USA: IDENTIFICATO L'AUTISTA DEL PULMAN DI ITALIANI

Redazione

New York – Il suo nome è Alfredo Telemaco, uno dei tre morti nel terribile incidente che, nella giornata di mercoledì ha coinvolto un pulman di turisti italiani, diretti alle cascate del Niagara. Telemaco, 54enne di New Yorck, era alla guida del pulman e sarebbe morto sul colpo nel violento impatto. A riferire la sua identità ci ha pensato la polizia poi citata dalle televisioni.

Le identità degli altri due passeggeri del mezzo sarebbero ancora da appurare.  




FIFA: BLAZER CONFESSA LE TANGENTI PER FRANCIA '98, WARNER INTANTO ACCUSA I LEGAMI TRA BLATTER E LA POLITICA

di Matteo La Stella

Il ticchettio del timer ruggisce e rintocca, e gli assediati all'ultimo piano della Fifa si stanno preparando a saltare nell'esplosione, potente come le parole rilasciate da chi, messo alle strette, ha deciso di collaborare con gli agenti del Fbi per l'inchiesta americana in corso sullo squallore del calcio mondiale. È questo il caso di Chuck Blazer, dirigente della Fifa ieri, collaboratore di giustizia oggi che, secondo quanto riportato dalla BBC avrebbe parlato di altre tangenti oltre quelle della rassegna iridata di Sudafrica 2010. Per l'assegnazione del  Mondiale 1998 alla Francia, Blazer avrebbe affermato di aver iniziato a ricevere delle tangenti già dal 1994 insieme ad altre persone, per poi ricominciare nel 2004, dirottando l'interesse sui Mondiali del 2010 per cui le bustarelle sarebbero cominciate ad arrivare già dal 2004, al dirigente e ad altri. 

Intanto, dopo i mandati di cattura dell'Interpol che avevano interessato 6 persone tra cui Jack Warner, quest'ultimo avrebbe deciso di vuotare il sacco: ad una tv di Trinidad&Tobago, lo stesso destinatario della presunta tangente da 10 milioni di dollari per Sudafrica 2010 rivela di poter dimostrare che tra gli alti dirigenti Fifa e le elezioni del 2010 nel suo paese ci sarebbero dei legami. 

“Temo per la mia vita” e ”non continuero' a mantenere segreti di persone che hanno cercato di distruggere il mio Paese”, queste le parole dell'ex presidente della Concacaf caraibica che, secondo la stampa centro-sudamericana avrebbe citato anche Joseph Blatter, poiché in possesso di documenti e assegni capaci di dimostrare la sua implicazione nelle elezioni del 2010 in Trinidad&Tobago.  “Ho ragioni per temere per la mia vita, chiedo scusa per non aver rivelato prima tutto quello che sapevo su certi fatti, ma adesso non avro' piu' segreti” dice Warner, che poco dopo, in un comizio per il suo partito, il "Partido Liberal Independiente", tuonerà minaccioso: "Nemmeno la morte fermerà la valanga che sta arrivando”.




GUERRA UCRAINA : CENTINAIA DI LAVORATORI BLOCCATI IN MINIERA

di M.L.S.

Donetsk – Novecento minatori intrappolati in due miniere, sotto un cielo nuovamente illuminato dai colori assordanti della guerra. Sono questi i numeri prodotti dai nuovi scontri tra i separatisti filorussi e le forze governative in Ucraina, nelle vicinanze della città di Donetsk, roccaforte dei ribelli,dove nella giornata di oggi gli scontri a fuoco hanno provocato l'interruzione dell'afflusso di energia elettrica a due miniere di carbone situate nella zona. I siti di estrazione sono quelli di Skochinsky e Zasyadko, dove un numero complessivo di 900 operai è rimasto bloccato tra i cunicoli delle miniere.

A riferirlo sono fonti delle autorità insurrezionali filorusse secondo cui, a Skochinsky sono in corso le operazioni di soccorso per riportare in superficie 379 minatori, mentre a Zasyadko, la miniera tiene ancora in ostaggio almeno 576 prigionieri. Oltretutto, il clima di tensione ed i continui bombardamenti, rendono ancor più complicate le operazioni di soccorso. Già in passato, le conseguenze della guerriglia erano andate a compromettere l'operato delle miniere di carbone, principale risorsa economica dell'Ucraina orientale. 




FIFA: CERCASI SUCCESSORE DI SEPP BLATTER

di A. B./ M.L.S. / Ch. Mo.
 
Dopo i numerosi scandali che ha visto coinvolta la Fifa in queste settimane, Sepp Blatter,  riconfermato presidente si è dimesso e risulta indagato dall’Fbi. Sono cominciate ora le manovre per la successione al numero uno di Fifa. Fino alla fine dell’anno, Blatter rimarrà operativo ma dal prossimo anno si cercano nuovi candidati. Tra i papabili ci sono: Zico, il 62enne ex fuoriclasse del Brasile e dell'Udinese che e' stato anche ministro dello Sport, e quello di Chung Mong-joon, il presidente del colosso automobilistico sudcoreano Hyundai grande sponsor della Fifa, il quale ha fatto sapere che "valutera' attentamente" la possibilita' di candidarsi, in raccordo con gli europei.
 
L'indagine dell’Fbi comunque non si ferma: su richiesta delle autorita' Usa, l'Interpol ha emesso mandati di cattura internazionali per due ex dirigenti Fifa e quattro manager. In merito allo scandalo Fifa, arrivano inoltre i primi commenti italiani dal presidente della Figc Carlo Tavecchio che ha affermato “Le vittorie non sono quelle di non aver votato per la rielezione del presidente Blatter". "Qui c'e' stato da parte della nostra federazione un atteggiamento corretto, sul piano personale mi dispiace molto”.Anche il vicepresidente Uefa, Giancarlo Abete ha ricordato quanto di avvertisse già da tempo un’esigenza di cambiamento.
 
LE DIMISSIONI DI BLATTER
New York – La mano della giustizia a Stelle e Strisce continua a tagliare teste ai vertici della Fifa. Dopo lo scandalo che aveva pervaso nei giorni scorsi l'organo di governo calcistico internazionale, destando scalpore a pochi giorni dalle elezioni che hanno poi riconfermato l'uscente Joseph Blatter alla presidenza Fifa, il pallone della giustizia americana continua a rotolare verso l'area di rigore del numero uno elvetico, ormai vicinissimo alla sua porta. Infatti, dopo i rinvii a giudizio, e le parole taglienti pronunciate al New York Times dalla testa di serie dell'IRS Richard Weber, la giustizia USA punta dritto al braccio destro di Blatter, Jérôme Valcke. Il francese, segretario generale dell'organizzazione nonché uomo spalla del “Signor Fifa”, avrebbe giocato un ruolo fondamentale nello scambio di una tangente milionaria. L'inchiesta americana infatti, aveva già acceso i riflettori su di una “donazione” da 10 milioni di dollari fatta dal Sudafrica a favore di Jack Warner, il capo della confederazione nordamericana e di quella caraibica. Secondo gli inquirenti, la presunta tangente sarebbe servita per ottenere in cambio l'assegnazione dei Mondiali di calcio del 2010, mentre, secondo i Sudafricani, si tratterebbe di un pagamento legittimo necessario alla partenza di un progetto per lo sviluppo del calcio nella regione caraibica. A rendere possibile il trasferimento dal conto dell'organizzazione a quello di Jack Warner sarebbe stato fondamentale l'intervento di un ancora sconosciuto “alto funzionario” Fifa che, uscito dall'anonimato, prenderebbe secondo indiscrezioni raccolte dal New York Times il nome di Jérôme Valcke. Alla luce di questo, una pioggia di interrogativi si sta abbattendo sulla cima del “monte Fifa”, alimentata dal coinvolgimento del segretario che, così vicino al presidente, fa dubitare che proprio quest'ultimo fosse all'oscuro di tutto.

Ieri Valcke ha dichiarato di non aver autorizzato alcun trasferimento di denaro perchè non ne aveva le facoltà, senza però chiarire il suo coinvolgimento nell'operazione, su cui ora, sono chiamati a fare chiarezza i magistrati d'oltreoceano.
Intanto, sul sito ufficiale della Fifa fa capolino la smentita dell'organizzazione:”Né il Segretario Generale Jérme Valcke, né alcun altro membro dei vertici Fifa sono stati coinvolti nella presentazione, approvazione e attuazione di quel progetto”, si legge nella nota volta a scagionare i vertici dalle accuse mosse dal quotidiano newyorchese. "Nel 2007 il governo sudafricano, d'intesa con la Federcalcio nazionale (Safa) – continua il comunicato – ha deciso di investire 10 milioni di dollari nel "Diaspora Legacy Programme” e alla Fifa fu richiesto di prendere questi 10 milioni di dollari dal bilancio del comitato organizzatore dei Mondiali sudafricani e di destinarli ai Caraibi per un progetto finalizzato allo sviluppo del calcio. La Safa fece sapere alla Fifa che il programma "Legacy Diaspora" doveva essere gestito e attuato direttamente dal presidente della Concacaf- caraibica- che a quel tempo era il vicepresidente del Comitato Finanza e che avrebbe dovuto agire come fiduciario. I pagamenti, per un totale di 10 milioni di dollari – puntualizzano dalla Fifa – sono stati autorizzati dall'allora presidente della Commissione Finanze ed eseguiti in conformità ai regolamenti. La Fifa non ha sostenuto alcun costo a seguito della richiesta del Sudafrica perché i fondi appartenevano al comitato organizzatore".


L'FBI INDAGA SULLO SCANDALO FIFA
Washington – Sepp Blatter, presidente dimissionario della Fifa è sotto inchiesta e l’Fbi sta indagando ma un portavoce dell’Fbi non ha voluto commentare la notizia. Lo riferiscono le fonti federali dopo che alcune notizie erano state riportate in una tv americana. Dopo che vi sono state le dimissioni di Blatter, il calcio briannico torna all’attacco del controverso mondiale del 2022 assegnato al Qatar di cui vi sono già due inchieste avviate, una negli Usa e una in Svizzera. Greg Dyke, presidente della English Football Association ha riferito che l’assegnazione del mondiale potrebbe essere messa in discussione, dicendo “Se fossi negli organizzatori del Qatar non dormirei molto bene. Se ci fossero le prove che il processo di assegnazione (del mondiale) e' stato corretto allora bene. Ma se di dimostrasse che il consiglio di amministrazione (della Fifa) e' stato corrotto allora ovviamente la competizione dovrebbe essere rifatta”. E’ arrivata anche la replica da parte del presidente del Qatar, lo sceicco  Hamad Bin Khalifa Bin Ahmed Al-Thani, che ha riferito invece di consigliare a “Mr Dyke di lasciare che la giustizia compia il suo corso e di concentrarsi sulla sua promessa di creare una squadra inglese in grado di vincere la coppa del mondo del 2022 (che si terra') in Qatar”. L’ultima parola spetta ai giudici. 



FIFA: SEPP BLATTER SI DIMETTE

di Matteo La Stella

Zurigo – A quattro giorni dalla quinta incoronazione, il rieletto Joseph Blatter annuncia le dimissioni da presidente della Fifa. L'elvetico 79enne, spiazza tutti, levandosi composto dal suo trono a poche ore dall'implicazione del suo braccio destro, Jérôme Valcke, nell'inchiesta americana che, come uno tsunami, si è abbattuta 6 giorni fa sul regno della Fifa. Così, in una conferenza stampa dove non erano previste domande, Sepp Blatter fa la sua mossa. "La Fifa e i suoi interessi sono ciò che più ho a cuore e che mi è più caro, per questo ho preso questa decisione. Vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato e sostenuto in modo leale e chi ha fatto così tanto per uno sport che tutti noi amiamo. Quello che mi interessa in questo momento è che quando tutto questo sarà finito, il calcio sarà il vincitore"- ha spiegato Blatter da Zurigo, sottolineando come la Federazione Internazionale del calcio mondiale -” ha bisogno di essere ricostruita dalle fondamenta”. Blatter continua parlando della sua presidenza, sulla quale dice di aver: “ Riflettuto profondamente- come anche sui- 40 anni- in cui la sua vita è stata- indissolubilmente legata alla Fifa e al grande sport del calcio”. “Ho amato la Fifa piu' di ogni altra cosa e voglio fare solo cio' che e' meglio per la Fifa e per il calcio”,così si congeda il 79enne, spinto dalla baraonda che, come un fronte temporalesco, imperversa da giorni sulla vetta del “monte Fifa”, tra tangenti, malaffare e sospetti sulle assegnazioni degli ultimi campionati mondiali di calcio: da Germania 2006, a Russia 2018 e Qatar 2022. 

Le prime reazioni sulla decisione presa a Zurigo sono quelle di Michelle Platini, il presidente dell'Uefa che aveva esortato l'elvetico a mollare la presa, ora applaude la decisione “coraggiosa” e “giusta” di Joseph Blatter. Dello stesso tenore la reazione proveniente dalla Russia, dove il Ministro dello sport locale Vitali Mutko, sostenitore dell'elvetico nell'ultima rielezione, ha definito la sua scelta inaspettata e coraggiosa. Anche la Coca Cola, partner dell'organismo calcistico si è espressa in merito alla vicenda, dipingendo la scelta di Blatter come:”un passo positivo per il bene dello sport, del calcio e dei suoi tifosi”.
Dagli USA, sulla scia del coinvolgimento per una tangente milionaria del Segretario generale Fifa Jérôme Valcke, autore secondo il New York Times del trasferimento di 10 milioni di dollari dal conto della Fifa a quello di Jack Warner per l'assegnazione dei Mondiali in Sudafrica del 2010, trapela ora la notizia che la lente di ingrandimento della giustizia a Stelle e Strisce sarebbe puntata proprio sull'operato di Joseph Blatter, testa di serie dell'organismo mondiale dal 1998.
L'elvetico pensa poi al futuro:”Adesso sono libero dai vincoli di un'elezione e potro' concentrarmi sulle profonde riforme che sono necessarie”, poiché, a suo dire, alcune federazioni che fanno capo all'organismo calcistico non sono sotto il pieno controllo dello stesso e, i membri del Comitato Esecutivo, devono diminuire di numero ed essere controllati dall'organismo centrale e non dalle confederazioni.

Seppe Blatter depone le armi, ma continuerà ad esercitare il suo mandato fino alla prossima elezione, prevista, assieme al congresso ordinario, per il 13 maggio 2016 a Città del Messico. Questo creerebbe solo inutili ritardi secondo il 79enne che esorta:”il Comitato Esecutivo ad organizzare un Congresso Straordinario per l'elezione- del suo successore- alla prima occasione. Questo dovrà essere fatto in linea con gli statuti della Fifa e dobbiamo dare il tempo sufficiente ai candidati migliori per presentarsi e per la campagna elettorale”. Dunque, secondo Domenico Scala, presidente del Comitato di Controllo e di Vigilanza, il prossimo Congresso straordinario con annessa elezione potrebbe tenersi tra dicembre 2015 e marzo 2016. Intanto, il principe giordano Ali al-Hussein, unico sfidante di Blatter delle ultime elezioni, fa sapere che riprorrà la sua candidatura. 




CINA, NAVE AFFONDATA NELLO YANGTZE: PER I DISPERSI SI TEME IL PEGGIO

di Christian Montagna

Pechino – 
Sono oltre 2.100 i militari e agenti, 1.000 i civili ed oltre 150 imbarcazioni ad essere intervenute in Cina nella tragedia del fiume Yangtze. La nave turistica 'Dongfangzhixing', lunga 76,5 metri e larga 11 ed era in grado di trasportare fino ad un massimo di 534 persone ed era in viaggio dalla citta' portuale di Nanjing, sulla costa orientale, a Chongqing quando e' affondata. Le operazioni di soccorso procedono a rilento perché ostacolate dalla poggia e dal forte vento.

Ancora tutti dispersi, pochissimi i corpi recuperati. Secondo i dati riferiti dalle autorità locali, i turisti a bordo erano e non si e' fatto in tempo a lanciare alcuna richiesta di aiuto. Ma dal traghetto giungono ancora le urla di chi è rimasto intrappolato. I giubbotti di salvataggio secondo i primi accertamenti c’erano per tutti i passeggeri.
Il presidente cinese, Xi Jinping, ha chiesto ai soccorritori tutti gli sforzi possibili per salvare il maggiore numero di passeggeri.

Sul posto sono presenti oltre mille membri della polizia armata del popolo, un corpo paramilitare cinese, che hanno a disposizione oltre quaranta gommoni gonfiabili per le operazioni di salvataggio. La nave tra l’altro è una veterana dei fiumi di proprieta' della Chongqing Eastern Shipping Corporation, che dal 1967 realizza viaggi turistici.

LA TRAGEDIA – ALLE 21.28 DI IERI

 Una tragedia sul fiume Yangtze ha sconvolto in queste ore la Cina. Siamo nella contea di Jianli, parte della regione sud-occidentale cinese dello Hubei, una nave turistica 'Dongfangzhixing' (Stella dell'Est) con 458 persone a bordo è affondata a causa di una forte tempesta. Al momento 450 sono i dispersi, solo 5 sono stati i corpi recuperati senza vita.

Si teme una ecatombe del fiume: comandante e responsabile della sala macchina sono stati arrestati dalla polizia in via del tutto preventiva ed ora, sono sottoposti ad interrogatorio. Secondo il “People’s Daily” di Pechino, “ alcuni passeggeri sono ancora vivi”. Il Premier Li Keqiang è accorso sul luogo della sciagura per coordinare le operazioni di salvataggio.

Proprio in quel tratto, il fiume profondo 15 metri avrebbe favorito l’affondamento dell’imbarcazione. La tragedia è avvenuta alle 21,28 locali (15,58 in Italia), la nave sarebbe stata colpita da un ciclone e per questo sarebbe affondata. I turisti tra i 50 e gli 80 anni sono tutti originari di Shangai; non si è riusciti a lanciare l’allarme secondo le autorità per il tempo rapido in cui si è verificato il tutto.

Solo sette persone sono riuscite a nuotare fino alla riva per avvertire le autorità e chiedere aiuto.

 




FIFA: NEI GUAI ANCHE IL BRACCIO DESTRO DI BLATTER

di Matteo La Stella

New York – La mano della giustizia a Stelle e Strisce continua a tagliare teste ai vertici della Fifa. Dopo lo scandalo che aveva pervaso nei giorni scorsi l'organo di governo calcistico internazionale, destando scalpore a pochi giorni dalle elezioni che hanno poi riconfermato l'uscente Joseph Blatter alla presidenza Fifa, il pallone della giustizia americana continua a rotolare verso l'area di rigore del numero uno elvetico, ormai vicinissimo alla sua porta. Infatti, dopo i rinvii a giudizio, e le parole taglienti pronunciate al New York Times dalla testa di serie dell'IRS Richard Weber, la giustizia USA punta dritto al braccio destro di Blatter, Jérôme Valcke. Il francese, segretario generale dell'organizzazione nonché uomo spalla del “Signor Fifa”, avrebbe giocato un ruolo fondamentale nello scambio di una tangente milionaria. L'inchiesta americana infatti, aveva già acceso i riflettori su di una “donazione” da 10 milioni di dollari fatta dal Sudafrica a favore di Jack Warner, il capo della confederazione nordamericana e di quella caraibica. Secondo gli inquirenti, la presunta tangente sarebbe servita per ottenere in cambio l'assegnazione dei Mondiali di calcio del 2010, mentre, secondo i Sudafricani, si tratterebbe di un pagamento legittimo necessario alla partenza di un progetto per lo sviluppo del calcio nella regione caraibica. A rendere possibile il trasferimento dal conto dell'organizzazione a quello di Jack Warner sarebbe stato fondamentale l'intervento di un ancora sconosciuto “alto funzionario” Fifa che, uscito dall'anonimato, prenderebbe secondo indiscrezioni raccolte dal New York Times il nome di Jérôme Valcke. Alla luce di questo, una pioggia di interrogativi si sta abbattendo sulla cima del “monte Fifa”, alimentata dal coinvolgimento del segretario che, così vicino al presidente, fa dubitare che proprio quest'ultimo fosse all'oscuro di tutto.

Ieri Valcke ha dichiarato di non aver autorizzato alcun trasferimento di denaro perchè non ne aveva le facoltà, senza però chiarire il suo coinvolgimento nell'operazione, su cui ora, sono chiamati a fare chiarezza i magistrati d'oltreoceano.
Intanto, sul sito ufficiale della Fifa fa capolino la smentita dell'organizzazione:”Né il Segretario Generale Jérme Valcke, né alcun altro membro dei vertici Fifa sono stati coinvolti nella presentazione, approvazione e attuazione di quel progetto”, si legge nella nota volta a scagionare i vertici dalle accuse mosse dal quotidiano newyorchese. "Nel 2007 il governo sudafricano, d'intesa con la Federcalcio nazionale (Safa) – continua il comunicato – ha deciso di investire 10 milioni di dollari nel "Diaspora Legacy Programme” e alla Fifa fu richiesto di prendere questi 10 milioni di dollari dal bilancio del comitato organizzatore dei Mondiali sudafricani e di destinarli ai Caraibi per un progetto finalizzato allo sviluppo del calcio. La Safa fece sapere alla Fifa che il programma "Legacy Diaspora" doveva essere gestito e attuato direttamente dal presidente della Concacaf- caraibica- che a quel tempo era il vicepresidente del Comitato Finanza e che avrebbe dovuto agire come fiduciario. I pagamenti, per un totale di 10 milioni di dollari – puntualizzano dalla Fifa – sono stati autorizzati dall'allora presidente della Commissione Finanze ed eseguiti in conformità ai regolamenti. La Fifa non ha sostenuto alcun costo a seguito della richiesta del Sudafrica perché i fondi appartenevano al comitato organizzatore".




ISIS: SPUNTA UN VIDEO DI TORTURA NEI CONFRONTI DI UN RAGAZZINO DI 14 ANNI

di Angelo Barraco

Londra – Ancora paura fanno le bandiere nere dell’Isis, fanno paura per la loro imprevedibilità e per la loro crudeltà. Di recente la loro crudeltà si è potuta vedere ancor di più attraverso un video che documenta le atrocità dei jihadisti nei territori da essi conquistati. Un video mostra un ragazzino di appena 14 anni, di origine siriana che viene pestato e torturato senza pietà. Il video è stato girato con un telefonino ed è stato pubblicato dalla BBC che, per vie trasverse, lo ha ottenuto.
 
La vittima si chiama Ahmed, appare bendata e legata e appesa ai polsi al soffitto di una stanza con i piedi che non poggiano per terra. Affianco a lui vi sono due uomini vestiti totalmente di nero e incappucciati che lo frustano violentemente. Il ragazzino è riuscito a scappare e successivamente ha raccontato a un giornalista in Turchia che è stato sottoposto anche a scariche elettriche nel momento in cui lui si metteva a gridare per invocare il nome della madre, il tutto aveva un fine, ovvero farlo confessare per aver cospirato all’eliminazione di un gruppo di loro complici. Il ragazzino scampato alla morte ha raccontato al giornalista “Ero convinto che sarei morto, che avrei lasciato dietro di me loro, i miei fratelli e i miei amici. E cosi' ho detto tutto quello che volevano”. Le torture sono durate per ben due giorni, dopo i due giorni il giovane è stato messo in prigione e condannato a morte. La sua libertà è stata resa possibile grazie ad un carceriere che si è impietosito e che gli ha permesso l’evasione. Il giovane viveva ad Al-Raqqah, città della Siria del nord-orientale diventata capitale del califfato nel 2014. In quel periodo il ragazzo fu attirato in una trappola perché volevano scoprire se fosse un pericolo o meno, due uomini si presentarono con una borsa piena di esplosivo e gle la diedero per fargli fare un attentato, il giovane stava per fare l’attentato ma fu subito arrestato. Subì numerose sevizie e dice in merito jihadisti “Quelli fanno finta di essere religiosi, ma sono solo infedeli, pPretendono di seguire le regole proprie dei musulmani, ma non lo fanno. Fumavano sempre. Anzi, picchiano le persone e le uccidono”. 



di Angelo Barraco
 
Pechino – In Cina è entrata in vigore la legge antifumo che pone il divieto di fumare in pubblico a Pechino. Con la legge entrata in vigore è vietato fumare in ristoranti, uffici, autobus, metropolitana. Questa legge è una rivoluzione per il paese poiché ogni anno muoiono 1 milione di persone a causa del fumo e vi sono circa 300 milioni di fumatori. Per tutti i trasgressori vi saranno sanzioni che vanno dai 200 yan (corrispondono a 29 euro) al fumatore, invece al proprietario del locale tocca una multa pari a 10.000 yen (pari a 1.470 euro). In Italia invece com’è la situazione sul fumo? Quali sono le leggi in atto? Analizziamole: partiamo dall’articolo base che vieta la vendita sigarette e tabacco ai minori di 16 anni che è il Regio decreto del 24 Dicembre 1934, n. 2316 – art.25. Vi è poi l’articolo 41 della Costituzione Italiana che stabilisce  limiti al commercio di prodotti che recano danno alla collettività o all'individuo. L’importanza di questi tabella e lo scopo di questi tabella è la salute dell’individuo, proprio la salute dell’individuo, il diritto alla salute è sancito nell’articolo 32 della costituzione. Anche in Italia abbiamo un articolo che vieta il fumo nei locali pubblici (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri (PDCM) del 14 dicembre 1995). Abbiamo anche un articolo a tutela dei non fumatori ovvero la sentenza della Corte Costituzionale n.399 dell’11 dicembre 1996 in cui il datore di lavoro ha obbligo di tutelare i non fumatori. Il diritto di non inalare fumo passivo viene prima del diritto di fumare. Ricordiamo che l’articolo 32 della Costituzione Italiana dice: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. La Legge 11 novembre 1975, n. 584 “Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico” dice che è vietato fumare nei seguenti posti: 
-corsie d'ospedale;
-aule delle scuole di ogni ordine e grado;
-autoveicoli di proprieta' dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone;
-metropolitane;
-sale d'attesa di stazioni ferroviarie, autofilotranviarie, portuali-marittime, aeroportuali;
-compartimenti ferroviari per non fumatori delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie date in concessione ai privati;
-compartimenti a cuccette e carrozze letto, durante il servizio di notte, se occupati da piu' di una persona;
-locali chiusi adibiti a pubblica riunione (ogni ambiente aperto al pubblico ove si eroga un servizio dell'amministrazione o per suo conto (vedi ultra, T.A.R. Lazio, sentenza n. 462/1995; direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995);
-sale chiuse di cinema e teatro;
-sale chiuse da ballo;
-sale-corse;
-sale riunioni di accademie;
-musei;
-biblioteche;
-sale di lettura aperte al pubblico;
-pinacoteche e gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico.
Ma ricordiamo la L’articolo 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Tutela della salute dei non fumatori”
La Legge dice che 1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
 b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonchè i modelli dei cartelli connessi all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell’esercizio.
 4. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Tale regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai fumatori.
5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall’articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d’intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.
7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, sono ridefinite le procedure per l’accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonchè l’individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.
 8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli tabella 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584.
10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.
I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 27,5 ad un massimo di € 275. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.



NIGERIA: AUTOCISTERNA PIOMBA SU STAZIONE BUS. DECINE I MORTI

di M. L. S.

Awla –È successo ad Onitsha, nello stato federale dell'Anambra in Nigeria: un'autocisterna deputata al trasporto del carburante ha investito una stazione dei bus all'ora di punta, spezzando la vita di decine di persone. Secondo quanto appreso, il conducente dell'autocisterna era impegnato ad affrontare una rotatoria con il carico altamente infiammabile, quando, perso il controllo del mezzo, quest'ultimo sarebbe finito proprio contro la stazione degli autobus, prendendo subito fuoco. L'incendio sarebbe stato alimentato successivamente dal carburante fuoriuscito da una dozzina di veicoli in sosta, investiti a loro volta dalle fiamme.

Le vittime, per cui sarà disposto l'esame del DNA, sono irriconoscibili poiché completamente carbonizzate. Sarebbero oltre 70 le vite spezzate dalle fiamme dell'incandescente tragedia. 




PECHINO: VIETATO FUMARE IN PUBBLICO

di Angelo Barraco
 
Pechino – In Cina è entrata in vigore la legge antifumo che pone il divieto di fumare in pubblico a Pechino. Con la legge entrata in vigore è vietato fumare in ristoranti, uffici, autobus, metropolitana. Questa legge è una rivoluzione per il paese poiché ogni anno muoiono 1 milione di persone a causa del fumo e vi sono circa 300 milioni di fumatori. Per tutti i trasgressori vi saranno sanzioni che vanno dai 200 yan (corrispondono a 29 euro) al fumatore, invece al proprietario del locale tocca una multa pari a 10.000 yen (pari a 1.470 euro). In Italia invece com’è la situazione sul fumo? Quali sono le leggi in atto? Analizziamole: partiamo dall’articolo base che vieta la vendita sigarette e tabacco ai minori di 16 anni che è il Regio decreto del 24 Dicembre 1934, n. 2316 – art.25. Vi è poi l’articolo 41 della Costituzione Italiana che stabilisce  limiti al commercio di prodotti che recano danno alla collettività o all'individuo. L’importanza di questi tabella e lo scopo di questi tabella è la salute dell’individuo, proprio la salute dell’individuo, il diritto alla salute è sancito nell’articolo 32 della costituzione. Anche in Italia abbiamo un articolo che vieta il fumo nei locali pubblici (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri (PDCM) del 14 dicembre 1995). Abbiamo anche un articolo a tutela dei non fumatori ovvero la sentenza della Corte Costituzionale n.399 dell’11 dicembre 1996 in cui il datore di lavoro ha obbligo di tutelare i non fumatori. Il diritto di non inalare fumo passivo viene prima del diritto di fumare. Ricordiamo che l’articolo 32 della Costituzione Italiana dice: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. La Legge 11 novembre 1975, n. 584 “Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico” dice che è vietato fumare nei seguenti posti: 
-corsie d'ospedale;
-aule delle scuole di ogni ordine e grado;
-autoveicoli di proprieta' dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone;
-metropolitane;
-sale d'attesa di stazioni ferroviarie, autofilotranviarie, portuali-marittime, aeroportuali;
-compartimenti ferroviari per non fumatori delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie date in concessione ai privati;
-compartimenti a cuccette e carrozze letto, durante il servizio di notte, se occupati da piu' di una persona;
-locali chiusi adibiti a pubblica riunione (ogni ambiente aperto al pubblico ove si eroga un servizio dell'amministrazione o per suo conto (vedi ultra, T.A.R. Lazio, sentenza n. 462/1995; direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995);
-sale chiuse di cinema e teatro;
-sale chiuse da ballo;
-sale-corse;
-sale riunioni di accademie;
-musei;
-biblioteche;
-sale di lettura aperte al pubblico;
-pinacoteche e gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico.
Ma ricordiamo inoltre che la Circolare del Ministero della Sanità datata 28 marzo 2001, n.4 che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 85, del 11 aprile 2001
Ecco per intero la circolare:
Il fumo di sigaretta, com'è noto dai dati riportati dalla letteratura scientifica mondiale, è causa di una molteplicità di patologie. Il tumore polmonare, ad esempio, in circa il 90% dei casi, è causato dal fumo di sigaretta. L'Organizzazione mondiale di sanità ha più volte richiamato l'attenzione dei Governi su quella che è stata definita "nuova epidemia" (90 mila morti in Italia ogni anno, 3 milioni nel mondo). Occorre da parte di tutti uno sforzo per porre rimedio ad una abitudine o, meglio, dipendenza che danneggia chi la pone in essere e chi, soprattutto, passivamente la subisce. L'ordinamento giuridico italiano contiene varie norme dirette a tutelare la salute, come sancito all'art. 32 della Costituzione, dai rischi connessi all'esposizione anche passiva al fumo, alcune delle quali, vigenti già da un ventennio, non sono adeguatamente applicate, sia per una sottovalutazione dei rischi del fumo, sia a causa di dubbi interpretativi ed applicativi. In relazione ai quesiti posti da vari soggetti interessati sull'applicazione della legge 11 novembre 1975, n. 584 e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, questo Ministero ritiene opportuno precisare quanto segue Normativa vigente in tema di limitazione e divieto di fumo nei locali aperti al pubblico Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, art. 25 "Testo unico delle leggi sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia". «…. chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni 16 è punito con la sanzione amministrativa fino a L. 40.000. È vietato ai minori degli anni 16 di fumare in luogo pubblico sotto pena della sanzione amministrativa di L. 4.000.» Legge 11 novembre 1975, n. 584 "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico". La legge persegue scopi di tutela della salute pubblica. Consapevole dei danni che alla salute può arrecare il fumo cosiddetto passivo, il legislatore ha posto un generico ed assoluto divieto di fumo nei seguenti locali: corsie d'ospedale; aule delle scuole di ogni ordine e grado; autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone; metropolitane; sale d'attesa di stazioni ferroviarie, autofilotranviarie, portuali-marittime, aeroportuali; compartimenti ferroviari per non fumatori delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie date in concessione ai privati; compartimenti a cuccette e carrozze letto, durante il servizio di notte, se occupati da più di una persona; locali chiusi adibiti a pubblica riunione (ogni ambiente aperto al pubblico ove si eroga un servizio dell'amministrazione o per suo conto (vedi ultra, T.A.R. Lazio, sentenza n. 462 del 1995; direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995); sale chiuse di cinema e teatro; sale chiuse da ballo; sale-corse; sale riunioni di accademie; musei; biblioteche; sale di lettura aperte al pubblico; pinacoteche e gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995  "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici". La direttiva è stata emanata in seguito a due pronunce dei giudici amministrativi che hanno interpretato estensivamente le norme della legge n. 584 del 1975. Essa ha quali suoi destinatari tutte le amministrazioni pubbliche. Per amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si intendono: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. La direttiva prevede che le amministrazioni pubbliche attuino il divieto di fumo comminato dalla legge n. 584 del 1975, esercitando poteri amministrativi regolamentari e disciplinari nonché poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulle aziende ed istituzioni da esse dipendenti e sulle aziende private in concessione o in appalto. La direttiva fornisce, inoltre, i seguenti criteri interpretativi per l'individuazione dei locali in cui si applica il divieto: 1. per locale aperto al pubblico si deve intendere quello in cui la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti; 2. tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla P.A. e dalle aziende pubbliche per esercizio delle
proprie funzioni istituzionali, sempre che i locali siano aperti al pubblico;
3. tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, da privati esercenti servizi pubblici, sempre che i locali
siano aperti al pubblico;
4. i luoghi indicati dall'art. 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, anche se non si tratta di "locali
aperti al pubblico" nel senso precisato dalla direttiva (es. aule scolastiche: fra le aule delle scuole di
ogni ordine e grado si intendono ricomprese anche le aule universitarie).
La direttiva precisa, inoltre, che le amministrazioni e gli enti possono comunque, in virtù della
propria autonomia regolamentare e disciplinare, estendere il divieto a luoghi diversi da quelli
previsti dalla legge n. 584 del 1975. Nei locali in cui si applica il divieto vige l'obbligo di apporre
cartelli con indicazione del divieto di fumo.
Elenco esemplificativo dei locali in cui si applica il divieto di fumo
Premesso che il divieto di fumo si applica nei luoghi nominativamente indicati nell'art. 1 della legge
n. 584 del 1975, ancorché non si tratti di locali "aperti al pubblico" nel senso di locali in cui una
generalità di amministrati e di utenti accede senza formalità e senza bisogno di particolari permessi
negli orari stabiliti, si fornisce un elenco esemplificativo dei locali che rientrano nella generica
espressione usata dalla legge n. 584 del 1975, così come interpretata dalla sentenza n. 462 del 1995
del T.A.R. del Lazio, "locali chiusi adibiti a pubblica riunione" in cui vige il divieto di fumo, allo
scopo di agevolare la corretta applicazione della normativa: 
ƒ ospedali ed altre strutture sanitarie (corsie, corridoi, stanze per l'accettazione, sale d'aspetto e
più in generale locali in cui gli utenti richiedono un servizio – pagamento ticket, richieste di
analisi, ecc…);
ƒ scuole di ogni ordine e grado, comprese le università (aule, corridoi, segreterie studenti,
biblioteche, sale di lettura, bagni, ecc…);
ƒ uffici degli enti territoriali quali regioni, province e comuni; uffici di altre amministrazioni a
livello territoriale: uffici del catasto, uffici collocamento ecc..;
ƒ uffici postali (locali di accesso agli sportelli, corridoi, ecc.);
ƒ distretti militari ed altri uffici dell'amministrazione della difesa aperti al pubblico (uffici di
certificazione, uffici informazioni e relazioni con il pubblico);
ƒ uffici I.V.A., uffici del registro;
ƒ uffici di prefetture, questure e commissariati, uffici giudiziari;
ƒ uffici delle società erogatrici di servizi pubblici (compagnie telefoniche, società erogatrici di
gas, corrente elettrica, ecc.);
ƒ banche, relativamente ai locali in cui si svolgono servizi per conto della pubblica
amministrazione (riscossione imposte e sanzioni pecuniarie, tesoreria per enti pubblici).
Competenze dei dirigenti in ordine all'applicazione del divieto di fumo
I dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio ovvero il responsabile della struttura
privata sono tenuti ad individuare, con atto formale, i locali della struttura cui sovrintendono, dove,
ai sensi dei criteri prima citati, devono essere apposti i cartelli di divieto.
Spetta ad essi, quindi, predisporre o far predisporre i cartelli di divieto completi delle indicazioni
fissate dalla direttiva:
– divieto di fumo;
– indicazione della norma che impone il divieto (legge n. 584 del 1975;)
– sanzioni applicabili;
– soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto ed accertare le infrazioni (nominativo del
funzionario/i preposto/i dal dirigente, con atto formale, alla vigilanza sul divieto di fumo nonché
all'accertamento dell'infrazione nei locali ove è posto il cartello di divieto, o, ove non si sia
proceduto a nomina specifica, il nome del dirigente responsabile della struttura pubblica ai sensi di
legge e dei regolamenti).
Spetta ai dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio, come anticipato, individuare
in ciascuna di esse, con atto formale, i funzionari incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto, di
procedere alla contestazione delle infrazioni e di verbalizzarle.
Detti funzionari, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento da parte del trasgressore,
hanno l'obbligo di fare rapporto all'autorità competente, che, come si è detto, è, nella maggior parte
dei casi, il prefetto, affinché irroghi la sanzione.
Nei locali privati, ove si svolge comunque un servizio per conto dell'amministrazione pubblica
(concessionari di pubblici servizi) i soggetti obbligati a vigilare sul rispetto del divieto e ad
accertarne la violazione sono coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni d'autorità
assicurare l'ordine all'interno dei locali. 
Nei locali privati nominativamente citati dall'art. 1 della legge n. 584 del 1975 (es. nei teatri, nei
cinema, nelle sale da ballo, ecc.) tali figure si identificano nei conduttori dei locali individuati nella
lettera b) dell'art. 1 della legge citata.
Sanzioni
La sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 della legge n. 584 del 1975 per il trasgressore è
quella del pagamento di una somma di danaro da L. 1.000 a L. 10.000.
Per effetto degli tabella 10 e 114 della legge n. 689 del 1981 le sanzioni amministrative non
possono essere inferiori quanto al minimo a L. 4.000, e quanto al massimo a L. 10.000.
Per effetto dell'art. 96 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, "Depenalizzazione dei reati
minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205",
l'art. 10 della legge n. 689 del 1981 è così modificato: «La sanzione amministrativa pecuniaria
consiste nel pagamento di una somma non inferiore a lire dodicimila e non superiore a lire
ventimilioni. … Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione
amministrativa pecuniaria non può per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo.».
L'art. 16 della legge n. 689 del 1981 ammette il pagamento in misura ridotta della sanzione se il
versamento viene effettuato entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi
è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
In forza di tale norma il trasgressore può pagare 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più
favorevole. Nel caso della sanzione relativa al divieto di fumo, per quanto detto sopra, è più
favorevole il pagamento del doppio del minimo, pari a L. 24.000.
Va precisato in proposito che ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile, per
incompatibilità, resta abrogato l'art. 8 della legge n. 584 del 1975 in quanto disciplina una materia
successivamente modificata da apposita legge, appunto la legge n. 689 del 1981 e che altre norme
dispongono il divieto di maneggiare danaro da parte dei pubblici funzionari (e quindi di riscuotere
direttamente la sanzione dal trasgressore).
Per completare il quadro sanzionatorio occorre ricordare che l'art. 7 della legge n. 584 del 1975
prevede una sanzione anche per coloro che sono tenuti a far osservare il divieto e vengono meno a
questo loro dovere; la sanzione per questi va da L. 20.000 a L. 100.000.
Applicazione della sanzione
1) Come si accerta l'infrazione.
a) Negli uffici pubblici:
il funzionario preposto alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione deve essere dotato degli
appositi moduli di contestazione. In caso di trasgressione, questi procederà a compilare il modulo e
a darne copia al trasgressore.
Trascorso inutilmente il termine per il pagamento in misura ridotta, sessanta giorni, il funzionario
che ha accertato la violazione presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o
notificazioni (ex art. 17, legge n. 689 del 1981), al prefetto (competente ex art. 9, legge n. 584 del
1975;) 
b) nei locali condotti da privati:
il responsabile della struttura, ovvero il dipendente o il collaboratore da lui incaricato richiamerà i
trasgressori all'osservanza del divieto e curerà che le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali
ed agenti competenti a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 4, lettera c)
della Dir.P.C.M. 14 dicembre 1995).
2) Come si paga la contravvenzione.
Il modulo di contestazione deve riportare le indicazioni sul pagamento della contravvenzione, ove
non sia diversamente individuato da specifiche normative regionali si applica quanto segue:
a) si può pagare direttamente al concessionario del servizio di riscossione dell'ente in cui è stata
accertata l'infrazione, compilando apposito modulo.
Il codice tributo da indicare è il 131 T, che corrisponde alla voce "sanzioni amministrative diverse
da I.V.A." (v. decreto legislativo n. 237 del 1997 e relativo allegato).
Va però inserito anche il codice "ufficio". Si tratta di un codice che ogni amministrazione pubblica
deve avere e che dovrà essere stampato sul verbale di contestazione;
b) si può delegare la propria banca al pagamento sempre utilizzando lo stesso modulo;
c) si può pagare presso gli uffici postali con bollettino di conto corrente postale intestato a Servizio
riscossione tributi – concessione di ….
Si rammenta che il funzionario che ha accertato l'infrazione non può ricevere direttamente il
pagamento dal trasgressore ai sensi delle vigenti leggi.
Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, entro trenta giorni dalla data di contestazione o
notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere
il rapporto scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i
documenti inviati e gli argomenti esposti, se ritiene fondato l'accertamento, determina con sentenza
motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento; in caso contrario emette
ordinanza motivata di archiviazione degli atti. In base alla normativa vigente, a chi è stata contestata
la violazione è data facoltà di ricorrere contro la stessa al giudice ordinario territorialmente
competente, sia nel caso in cui non abbia fatto ricorso all'autorità competente, sia qualora
quest'ultima abbia emanato l'ingiunzione di pagamento della sanzione.
3) Autorità competente a ricevere il rapporto.
Un aspetto problematico è correlato alla identificazione della autorità competente a ricevere il
rapporto sulle violazioni accertate. Ove non sia diversamente individuato da specifiche normative
regionali si applica quanto segue.
L'art. 9 della legge n. 584 del 1975, nella sua formulazione testuale, dispone che i soggetti
legittimati ad accertare le infrazioni presentino il rapporto al prefetto.
Tale disposizione, tuttavia, deve oggi essere applicata in maniera conforme ai sopravvenuti indirizzi
espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1034 del 27 ottobre 1988. 
Il giudice delle leggi ha, infatti, affermato che non spetta allo Stato indicare gli uffici competenti a
ricevere il rapporto ex legge n. 689 del 1981 quando le violazioni siano attinenti a materie di
competenza regionale.
In particolare, relativamente al divieto di fumo sui mezzi di trasporto tranviario e delle ferrovie in
concessione, nonché nei locali adibiti allo stesso servizio di trasporto, la sentenza ha precisato che,
quando l'infrazione inerisce attività affidate, a titolo proprio o di delega alle regioni, a norma
dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, la competenza a ricevere il
rapporto deve essere imputata agli organi dalle stesse individuati.
Lo stesso principio è stato affermato dalla Corte con riguardo al divieto di fumo nei locali chiusi di
cui all'art. 1 della legge n. 584 del 1975, «quando la proibizione di fumare si riferisce a luoghi,
locali o mezzi sui quali si esercita la competenza regionale (come ad esempio, le strutture del
Servizio sanitario nazionale, i musei e le biblioteche affidate alle regioni)…».
Ne consegue che il rapporto va presentato alla regione quando la violazione sia stata rilevata:
a) nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico rientranti nella competenza regionale;
b) nell'ambito di luoghi, locali o mezzi sui quali le regioni esercitano competenze proprie o
delegate;
c) nell'ambito degli uffici o delle strutture della regione o delle aziende o istituzioni da essa
dipendenti.
Il rapporto va presentato all'ufficio provinciale della M.C.T.C. competente per territorio (art. 1,
comma 1, voce Ministero dei trasporti, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 571
del 1982), quando le violazioni siano state rilevate nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico
rientranti nella competenza statale, ad esclusione delle violazioni accertate negli ambiti di
competenza delle Ferrovie dello Stato per le quali occorre aver riguardo a quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.
Il rapporto va presentato all'ufficio di sanità marittima aerea e di frontiera e all'ufficio veterinario di
confine, di porto, aeroporto e di dogana interna quando le violazioni siano state rilevate negli ambiti
di rispettiva competenza (art. 1, comma 1, voce Ministero della sanità, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 571 del 1982).
Il rapporto, infine, va presentato al prefetto in tutti i restanti casi