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DALLA PROVINCIA ALLA CITTÀ METROPOLITANA

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Tempo di lettura 6 minutiDal 1 gennaio 2015, subentrano alle Province di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Roma

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Redazione

Le principali novità introdotte dalla legge n. 56/2014 e successive modificazioni  e, nello specifico, le disposizioni riguardanti le Città metropolitane, che, dal 1 gennaio 2015, subentrano alle Province di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria , succedendo ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni. La medesima disciplina vale per la Città metropolitana di Roma capitale .

LA CITTÀ METROPOLITANA: CARATTERISTICHE, FUNZIONI E ORGANIZZAZIONE

La Città metropolitana è un ENTE TERRITORIALE DI AREA VASTA, che persegue le seguenti FINALITÀ ISTITUZIONALI GENERALI:
– cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano;
– promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana;
– cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.

Alle Città metropolitane sono attribuite, oltre alle funzioni fondamentali delle Province e quelle ad esse assegnate nell’ambito del processo di riordino delle funzioni provinciali, le seguenti funzioni fondamentali:
a)  adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'Ente e per l'esercizio delle funzioni dei Comuni e delle Unioni di Comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle Regioni, nel rispetto delle leggi delle Regioni nelle materie di loro competenza;
b)  pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei Comuni compresi nel territorio metropolitano;
c)  strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i Comuni interessati la Città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
d)  mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;
e)  promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della Città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);
f)  promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

Lo Stato e le Regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle Città metropolitane in attuazione dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Il territorio della Città metropolitana coincide con quello della Provincia omonima,  ferma restando l’iniziativa dei Comuni, ivi compresi i Comuni capoluogo delle Province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla Città metropolitana.
Spettano alla Città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della Provincia, a cui ciascuna Città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all’atto del subentro alla Provincia.
Al personale delle Città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle Province; il personale trasferito dalle Province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento.
 
GLI ORGANI DELLA CITTÀ METROPOLITANA


Sono ORGANI della Città metropolitana:

a)  il Sindaco metropolitano: rappresenta l’Ente, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il Sindaco metropolitano è di diritto il Sindaco del Comune capoluogo. Lo statuto della Città metropolitana può prevedere l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 22, della legge n. 56/2014.
Il Sindaco metropolitano può nominare un Vicesindaco, scelto tra i Consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al Consiglio. Il Vicesindaco esercita le funzioni del Sindaco in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il Sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di Sindaco del proprio Comune, il Vicesindaco rimane in carica fino all’insediamento del nuovo Sindaco metropolitano.
Il Sindaco metropolitano può, altresì, assegnare deleghe a Consiglieri metropolitani, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.
b)  il Consiglio metropolitano: è l’organo di indirizzo e controllo; propone alla Conferenza lo statuto e le sue modifiche; approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal Sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del Sindaco metropolitano, il Consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della Conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla Conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il Consiglio approva in via definitiva i bilanci dell’Ente. Dura in carica 5 anni; in caso di rinnovo del Consiglio del Comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del Consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del Sindaco del Comune capoluogo.
Il Consiglio metropolitano;
– è composto dal Sindaco metropolitano e da un numero di Consiglieri metropolitani che varia a seconda della popolazione residente e che, per la Città metropolitana di Roma, è pari a 24;
– è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni della Città metropolitana. Sono eleggibili a Consigliere metropolitano i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da Consigliere metropolitano.
c)  la Conferenza metropolitana: adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal Consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente. Come previsto dall’art. 1, comma 8, della legge n. 56/2014 ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto. E’ composta dal Sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e da tutti i Sindaci dei Comuni appartenenti alla Città metropolitana.
L’incarico di Sindaco metropolitano, di Consigliere metropolitano e di componente della Conferenza metropolitana è esercitato a titolo gratuito.
Nel rispetto della legge, lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione della Città metropolitana, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché l’articolazione delle loro competenze, disciplinando altresì gli aspetti di cui all’art. 1, comma 11, della legge n. 56/2014. Lo statuto della Città metropolitana di Roma capitale disciplina i rapporti tra la Città metropolitana, il Comune di Roma capitale e gli altri Comuni, garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

ELEZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

Il Consiglio metropolitano è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni della Città metropolitana.
Sono eleggibili a Consigliere metropolitano i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica.
La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano.
L’art. 1, comma 15, della legge n. 56/2014 aveva inizialmente previsto entro il 30 settembre 2014 lo svolgimento delle elezioni del Consiglio metropolitano, indette dal Sindaco del Comune capoluogo, e l'insediamento del Consiglio metropolitano e della Conferenza metropolitana.
Come precedentemente anticipato, la legge 11 agosto 2014 n. 114, di conversione del D. L. n. 90/2014, ha posticipato al 12 ottobre 2014 il termine entro cui dovranno svolgersi le elezioni del Consiglio metropolitano.
L'elezione del Consiglio metropolitano avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei Consiglieri da eleggere (n. 12 per la Città metropolitana di Roma) e comunque non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere (n. 24 per la Città metropolitana di Roma), sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

Le liste sono presentate presso l’Ufficio Elettorale appositamente costituito presso l’Amministrazione provinciale, nei tempi e con le modalità stabilite dalla legge (dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione).
Il Consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della città metropolitana. L’elezione avviene in unica giornata presso l’Ufficio Elettorale di cui sopra.
Ai fini delle elezioni, i Comuni della Città metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:
a)  Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
b)  Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
c)  Comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
d)  Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;
e)  Comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;
f)  Comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;
g)  Comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;
h)  Comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
i)  Comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

Per la Città metropolitana di Roma i Comuni sono ripartiti nelle fasce di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed i).

Il computo dei voti è effettuato in base ad un indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei Comuni appartenenti alla Città metropolitana, determinato secondo le modalità, le operazioni e i limiti indicati nell’allegato A annesso alla legge n. 56/2014.
Ciascun elettore può esprimere, oltre al voto di lista, un voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere metropolitano compreso nella lista medesima.
La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse.
Per l’assegnazione del numero dei Consiglieri a ciascuna lista si procede con il metodo d’Hondt (si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 … fino a concorrenza del numero dei Consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei Consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio).
L’Ufficio Elettorale, terminate le operazioni di scrutinio:
a)  determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;
b)  determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;
c)  procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.