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Ferrovia Roma-Viterbo: Regione Lazio di nuovo condannata per le barriere architettoniche

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La Corte di Appello di Roma ha nuovamente condannato la Regione Lazio, rigettando il ricorso presentato contro l’Ordinanza n. 3051 del 2016 emessa, dal Tribunale di Tivoli, in favore, della signora Maria Cristina Abballe di Rignano Flaminio. Impossibilitata a usufruire della ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo per gli spostamenti giornalieri con il figlio Alessandro, affetto da una grave disabilità sia motoria che cognitiva e costretto alla sedia a rotelle, per la presenza delle barriere architettoniche nelle stazioni extraurbane della linea che l’Ente “aveva l’obbligo di eliminare”.

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L’odissea di Maria Cristina è ampiamente conosciuta, anche negli ambienti di Atac, tanto da suscitare sdegno e stupore nell’opinione pubblica. Nell’ottobre del 2014 è stata al centro di un’inchiesta condotta dal giornalista Luca Teolato de Il Fatto Quotidiano, attraverso la quale è stato possibile conoscere le criticità, quotidiane, che la signora incontrava – e incontra – nel raggiungere la banchina della stazione e nel salire/scendere dai convogli ferroviari.

Temi cardini dell’atto presentato il 29 gennaio di quello stesso anno dall’avvocato Marianna De Collatore, legale della donna, presso il competente Tribunale Civile di Tivoli. Con l’obiettivo, evidente, di riconoscere ad Alessandro il sacrosanto diritto alla mobilità, palesemente negato benché sancito dalla Costituzione Italiana.

Dopo la vittoria in primo grado è giunta la conferma in Appello, con la sentenza emessa l’8 gennaio scorso. “La Corte – spiega l’avvocato De Collatore – ha chiaramente condiviso la tesi secondo la quale il concetto di stazione principale, ove vi è l’obbligo di abbattere tali barriere, non è normativamente definito e che ad ogni modo questa disparità di trattamento tra stazione principale e non, rappresenterebbe una discriminazione, nelle more di quanto affermato in primo grado.  E che comunque la stazione di Rignano è sempre presenziato da personale come ammesso dalla Regione e pertanto comunque è da considerarsi principale”. “In primis ha rigettato l’eccezione di incompletezza del Giudice della Regione – prosegue il legale – in quanto questa materia è specificatamente regolata da legge ad hoc che prevede competenza del Giudice ordinario in luogo del Giudice amministrativo, ovvero il TAR”.

All’epoca del ricorso, e fino al 2017, Alessandro frequentava la scuola Leonardo Vaccari con sede in Roma (viale Angelico), che si occupa della riabilitazione psico-fisica e della integrazione didattica sociale dei disabili, mediante cure cliniche necessarie e terapie riabilitative, nonché della loro istruzione fino al conseguimento dell’obbligo scolastico e, successivamente della loro formazione professionale in apposite strutture. E Maria Cristina per poterlo accompagnare all’istituto, ma anche per tutti gli altri spostamenti giornalieri, utilizza la stazione ferroviaria di Rignano che rientra nella tratta extraurbana della Viterbo. Caratterizzata “dalla presenza di barriere architettoniche – recita il documento della ricorrente – che, di fatto, rendono difficoltoso la salita e discesa dai treni ed in generale l’accesso alla stazione medesima”.

Una storia segnata da contraddizioni e discrepanze, appalesate dagli atti ufficiali emessi sia dalla Regione che da Atac, uscita comunque indenne nel procedimento giudiziale. C’è un passaggio, memorabile, che potrebbe fugare ogni dubbio al riguardo, una sorta di cortocircuito istituzionale. Va detto che prima ancora di formalizzare il ricorso in Tribunale l’Abballe, dopo i tanti tentativi per risolvere il problema rilevati infruttuosi, stremata, inviò, come extrema ratio, una raccomandata (Protocollo 01594465) alla Legione dei Carabinieri Lazio di Rignano, e per conoscenza alla Regione nonché all’Azienda Capitolina. Quest’ultima rispondeva discolpandosi di qualsiasi addebito a suo carico, precisando che “l’infrastruttura ferroviaria è di proprietà della Regione Lazio ed Atac che ne è l’esercente” e che altresì “deve sottostare alle indicazioni ed approvazioni del proprietario. Tutte le stazioni della tratta ferroviaria extraurbana hanno ancora la presenza di barriere architettoniche”. Peccato che di lì a poco Atac medesima ha poi proceduto all’installazione dei tornelli a tripode, utilizzati fino a quel momento nella Linea A e B della metropolitana, proprio nell’atrio di quelle stazioni (Riano, Morlupo, Castelnuovo di Porto, Rignano Flaminio, S. Oreste, Civita Castellana e Viterbo). Tornelli che, avendo una larghezza di soli 60 centimetri di apertura, “costituiscono – secondo quanto evidenziato dalla Regione nella nota 393069 del 14/09/2012un’ulteriore barriera architettonica”, tale da “aumentare l’inaccessibilità all’infrastruttura ferroviaria nel suo complesso”. Tuttavia, è stata la Regione stessa, insieme al Ministero delle Infrastrutture (nota 2757 del 30/10/2012), a concedere il nulla osta per quell’installazione. Ciò rappresenta soltanto un fulgido esempio delle incoerenze riscontrate lungo il cammino giudiziale.

Infatti, scorrendo il carteggio si scopre la volontà aziendale di procedere all’acquisto “di idonea attrezzatura per il sollevamento delle carrozzelle ad altezza del pavimento del treno per consentire l’ancoraggio delle carrozzelle stesse – protocollo Atac 132466 del 20/09/2012 – qualora codesta Regione Lazio concordi”. Tanto da presentare nei mesi successivi, con nota 182049 del 9/01/2013, il progetto pilota per l’accesso al treno ai diversamente abili nelle stazioni extraurbane ed urbane. Questo evidenzia, indiscutibilmente, il mancato superamento del problema, al netto quindi dell’installazione dei tornelli. E lo dice a chiare lettere la Regione Lazio nella missiva 14567 dell’11 gennaio 2013, dove afferma e riconosce la “necessità di intraprendere, da subito, un percorso volto al progressivo abbattimento delle barriere architettoniche presenti sulla tratta extra urbana della ferrovia Roma – Civita Castellana – Viterbo, nelle more del necessario e definitivo innalzamento di tutte le banchine”.

In seguito, però, quando l’avvocato De Collatore ha provveduto, nel novembre del 2013 (prot. n. 176449), “a mettere in mora le Autorità interessate”, la Regione dava riscontro (prot. n. 176449), sottolineando come l’abbattimento delle barriere architettoniche fosse già stato effettuato nella stazione di Rignano, mediante l’apposizione “di un cancello, regolarmente funzionante a fine banchina del binario I, lato Viterbo. Mediante un citofono si chiama l’operatore di stazione che apre manualmente il cancello”. Il responsabile regionale del procedimento proseguiva assicurando come “il passaggio da tale cancello avvenga in totale sicurezza”. E lo stesso fece l’Azienda il 18 dicembre, attraverso il proprio legale. Che, previa negazione implicita dell’accesso agli atti amministrativi, rimarcava che “con decorrenza dal 21 gennaio 2013, anche presso la Stazione di Rignano Flaminio sarebbe stato disponibile un cancello di ingresso a livello di banchina separato ed autonomo rispetto all’ingresso dei passeggeri normodotati e dotato di campanello di avviso per il personale di servizio tramite cui l’utente disabile, previa attivazione della suoneria, avrebbe potuto accedere alla banchina della Stazione”. Da ultimo il legale dell’Azienda si “professava sorpreso – ha incalzato la De Collatore nel ricorso – dalla richiesta di abbattimento delle barriere architettoniche che, a suo dire, non esistevano da quasi un anno”.

Tutto era risolto secondo i diretti interessati. Al punto che l’acquisto degli elevatori e l’innalzamento delle banchine, come anni prima fece la compianta Met.Ro. nella tratta urbana, sono rimasti su carta. Incredibilmente. “Vi è un mutamento nei progetti iniziali – ha relazionato l’avvocato della signora Abballe -, gli unici lavori effettuati da Atac, per come dalla stessa comunicato, riguardano la installazione di tornelleria di ingresso, di cui non è dato conoscere il nominativo del responsabile del procedimento, e l’apertura di cancelli nelle stazioni extraurbane, ivi inclusa Rignano, che conducono direttamente alle banchine”.

Ma la realtà è ben lontana da quanto prospettato: “le ridotte dimensioni dei tornelli di ingresso non consentono il passaggio dei disabili su carrozzina – scrive la De Collatore nel ricorso – il cancello laterale aperto per il passaggio diretto sulla banchina non permette un accesso agevole e sicuro ad Alessandro. Ciò è pur vero se si considera che la strada [laterale alla stazione di Rignano NDR] con una pendenza superiore all’8% che conduce verso il predetto ingresso verte in una situazione di degrado totale, assenza di asfalto e presenza di brecciolina”. Inoltre, “il piazzale di riferimento dal quale si deve necessariamente passare per raggiunge il predetto cancello non è stato ancora ristrutturato. Ed ancora il posto invalidi che, le controparti sostengono di aver riservato alla Signora versa in uno stato di degrado totale oltre che essere caratterizzato dalla presenza di pozze di ristagno di acqua meteorica dovuta proprio alle irregolarità del terreno ed all’assenza di accorgimenti per la convogliazione ed il relativo allontanamento dell’acqua piovana. A ciò si aggiunga, altresì, che è tutt’ora presente l’ex magazzino pericolante, in attesa di essere abbattuto, e che, in ogni caso, l’apertura del predetto cancello è vincolato alla presenza di un operatore e l’altezza del pulsante di richiesta non è assolutamente plausibile per le persone diversamente abili”. E ancora: “poniamo per assurdo ma non improbabile che, nel mentre la ricorrente si trova con il figlio davanti al cancello magari in una giornata di pioggia (assenza di adeguato riparo) e proprio in quel momento l’operatore si assenta per qualsiasi ragione, chi e cosa assicurerebbe il passaggio alla carrozzina di Alessandro che, lo si ribadisce, non riesce ad entrare dai tornelli di ingresso?”. Come si evince dal servizio de Il Fatto e dalle immagini della perizia di parte.

Nell’Ordinanza 3051/2016 del 17/03/2016, il Tribunale di Tivoli nella persona del Giudice Marco Piovano provvedeva ad accogliere l’istanza dell’Abballe e per effetto ordinava alla Regione Lazio “di realizzare dalla data della presente decisione, le seguenti opere presso gli impianti della stazione ferroviaria di Rignano Flaminio secondo un piano che preveda: a) sistemazione, così come previsto in motivazione, della strada di accesso secondario alla stazione b) installazione di sistema di accesso al locale biglietteria; c) installazione di pedane per la salita sui treni; d) installazione si scivoli per il passaggio sui binari”. Non solo. “Per l’effetto, condanna la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Abbale Maria Cristina, nella sua qualità di genitore esercente la potestà sul minore Abbale Alessandro, della somma di €. 3.000,00, oltre interessi legali come in motivazione” e “pone a definitivo carico della Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di CTU”. “Condanna la Regione Lazio al pagamento in favore dell’Erario delle spese di giudizio nella misura di €. 2.176,20, oltre agli accessori dovuti”.

Nella sentenza di primo grado, infatti, il Giudice Piovano riconosce la Regione Lazio quale “proprietaria degli impianti della stazione ferroviaria in questione e, tale veste legittimata passivamente”, per effetto del DLgs 422/1997 e “dell’Accordo di Programma 22.12.1999”, secondo il quale all’Ente “sono state assegnate a fa tempo dell’1.1.2000, le funzioni di programmazione e amministrazione inerenti la rete di trasporto ferroviario”. “Per le stesse ragione va dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia del Demanio, così come pure dell’Atac SpA, non proprietaria, ma gestore della linea secondo il contratto di servizio inter partes il cui art. 22 sancisce come sia la Regione tenuta a ‘promuovere azioni per consentire l’accesso al servizio delle persone diversamente abili’”. “Non vi è dubbio – esaminata la relazione, la piantina e le fotografie a corredo sia affatto o difficilmente fruibile dalle persone con disabilità. Detta situazione è oggettivamente discriminatoria e, contrariamente a quanto sostenuto dai resistenti Atac e Regione Lazio, anche l’avvenuta installazione del cancello apribile su richiesta, posto al termine della strada (il secondo accesso indicato dal CTU) non consente di ovviare ad alcunché, stante la condizione della strada medesima (non solo in salita per il primo tratto, ma sterrata e sassosa, certo non percorribile, non solo autonomamente dal disabile, ma anche con l’assistenza di un ausiliario, se non con la macchina)”.

Inoltre, “Il richiamo che i resistenti [Regione e Atac NDR] fanno all’art. 25 DPR 503/1996 in riferimento all’obbligo di predisporre idonei meccanismi per consentire l’accesso ai disabili solamente nelle stazioni principali, è incompleto; infatti, come sopra rammentato, ai sensi del settimo comma del predetto articolo, le norme del presente regolamento non sono vincolanti per gli edifici e per gli impianti delle stazioni e delle fermate impresenziate, sprovviste cioè di personale ferroviario sia in via temporanea che in via permanente; è quindi la stessa norma che, nella sostanza, stabilisce quali siano le stazioni non principali, cioè non vincolate, facendo riferimento alle stazioni non presenziate, cioè prive di personale, permanente o temporaneo: tra queste, non può essere fatta rientrare quella di Rignano Flaminio, che è stazione a fermata obbligatoria (cfr. sito dell’Atac) e dove la presenza, sia pur temporanea, del personale è invece assicurata, così come di fatto ammesso dalla stessa difesa dei resistenti principali e da come si deduce dal ripetuto richiamo della possibilità delle persone disabile di utilizzare il cancello apribile previo avviso citofonico al personale addetto. La stazione in parola è quindi da considerarsi principale ai sensi del citato art. 25, con ogni conseguenza prescritta”.

Ordinanza che, come anticipato, è stata confermata dalla Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Roma, con la sentenza 85/2019 pubblicata l’08/01/2019. “L’appello principale [della Regione ndr] è infondato”, scrivono i Giudici. “Una volta accertato che la Regione aveva l’obbligo di eliminare le barriere architettoniche, ne discende la sussistenza di una discriminazione indiretta ai sensi dell’art. 2 terzo comma L.67/06 , attesa l’idoneità della condotta emissiva dell’amministrazione a porre Abbale in una condizione di svantaggio rispetto alle altre persone; onde non paiono affette da illegittimità le statuizione del Giudice di primo grado in ordine al danno non patrimoniale”. Pertanto la Corte “rigetta l’appello della Regione Lazio; condanna la Regione Lazio alla refusione delle spese· che liquida in euro 6.500 ·per compensi oltre accessori in favore di Maria Cristina Abbale, nella qualità, con distrazione in favore del difensore; in euro 6.500 per compensi in favore di Atac spa; in euro 5.500 per compensi in favore dell’Agenzia del Demanio”.

“Siamo in attesa di spontanea esecuzione delle disposizioni impartite nella Ordinanza di primo grado – incalza l’avvocato De Collatore – , confermata in sede di appello, ovvero di tutti i lavori di rifacimento della stazione di Rignano Flaminio diretti ad abbattere le barriere architettoniche che ancora ad oggi impediscono ad Alessandro, come anche a tutti i diversamente abili, di utilizzare liberamente la stazione stessa, nonché di provvedere al risarcimento del danno subito da Cristina pari ad euro 3000,00 oltre interessi nonché a provvedere alla pubblicazione dell’ordinanza del dott. Piovani sul quotidiano indicato”. Con l’avvertenza che qualora “tale spontanea esecuzione da parte della Pubblica Amministrazione continuerà a difettare, si azionerà giudizio di ottemperanza e/o riceduta esecutiva, con aggravio di spese per la Regione Lazio, al fine di ottenere la tutela del diritto soggettivo di Alessandro a muoversi liberamente”.

David Nicodemi