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5 anni faon
Nella serata di ieri AssoConsum ha inoltrato al Ministero dello Sviluppo Economico alcune proposte di modifica al decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 c.d. “Cura Italia”.
“Si tratta, precisamente, di tre iniziative di rivalutazione normativa in materia tributaria finalizzate ad una migliore tutela di cittadini-consumatori, famiglie, piccole-medio imprese.
Soprattutto in questo drammatico periodo storico, di impatto sociale enormemente negativo, è necessario che l’apporto collaborativo istituzionale che ora ci compete possa contribuire ad un inquadramento quanto più ottimale delle norme.
Motivo, quest’ultimo, per cui l’associazione immediatamente dopo la promulgazione del decreto da parte del Presidente della Repubblica ha attivato la Consulta Legale Nazionale (da poco più di un anno istituita proprio per il vaglio di più ampio raggio delle questioni giuridiche rilevanti) al fine di considerare il disposto di legge nella sua interezza.
Attesa l’evoluzione dell’emergenza coronavirus ed l’iter parlamentare già iniziato per l’eventuale conversione in legge del decreto Cura Italia è chiaro che il tempo diventa davvero prezioso; ragione per cui AssoConsum ha considerato vitale in questo momento offrire alla Commissione Giustizia del MISE un primo ventaglio di proposte che, con ogni buona probabilità, verrà ampliato coinvolgendo anche altri settori giuridici interessati come ad esempio l’ambito bancario, alimentare, amministrativo, assicurativo, ecc.”.
In caso di conversione in legge della suddetta disposizione, invece, prevedere una norma d’interpretazione autentica, ai sensi dell’art. 1 co. 2, LEGGE 212/2000 (Statuto dei Contribuenti), inserendo nel testo di legge (a deliberarsi) il progressivo art. 67 bis mediante il quale chiarire che “l’Istituto della sospensione dei termini delle attività degli uffici degli Enti Impositori e degli Agenti della Riscossione non può intendersi, ad ogni modo, in sfavore del cittadino-contribuente non applicandosi, per l’effetto, alcuna proroga del termine sino al 31 dicembre del secondo anno successivo rispetto al giorno di dichiarata fine dello stato di emergenza (quale evento eccezionale) dovendosi pertanto applicare solo la sospensione effettiva”.
Prevedere, altresì, una estensione totale del blocco suddetto a tutte le misure cautelari (ipoteca e fermo amm.vo), ai pignoramenti, a tutti gli atti intesi e qualificabili non puramente ed esclusivamente esattoriali come ad esempio i provvedimenti di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. 78/2010, le iscrizioni a ruolo di ogni genere e tutti gli atti preordinati a quest’ultime attività (il riferimento è, quindi, a liquidazioni, controlli, accertamenti, ecc.); estensione da prevedersi nel testo (a deliberarsi) ad abundantiam rispetto ad attività di verifica, in essere o da iniziare, pur con «presunzioni» (fatte salve le attività di polizia tributaria inerenti indagini ricadenti in sfera mafiosa od altre da specificarsi opportunamente).
In virtù della vigente autonomia delle Regioni e degli Enti Locali, in ogni caso, estendere il blocco di cui innanzi a tutte le fattispecie regionali, provinciali, comunali ed ad atti dei riscossori privati. Il tutto nel doveroso rispetto del principio di capacità e proporzionalità contributiva di cui all’art. 53 della Costituzione e dei Principi della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo;
Prevedere all’art. 68 l’inserimento del comma 1 bis mediante il quale riconoscere l’estensione del regime di sospensione dei termini di versamento anche alle casistiche di adesione e/o di definizione alternativa che fuoriescono dalla specifica di cui in decreto e cioè, a titolo di esempio, le forme rateali delle comunicazioni d’irregolarità, controllo formale, avvisi bonari, accertamento con adesione, mediazione contenziosa, ecc.
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