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CASSINO, REGIONE GARANTISCE MAGGIORE PROTEZIONE ALLE SORGENTI DEL FIUME GARI

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Tempo di lettura 2 minutiLa Giunta ha quindi dettagliato una serie di divieti inerenti le attività che si possono svolgere nelle aree

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Redazione

La Giunta regionale ha individuato le aree di salvaguardia dell’opera di presa delle sorgenti del fiume Gari ricadenti nel comune di Cassino. Si tratta della protezione degli impianti che permettono di prelevare l’acqua dai cicli naturali, in questo caso dalle sorgenti, al fine di preservarne qualità e purezza. Nello specifico, l’esecutivo ha deliberato la delimitazione di cinque diverse aree: una zona di tutela assoluta, una zona di rispetto ristretta e, vista l’elevata vulnerabilità legata alla tipologia della captazione, anche una “zona di rispetto ristretta con particolare attenzione”, ancora: una zona di rispetto allargata e una zona di protezione (le relative cartografie sono tutte consultabili presso la Regione Lazio, Dipartimento Istituzionale e Territorio, Direzione Regionale Ambiente, Area Conservazione Qualità Ambiente).

Ad annunciarlo è stata Annalisa D’Aguanno, vicepresidente della Commissione regionale Lavoro, Politiche Sociali e Giovanili.

La Giunta ha quindi dettagliato una serie di divieti inerenti le attività che si possono svolgere nelle aree in questione. Tre le tante disposizioni, premesso che la zona di tutela assoluta deve essere acquisita dal gestore dell’acquedotto ed adibita esclusivamente alle opere di captazione, è stato disposto che la stessa, recintata, deve essere idoneamente protetta e provvista di opere di regimentazione delle acque dilavanti, rendendo interdetto l’accesso ai non autorizzati, così come è vietato il passaggio di mezzi con carichi pericolosi presso le opere di captazione; nella zona di rispetto ristretta non è consentita ulteriore edificazione e devono essere messi in sicurezza i centri di pericolo esistenti; che nelle zone di rispetto sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività: dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; aree cimiteriali; apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano; gestione dei rifiuti; stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; pozzi perdenti;

 

E’ stato inoltre sancito  <che nelle zone di rispetto non si possono insediare attività industriali e artigianali che possano interferire, anche occasionalmente, con la qualità delle acque; che la zona di protezione non interessata da insediamenti residenziali, ferma restando la destinazione urbanistica vigente, dovrà rispettare una serie di misure precauzionali da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali. Tra queste, è vietata l’apertura di cave; l’apertura di nuove discariche di qualsiasi tipo, ad esclusione di quelle di  inerti; lo scarico nel suolo di reflui e fanghi>.

 

 

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