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IMU SCUOLE: LA CASSAZIONE FA CHIAREZZA

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Tempo di lettura < 1 minutoL'attività, cui l'immobile è destinato, non deve essere svolta in concreto con le modalità di un'attività commerciale

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Redazione

Roma – In questi gioni si è parlato tanto di tasse per le scuole. La Cassazione ha deciso e in una nota firmata dal primo presidente Giorgio Santacroce si legge che l’esenzione dal pagamento spetta “laddove l'attivita' cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle astrattamente previste dalla norma come suscettibili di andare esenti, non sia svolta in concreto con le modalita' di un'attivita' commerciale –aggiunge inoltre che- l'onere di provare tale ultima circostanza spetta, secondo le regole generali, al contribuente”.

Per quanto riguarda i due istituti paritari cattolici del Comune di Livorno, si legge nella nota: “ha ritenuto che il giudice d'appello non avesse congruamente motivato in ordine al conseguimento in giudizio di siffatta prova da parte dell'istituto religioso, tenuto conto di quanto la giurisprudenza della Corte ha affermato circa gli elementi che contraddistinguono l'attivita' di impresa”. La sentenza è stata infatti annullata dalla Cassazione con rinvio e il Giudice di merito dovrà decidere in ultima analisi.
 
La Suprema Corte puntualizza che la sentenza in questione si pone in linea di continuita' con il consolidato orientamento della Corte stessa sull'interpretazione dell'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i, del decreto legislativo n.504 del 1992 e dei relativi limiti, “sembrano dimenticare come la questione sia stata oggetto, e la sentenza vi fa esplicito riferimento, di un'indagine comunitaria per sospetti aiuti di Stato agli enti della Chiesa, che sarebbero potuti derivare da una interpretazione della predetta esenzione non rigorosa e in possibile contraddizione con i principi della concorrenza”.

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