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Roma

CASTEL GANDOLFO: TAGLIATI COMMISSIONI E COMITATI NON PREVISTI DA LEGGI DELLO STATO

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Tempo di lettura 2 minutiColacchi, Gasperini e Moianetti hanno presentato nella mattinata di venerdì 17 luglio un'interrogazione:

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Redazione

Castel Gandolfo (RM) – Dal 1 luglio 2015 la città di Castel Gandolfo è priva delle Commissioni e dei Comitati, non previsti da leggi dello stato, che in precedenza erano stati ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali.

Le commissioni e i comitati di competenza del Consiglio comunale tagliati sono i seguenti:

Conferenza dei Capi Gruppo; Commissione Consiliare locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi della L.R.n.12/99; Commissione delegazione trattante di parte pubblica; Commissione Locale per il Paesaggio.

Per capire i motivi di questa decisione i consiglieri comunali Colacchi, Gasperini e Moianetti hanno presentato nella mattinata di venerdì 17 luglio con n. prot.11046 la seguente interrogazione:

Al Sindaco
Al Segretario Generale

Premesso che
il T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e l’art. 18 della Legge Finanziaria n. 448/2001 sanciscono l’obbligo per le AA.CC. di individuare entro il 30 giugno di ogni anno con apposito provvedimento i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenute indispensabili per il proseguimento e la realizzazione dei fini istituzionali dell’Ente;
gli enti che intendono confermare gli organismi collegiali nelle loro funzioni hanno l’onere di deliberare in merito;
Considerato
lo scopo che il legislatore intende perseguire con le disposizioni testè citate, consiste nel risparmio di spesa derivante dalla riduzione degli organismi collegiali e nel recupero di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi con l’intento di sfrondare, quanto più possibile gli organismi che appesantiscono l’azione amministrativa e la rendono farraginosa;
Preso atto che
gli organismi collegiali che non sono espressamente confermati dalla Giunta o dal Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze ai sensi dell’art. 96 del T.U. e dell’art. 18 della Legge 448/2001 s’intendono abrogati “ope legis” e cessano di espletare le proprie funzioni già dal successivo mese;
la cessazione delle funzioni di cui detto opera il trasferimento delle stesse all’ufficio amministrativo competente per materia;
Visto che
la legge stessa stabilisce quale sia la conseguenza di tale mancata individuazione, ovvero la soppressione degli organismi ritenuti implicitamente non indispensabili. Il che comporta non solo l’illegittimità dell’azione amministrativa sotto il profilo procedurale, qualora un organo soppresso ex lege svolga funzioni istruttorie nell’ambito di un procedimento, ma anche la nullità assoluta di qualsiasi atto emanato dall’organismo soppresso causata dall’inesistenza giuridica del medesimo;

I sottoscritti consiglieri comunali preso visione di quanto stabilito dall’art. 19 del Regolamento per  
 il funzionamento del Consiglio Comunale presentano la seguente

INTERROGAZIONE

•    Quali sono le motivazioni che hanno indotto il Sindaco e la Giunta a non ritenere indispensabili i comitati e le commissioni già previste negli organi collegiali come previsto dal TUEL 267/2000;
•    se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione alla mancata individuazione.
Si chiede urgente risposta scritta.

I Consiglieri comunali
Maurizio Colacchi
Paolo Gasperini
Giacomo Moianetti