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Salute

Consiglio di Stato: Regioni non possono sconsigliare l’uso di farmaci ai medici negli ospedali

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ROMA – La III Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4546 del 29 settembre 2017, ha annullato le raccomandazioni della Regione Veneto con le quali è stato sconsigliato ai medici operanti nelle strutture ospedaliere pubbliche l’utilizzo di alcuni farmaci oncologici, regolarmente autorizzati dall’AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco, per la cura della carcinoma ovarico e di quello mammario, e rientranti tra i livelli essenziali di assistenza (c.d. LEA).

Il Consiglio di Stato ha ribadito, con tale pronuncia, il principio secondo il quale le Regioni non possono limitare i livelli essenziali di assistenza, nemmeno “raccomandando” ai medici l’utilizzo di alcuni farmaci rispetto ad altri, valutati come meno convenienti nel rapporto costi/benefici. Tali livelli essenziali, infatti, devono restare uniformi sul territorio nazionale per la essenziale garanzia del diritto alla salute (art. 32 Cost.).

Ciò non solo al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento terapeutico tra i pazienti residenti nelle diverse Regioni, ma anche per non influenzare, con differenti scelte di politica farmaceutica ispirate al mero contenimento della spesa sanitaria in ogni Regione, le scelte del medico nella prescrizione di un farmaco già valutato idoneo alla cura di malattie gravi come il cancro , sul piano dell’appropriatezza terapeutica, da parte dell’AIFA, all’esito di una valutazione scientifica alla quale non si può sovrapporre, o addirittura contrapporre, quella di ogni singola Regione.

Con l’occasione i giudici di Palazzo Spada, in sintonia con l’orientamento espresso dalla Corte costituzionale sul riparto di competenze Stato/Regioni in questa materia, hanno infatti ricordato che compete solo all’AIFA la valutazione circa l’appropriatezza terapeutica dei farmaci, l’equivalenza tra i principî attivi impiegati per la cura di gravi patologie, e la rimborsabilità dei medicinali da parte del Servizio Sanitario Nazionale.