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di Angelo Parca
Lanuvio (RM) – La Regione Lazio ha concesso la deroga per la realizzazione del programma di riqualificazione del Comune di Lanuvio denominato “Le Casette” ricadente, in parte, all’interno del raggio di 200 metri dal pozzo comunale Madonna delle Grazie. Il Comune di Lanuvio, infatti, avvalendosi delle strutture dell’ATER – Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica – della Provincia di Roma, ha partecipato con un programma di riqualificazione -demolizione e ricostruzione – “Le Casette” al bando regionale di cui alla Delibera di Giunta Regionale 499/2008 “Programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile” che prevede la sistemazione di fabbricati fatiscenti.
La deroga regionale si è resa necessaria in quanto i suddetti fabbricati ricadono, in parte, all’interno del raggio di 200 metri dal pozzo comunale denominato “Madonna delle Grazie” violando quindi quanto previsto all’articolo 5 della Delibera di.Giunta Regionale 5817/1999 la quale stabilisce che, per le captazioni esistenti alla data di pubblicazione della stessa D.G.R. – 10 Febbraio 2000 – non potranno essere rilasciate nuove concessioni edilizie, né potranno essere intraprese nuove attività da parte di soggetti pubblici o privati, all’interno del raggio minimo di metri 200 dalla captazione, se dette concessioni edilizie o attività siano in contrasto con quanto prescritto dall’art.21 del D.Lvo 152/99 (ora art.94 del D.Lvo 152/06).
La deroga anche in virtù del fatto che non è risultato sia stata avanzata dall’ATO 2 nessuna proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia per il pozzo comunale “Madonna delle Grazie” che contribuisce in maniera significativa al bilancio idrico del comune di Lanuvio.
L’Ente regionale ha quindi subordinato la deroga ad alcune prescrizioni, in accordo con quelle impartite da ATO 2, da estendere a tutto il programma di riqualificazione e quindi anche alla parte interessata esterna al raggio di 200 metri dal pozzo, ovvero:
– deve essere individuata un’ area di tutela assoluta, ai sensi dell’art.94, c.3 del D.Lvo.152/2006, costituita dall’area immediatamente circostante la captazione, la stessa deve avere un’estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio;
– il progetto degli edifici oggetto della deroga deve contenere un piano delle lavorazioni concordato con ACEA ATO 2 che assicuri, anche nella fase di cantiere, la continuità di funzionamento del pozzo e che protegga la qualità delle acque emunte;
– i reflui provenienti dall’area del programma di riqualificazione devono essere recapitati ad una fognatura a sua volta recapitante ad uno dei depuratori del S.I.I.;
– deve essere sottoscritta una convenzione tra i costruttori del programma di riqualificazione ed ACEA ATO 2 che preveda la validazione del progetto e la sorveglianza dei lavori delle fognature in carico ad ACEA ATO 2;
Infine la Regione ha stabilito che le prescrizioni della deroga dovranno essere inserite nell’atto di approvazione del programma di riqualificazione del Comune di Lanuvio.
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