'articolo 4
 
Art. 2 – Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intendono per:a) amianto: i silicati fibrosi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;b) utilizzazione dell'amianto: la lavorazione e la produzione di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato in matrice friabile o in matrice cementizia o resinoide, o di prodotti che comunque possano immettere nell'ambiente fibre di amianto; c) rifiuti di amianto: i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'articolo 3.
 
Art. 3 – Valori limite
1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non può superare i valori limite fissati dall'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dalla presente legge. 2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenenti amianto, sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114. 3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 sono disposti, in coerenza con la normativa comunitaria, anche su proposta della commissione di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è sostituita dalla seguente: «a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo». 5. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è abrogato.
 
Capo III – TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE
 
Art. 8 – Classificazione, imballaggio, etichettatura
1. La classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dell'amianto e dei prodotti che contengono amianto sono disciplinati dalla legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni e integrazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215.
 
Art. 9 – Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica
1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, inviano annualmente alle regioni, alle provincie autonome di Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa, una relazione che indichi:
 
a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica;
b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata della loro attività e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati sottoposti;
c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.(8)
 
2. Le unità sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione di cui all'articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni e provincie autonome di Trento e di Bolzano ed al Ministero della Sanità .
 
3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al comma 1 deve riferirsi anche alle attività dell'impresa svolte nell'ultimo quinquennio ed essere articolata per ciascun anno.
 
Art. 10 – Piani regionali e delle province autonome
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 6, comma 5,(7) piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.
2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro:
 
a) il censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell'amianto;
b) il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto nelle rispettive attività produttive, nonché delle imprese che operano nelle attività di smaltimento o di bonifica;
c) la predisposizione di programmi per dismettere l'attività estrattiva dell'amianto e realizzare la relativa bonifica dei siti;
d) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di smaltimento dei rifiuti di amianto;
e) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presidi ed i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali competenti per territorio;
f) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto;
g) il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all'amianto;
h) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate, che condizionato alla frequenza di tali corsi;
i) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle unità sanitarie locali per la dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di controllo previste dalla presente legge;
l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.
 
3. Il piani di cui al comma 1 devono armonizzarsi con i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Qualora le regioni o le provincie autonome di Trento e di Bolzano non adottino il piano ai sensi del comma 1, il medesimo adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Sanità , di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1.
 
Art. 12 – Rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente
1. Le unità sanitarie locali effettuano l'analisi del rivestimento degli edifici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l), avvalendosi anche del personale degli uffici tecnici erariali e degli uffici tecnici degli enti locali.
2. Con decreto del Ministro della Sanità , da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici, nonché alla pianificazione e alla programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio di cui al comma 3 e le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione.(9)
3. Qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in cui i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono la rimozione dei materiali contenenti amianto, sia fioccato che in matrice friabile. Il costo delle operazioni di rimozione a carico dei proprietari degli immobili.
4. Le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell'amianto e per la bonifica delle aree interessate debbono iscriversi ad una speciale sezione dell'albo di cui all'art. 10 del decreto- legge 31 agosto 1987 n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti, i termini, le modalità e i diritti di iscrizione. Le imprese di cui al presente comma sono tenute ad assumere, in via prioritaria, il personale gi addetto alle lavorazioni dell'amianto, che abbia i titoli di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della presente legge.
5. Presso le unità sanitarie locali istituito un registro nel quale indicata la localizzazione dell'amianto fioccato o in matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle unità sanitarie locali i dati relativi alla presenza dei materiali di cui al presente comma. Le imprese incaricate di eseguire lavori di manutenzione negli edifici sono tenute ad acquisire, presso le unità sanitarie locali, le informazioni necessarie per l'adozione di misure cautelative per gli addetti. Le unità sanitarie locali comunicano alle regioni e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano i dati registrati, ai fini del censimento di cui all'art. 10, comma 2, lettera l).
6. I rifiuti di amianto sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici, nocivi, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosità , come la friabilità e la densità .(3)
 
Collaboratore: David Sciacca

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