Connect with us

Castelli Romani

Ciampino, il TAR annulla il rendiconto di gestione 2019: tutto da rifare per l’amministrazione Ballico

Published

on

Clicca e condividi l'articolo
Tempo di lettura 4 minuti

CIAMPINO (RM) – Il TAR Lazio ha annullato la delibera di Consiglio comunale dello scorso 3 agosto con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione 2019 del Comune di Ciampino.

Tutto da rifare quindi per l’amministrazione guidata dalla Sindaca Daniela Ballico, dopo l’accoglimento del ricorso presentato al primo grado della giustizia amministrativa dalla Consigliera comunale Gabriella Sisti.


“Per il Comune di Ciampino nessun guaio. – Ha detto la prima cittadina di Ciampino – Il TAR del Lazio ha espressamente confermato il Rendiconto del 2019 che dovrà solo essere riapprovato dal Consiglio Comunale. Questa infatti la strada che intendiamo percorrere nel pieno rispetto del dispositivo della sentenza”.


“Il Collegio – si legge sulla sentenza del TAR – deve preliminarmente di rilevare la piena sussistenza, nella fattispecie, delle fondamentali condizioni dell’azione, non meritando accoglimento l’eccezione sollevata dalla difesa dell’amministrazione;

  • come chiarito dall’univoca giurisprudenza, la legittimazione al ricorso dei consiglieri comunali va riconosciuta quando i vizi dedotti attengano ai seguenti profili: a) erronee modalità di convocazione dell’organo consiliare; b) violazione dell’ordine del giorno, c) inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare; d) più in generale, preclusione in tutto o in parte dell’esercizio delle funzioni relative all’incarico rivestito (Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 febbraio 2014, n. 593);
  • nella fattispecie le deduzioni della ricorrente involgono direttamente l’esercizio delle sue prerogative correlate all’ufficio pubblico di cui è titolare;
  • il ricorso si palesa fondato;
  • risulta comprovata per tabulas dalla documentazione in atti la violazione delle previsioni del d. lgs. n. 267 del 2000 (di seguito TUEL), non essendo neppure in contestazione che la relazione dell’organo di revisione è pervenuta in data 15 luglio 2020, è stata inviata in data 17 luglio ai sedici membri della Commissione economico finanziaria nonché a gli undici Capigruppo Consiliari, inclusa la ricorrente, ed è stata resa disponibile solo successivamente e, segnatamente tra il 20 ed il 21 luglio, a tutti i componenti del Consiglio, mentre la deliberazione gravata è stata approvata il 3 agosto 2020, antecedentemente al termine di venti giorni stabilito dalla normativa primaria di riferimento;
  • ai sensi dell’art. 227 comma 2 Tuel, infatti, il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine non inferiore a venti giorni;
  • come chiarito dalla giurisprudenza anche del Giudice d’Appello (cfr. Cons. St., n. 3813 del 2018) il ritardo nella messa a disposizione dei consiglieri della relazione dell’organo di revisione determina un vulnus alle prerogative consigliari, impedendo una deliberazione consapevole, dovendosi escludere che si tratti di una violazione meramente procedimentale ovvero di una forma di irregolarità inidonea a determinare l’invalidità della delibera di approvazione, integrando, per contro, un vizio sostanziale che determina l’illegittimità della delibera consiliare;
  • giova precisare, peraltro, che lo stesso Statuto comunale, all’art. 90, attribuisce al Collegio dei revisori non solo una funzione di controllo ma anche di indirizzo, sicché l’esame della relazione dallo stesso predisposta non si esaurisce necessariamente nella corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e, comunque, i consiglieri comunali devono essere posti nelle condizioni di svolgere, con la disponibilità dello spatium deliberandi che la legge conferisce loro, un esame congruo, effettivo e consapevole, tanto più considerando che, nella fattispecie, la necessità di un differimento è stata espressamente rappresentata dalla ricorrente con la richiesta inoltrata a mezzo pec ed entro tempistiche tali da consentire, comunque, come di seguito si andrà ad esporre, il rispetto anche del termine assegnato dal Prefetto nella sua diffida (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, n. 1546 del 2018);
  • né soccorre, al fine di addivenire a differenti conclusioni, la circostanza che il regolamento comunale abbia previsto per il deposito della relazione un più ridotto termine di dieci giorni antecedenti alla seduta consiliare avente ad oggetto l’approvazione del rendiconto di gestione, tenuto conto della risalenza del regolamento al 1998 e, dunque, ad epoca antecedente all’entrata in vigore del TUEL e dell’applicazione dei generali principi sulla gerarchia della fonti;
  • del pari, neppure è possibile riconnettere positivo apprezzamento alla ricezione della notificazione della diffida prefettizia, giacché, in disparte ulteriori considerazioni, l’amministrazione era nelle condizioni di assicurare il rispetto sia del termine sopra indicato sia di quello assegnato dal Prefetto, non emergendo in atti una indifferibilità correlata all’ottemperanza della diffida in argomento, tanto più che, come chiarito anche di recente dal Giudice d’Appello, l’art. 141, comma 2, t.u. n. 267 del 2000 – applicabile in virtù del richiamo di cui al successivo art. 227, comma 2 bis ed ai sensi del quale “… quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l’organo regionale di controllo assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio” – ha introdotto un termine acceleratorio, che non è “assistito da alcuna qualificazione di perentorietà”, potendo derivare la grave misura dello scioglimento dell’organo non già dalla mera inosservanza del termine suddetto bensì dalla constatata inadempienza ad una intimazione puntuale e ultimativa dell’organo competente, che attesta l’impossibilità, o la volontà del Consiglio di non addivenire all’approvazione (Cons. St., sez. III, n. 4288 del 2020, con la quale sono state condivise le statuizioni recate nella sentenza del Tar Campania, sezione staccata di Salerno, sez. II, n. 97 del 17 gennaio 2020);
  • in conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso merita accoglimento e per l’effetto la deliberazione impugnata va annullata, salve le successive determinazioni del Consiglio comunale, stante la già rilevata natura non perentoria del termine prefettizio sopra indicato, dovendosi escludere, pertanto, che l’organo consiliare abbia perso il potere di provvedere;
  • le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore della ricorrente e, per essa, dell’avvocato Raffaele Forestiero dichiaratosi antistatario.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.