Cronaca
LAGONEGRO: DOPO 17 ANNI ARRIVA L'OSPEDALE. ECCO I DOCUMENTI
Tempo di lettura 5 minutiSi attende quindi che si riunisca la direzione dei lavori e che arrivi l'annuncio istituzionale con la conferma di una data precisa per la posa della prima pietra.
Published
9 anni faon
di Domenico Leccese
Lagonegro (PZ) – Lagonegro (PZ) – In Basilicata dove c'è una buona sanità, dopo ben 17 anni i lavori per il nuovo ospedale di Lagonegro, a integrazione del Piano sanitario interregionale, possono finalmente iniziare. E il prossimo passo, terminata la fase burocratica, sarà quello della cantierizzazione.
A conferma di quanto appena scritto è possibile consultare i documenti che alleghiamo:[Cliccare qui per visionare gli atti]
Si attende quindi l'annuncio, della data precisa per la posa UFFICIALE della prima pietra.
Dopo la lieta notizia preme sottolineare che ci sono personaggi che continuano a riempirsi la bocca con la parolina magica "diritto di replica". Allora una volta per tutte facciamo chiarezza: non c'è alcun articolo di qualsiasi legge che contempli il diritto di replica.
Esiste invece l'art. 8 della legge sulla stampa che contempla il diritto di rettifica.
Vediamo che dice: "Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale”. Questo significa intanto che il diritto di rettifica è limitato agli organi di stampa.
Poi questo succede mandando all'organo di stampa la richiesta di pubblicare la rettifica che si allega.
Con l'avvento del sistema radiotelevisivo è stato introdotto il diritto di rettifica dal Corecom (comitato Regionale per le comunicazioni) relativamente allo stesso sistema radiotelevisivo.
Vediamo cos'è e come funziona.
Che cos'è? Il diritto di rettifica consiste nella facoltà, da parte dei soggetti di cui siano state diffuse immagini o ai quali siano stati attribuiti atti, pensieri, affermazioni, dichiarazioni contrari a verità da parte di una radio o una televisione di richiedere all’emittente, privata o pubblica, la diffusione di proprie dichiarazioni di replica, in condizioni paritarie rispetto all’affermazione che vi ha dato causa.
Il Corecom, verificata la fondatezza della richiesta, ordina all’emittente la rettifica; nel caso in cui essa non ottemperi, il Corecom trasmette la relativa documentazione all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la quale può decidere l’irrogazione di sanzioni.
Le competenze del Corecom in materia di rettifica, attive dal febbraio 2004 su delega dell’Autorità, attengono esclusivamente al settore radiotelevisivo regionale. Ne deriva che tutte le istanze di rettifica riguardanti il settore della carta stampata saranno considerate inammissibili. La procedura attivata presso il Corecom è completamente gratuita e viene completata in tempi estremamente brevi, tali da assicurare la necessaria effettività ed efficacia della rettifica.
Come fare… Chi si ritenga leso nei propri interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità deve preliminarmente inoltrare la propria richiesta di rettifica all’emittente. Soltanto qualora la rettifica non sia stata accolta, l’interessato potrà inoltrare al Corecom la
relativa istanza. L’istanza al Corecom deve: contenere le generalità complete e il domicilio o la sede legale del richiedente; essere corredata di tutti gli elementi atti ad identificare con precisione le notizie di cui si chiede la rettifica;
- essere sottoscritta con firma autenticata nelle forme di legge;
- riportare in allegato la documentazione comprovante l’avvenuta richiesta all’emittente e l’eventuale rifiuto della stessa.
Riferimenti normativi:
• Legge 6 agosto 1990 n. 223 (art. 10 commi 3 e 4 – Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato)
• D.P.R. 27 marzo 1992 n. 255 (Regolamento di attuazione della Legge 6 agosto 1990 n. 223 sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato)
• Delibera 402/03/CONS con la quale l’autorità ha delegato ai Corecom le funzioni relative all’esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale.
Come si evince il diritto di rettifica va esercitato in maniera abbastanza precisa, e non "scemo di un giornalista dammi il diritto di replica". E si riferisce al sistema radiotelevisivo, non ad un forum di quattro sfigati che passano il tempo ad insultarsi.
Ma continuando a scavare alla fine esce fuori un diritto di replica.
Però , ahimè, anche questo non è una legge, ma un protocollo approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e dalla Federazione Nazionale della Stampa, con il nome di Carta dei doveri del giornalista. Cosa dice? In buona sostanza dice che in presenza di accuse che possono danneggiare reputazione o dignità del protagonista, questi ha diritto alla pari opportunità di replica.
Quando questo è impossibile il giornalista è tenuto a informarne i lettori.
E' inutile sottolineare che anche qui si parla di giornali e di accuse a persone reali tipo "Girolamo Seghetti o Ernesto Tumistufi, non certo a giornalista II o a Espulsivo, oppure Metti la cera Togli la cera. Bisogna essere su un giornale, bisogna che l'autore sia un giornalista, bisogna che il presunto danneggiato sia una persona fisica individuabile”. Se ho commesso errori od omissioni comprovabili sono disposto a prenderne atto.
Diritto di replica
L’art. 8 della legge sulla stampa 47/1948 stabilisce che “il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale”.
Il lavoro del giornalista si ispira ai principi della libertà d'informazione e di opinione, sanciti dalla Costituzione italiana, ed è regolato dall'articolo 2 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963:
«E' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e della buona fede.
Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori.
Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti ed editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori»
Il rapporto di fiducia tra gli organi d'informazione e i cittadini è la base del lavoro di ogni giornalista. Per promuovere e rendere più saldo tale rapporto i giornalisti italiani hanno sottoscritto la Carta dei doveri.
Rettifica e replica
Il giornalista rispetta il diritto inviolabile del cittadino alla rettifica delle notizie inesatte o ritenute ingiustamente lesive.
Rettifica quindi con tempestività e appropriato rilievo, anche in assenza di specifica richiesta, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate, soprattutto quando l'errore possa ledere o danneggiare singole persone, enti, categorie, associazioni o comunità.
Il giornalista non deve dare notizia di accuse che possano danneggiare la reputazione e la dignità di una persona senza garantire opportunità di replica all'accusato.
Nel caso in cui ciò sia impossibile (perché il diretto interessato risulta irreperibile o non intende replicare), ne informa il pubblico. In ogni caso prima di pubblicare la notizia di un avviso di garanzia deve attivarsi per controllare se sia a conoscenza dell'interessato.
Le fonti
Il giornalista deve sempre verificare le informazioni ottenute dalle sue fonti, per accertarne l'attendibilità e per controllare l'origine di quanto viene diffuso all'opinione pubblica, salvaguardando sempre la verità sostanziale dei fatti.
Nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate, il giornalista deve rispettare il segreto professionale e avrà cura di informare il lettore di tale circostanza.
In qualunque altro caso il giornalista deve sempre rispettare il principio della massima trasparenza delle fonti d'informazione, indicandole ai lettori o agli spettatori con la massima precisione possibile.
L'obbligo alla citazione della fonte vale anche quando si usino materiali delle agenzie o di altri mezzi d'informazione, a meno che la notizia non venga corretta o ampliata con mezzi propri, o non se ne modifichi il senso e il contenuto.
In nessun caso il giornalista accetta condizionamenti dalle fonti per la pubblicazione o la soppressione di una informazione.
Il tutto, per corretto dovere di cronaca ed informazione
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