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di Ch. Mo.
Roma – All’indomani dell’approvazione dall’aula della Camera delle nuove norme sulla diffamazione a mezzo stampa, la legge in merito ai giornalisti e alla diffamazione a mezzo stampa sta cambiando. Con 295 sì, 3 no e 116 astenuti, il nuovo testo entrato in vigore elimina la condanna alla reclusione in carcere per i giornalisti e prevede esclusivamente pene amministrative con l’obbligo di rettifica senza commento a favore dell’offeso. A breve, il ddl tornerà al Senato per il quarto passaggio parlamentare.
La modifica alle legge n. 47.La normativa va a modificare la legge n. 47 dell'8 febbraio 1948 e il codice penale in materia di diffamazione. Nella regolamentazione d'ora in poi rientreranno anche le testate giornalistiche online e radiotelevisive.
No al carcere. Per i giornalisti che si sono macchiati di diffamazione a mezzo stampa, non sarà più previsto il carcere, bensì pene dai 5 mila ai 10 mila euro. Per quanto riguarda invece la dichiarazione del falso, le sanzioni vanno dai 10 mila ai 50 mila euro. Alla condanna è associata la pena della pubblicazione della sentenza, mentre in caso di recidiva è prevista anche l'interdizione dall'esercizio della professione da uno a sei mesi. La rettifica tempestiva sarà valutata dal giudice come causa di non punibilità.
Meno responsabilità ai direttori. Non saranno più responsabili degli tabella non firmati i direttori delle testate giornalistiche. Inoltre, sarà obbligatoria l’eliminazione dai siti e dai motori di ricerca delle informazioni diffamatorie.
La clausola “salva cronisti”. A meno che non si tratti di diffamazione dolosa, quanto pagato dal direttore o dall'autore della pubblicazione a titolo di risarcimento del danneggiato avrà natura di credito privilegiato nell'azione di rivalsa nei confronti del proprietario o editore della testata.
La pubblicazione della rettifica. Rettifiche e smentite andranno pubblicate sui giornali senza alcun commento menzionando espressamente il titolo, la data e l'autore dell'articolo ritenuto diffamatorio. Il direttore sarà obbligato ad informare l’autore del servizio della richiesta di rettifica.
Le responsabilità del direttore. Il direttore o il suo vice risponderanno a titolo di colpa se vi è un nesso si causalità tra omesso controllo e diffamazione. È comunque esclusa per il direttore al quale sia addebitabile l'omessa vigilanza l'interdizione dalla professione di giornalista.
Il segreto professionale. Anche i pubblicisti d’ora in poi potranno opporsi al giudice nella rivelazione della provenienza delle proprie fonti, proprio come accade per i professionisti.
Le querele. Qualora la querela dovesse essere pretestuosa, il querelante potrebbe essere condannato al pagamento di una somma di 10 mila euro. Chi invece attiva in malafede o colpa grave un giudizio civile a fini risarcitori rischierà, oltre al rimborso delle spese e al risarcimento, di dover pagare a favore del convenuto un'ulteriore somma determinata in via equitativa dal giudice che dovrà tenere conto dell'entità della domanda risarcitoria.
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