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CANALE MONTERANO: REVOCATO L'INCARICO AL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA – EDILIZIA

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Tempo di lettura 6 minuti“Non applicava con scrupolosa puntualità” la sovraordinata disciplina del PTPR (Piano Paesaggistico Regionale – a ragion del vero solo adottato e ancora non approvato)

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Redazione

Canale Monterano (RM) – Aveva iniziato a prestare servizio solamente a marzo 2013 con decreto Sindacale 4/2013. Oggi a meno di 3 mesi con un altro decreto Sindacale (il n. 6 del 28 maggio 2013) è stato revocato l’incarico al responsabile dell’Area Urbanistica-Edilizia del Comune di Canale Monterano. Motivo della revoca ? “Non applicava con scrupolosa puntualità” la sovraordinata disciplina del PTPR (Piano Paesaggistico Regionale – a ragion del vero solo adottato e ancora non approvato) e “le vigenti deliberazioni emanate dall’Organo consiliare” ovvero le delibere di Consiglio Comunale n. 13 e 37 (le famose Variante urbanistiche) “senza una ragionevole giustificazione”.
Ci sia consentito, dichiarano i consiglieri del gruppo di minoranza di Canale Monterano – Voci di Strada, a tal riguardo ricordare il contenzioso in essere con l'area Urbanistica, con l'area Ambiente della Regione Lazio e con il Ministero dell'Ambiente, proprio sulle delibere 13 e 37. Non è una ragionevole giustificazione per non volerle applicare? Continua il consigliere Stefano Ciferri “nel Decreto Sindacale di revoca uscito proprio oggi si snocciolano una serie infinita di rimandi a sentenze del Consiglio di Stato, sentenze del TAR che dovrebbero dimostrare la validità delle delibere 13 e 37 e quindi il comportamento “ostile” del responsabile dell’Area Urbanistica. Ma leggendole nessuna è attinente alla situazione specifica di Canale. Ad esempio, la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa siciliana n. 811/12 citata nel decreto sindacale nulla dice a sostegno della legittimità di quanto previsto nelle Delibera 13 o 37. In tale sentenza si affronta infatti il tema della necessità di prevedere la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) nella fase di stesura dei piani paesaggistici, tema già affrontato è chiarito nel Lazio e quindi non in discussione.

Vale la
pena ricordare i due aspetti critici contestati alle delibere 13 e 37

1) Piano territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) e suo recepimento nei PRG dei comuni.
L’adeguamento degli strumenti urbanistici al PTPR ha senso quando questo viene approvato definitivamente e quindi perde la sua natura “precaria” ovvero suscettibile di correzioni. Ciò che la Delibera 13/2012 e la conseguente Delibera 37/2012 pretendono di fare quindi, ovvero adeguare già da adesso il PRG di Canale Monterano alle norme del PTPR (oggi solo adottato), è intempestivo ed illogico. 
Su questo argomento vi è il chiarimento contenuto nel parere dell’Area legislativa regionale del 5 gennaio 2011 (prot. N. 62969) «il vincolo imposto dal PTP o PTPR non modifica automaticamente la destinazione di zone prevista nel piano regolatore, ma impedisce l’applicazione delle norme del PRG contrastanti». L’ Art. 145, comma 3, del D. Lgs. 42/04  aggiunge e chiarisce che: “Le previsioni dei piani paesaggistici […],
sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici […]”. Ovvero per il recepimento dei piani paesaggistici la norma prevede due distinti
momenti procedurali. Il primo momento, dopo l’adozione del PTPR ma prima della sua definitiva approvazione, nel quale le norme dei piani paesaggistici pur provvisorie sono immediatamente applicabili nel senso che ogni previsioni contenuta nei PRG difforme da essi deve essere da quel momento disapplicata (ecco la cogenza e prevalenza richiamata nella sentenza TAR Lazio n. 626/2012 che si cita nel decreto di revoca del Responsabile Urbanistica). Il secondo momento procedurale che scatta a seguito della definitiva approvazione del PTPR prevede invece ai sensi e per gli effetti dell’art. 64 delle NTA del PTPR che i comuni entro due anni adeguino i propri strumenti urbanistici alle previsione del PTPR. L’art. 21 della legge regionale n. 18 del 9 dicembre 2004 disciplina le modalità di conformazione: i comuni adeguano lo strumento urbanistico alle previsioni del PTPR approvato secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia, ovvero chiaramente attraverso “varianti” cioè procedimenti partecipate. Il D.Lgs 63/2008
prevede all’art. 2 comma p)  paragrafo 9: “A far data dall’adozione del piano paesaggistico non sono consentiti sugli immobili e nelle aree di cui all’art. 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela del piano stesso. A far data dalla approvazione del piano stesso le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici (PRG)”. Ovvero è la norma che definisce due atteggiamenti procedurale diversi tra la fase di sola adozione e la fase di effettiva approvazione del Piano paesaggistico. Proprio quanto la Regione sta contestano al comune di Canale Monterano.

2) Modifica dei regimi di tutela nella  Riserva Naturale Monterano
Ecco cosa scriveva la Direzione Ambiente della Regione Lazio sul capitolo 2 della delibera 37 “La delibera 37/2012 è un atto di pianificazione comunale assolutamente inidoneo" ovvero “pretende di modificare i regimi di salvaguardia di un area protetta potere che esula dalle competenze comunali”. Ovvero a Canale Monterano ci si vanta di voler adottare con anticipo il PTPR per salvaguardare “l’integrità dei paesaggi del nostro territorio”. Però contestualmente con la delibera n. 37 si estende a quasi tutta la Riserva Monterano l’indice di edificabilità dello 0,03 mc/mq (citati nell’art. 7 comma 1 – Aree II) e ad opere fisse, fossero pure destinate al turismo. Ma questo non è quanto prevedono le norme di rango superiori del PTPR. La quasi totalità del territorio della Riserva è riconducibile infatti a due categorie di beni paesaggistici che sono paesaggio naturale art. 21 NTA e paesaggio naturale di continuità art. 23 NTA. In entrambi i tipi di paesaggio non sono consentite nuove realizzazione ma solo la manutenzione ed il recupero dell’esistente e
comunque nessun ampliamento. Si vuole recepire il PTPR prima del previsto e poi non si applicano i principi di tutela in esso contenuti. Ci sembra come minimo incongruente se non illegittimo. Il decreto
sindacale di revoca si chiude con l’affermazione “con riserva di eventuali azioni a carico del medesimo responsabile a motivo del danno economico e di immagine arrecato a questo comune.

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