Roma
BRACCIANO: GIULIANO SALA CONDANNATO A RISARCIRE CON 200MILA EURO IL COMUNE
Tempo di lettura 8 minutiUlteriore colpevole inadempimento contestato dalla Procura all'ex sindaco Sala è quello di non aver istituito lo specifico organo deputato allo svolgimento del cosiddetto controllo analogo
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9 anni faon
Red. Cronaca
Bracciano (RM) – La Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio ha condannato l'ex sindaco Pd di Bracciano Giuliano Sala al risarcimento del danno nei confronti dell’ente locale Comune di Bracciano della somma di 200 mila euro compresa rivalutazione monetaria, oltre interessi legali
I fatti: La condanna per l'ex sindaco di Bracciano nasce dall'indagine portata avanti dalla Procura contabile in merito all'enorme danno arrecato al patrimonio della società partecipata Bracciano Ambiente spa e di conseguenza al Comune di Bracciano, quest'ultimo socio unico proprietario della Bracciano Ambiente spa, da parte di amministratori e dirigenti del Comune di Bracciano e di altri enti locali limitrofi, per un danno di svariati milioni di euro che ha determinato la decozione della società partecipata ovvero l'impossibilità di quest'ultima a poter onorare regolarmente, con mezzi normali di pagamento, le obbligazioni assunte alle scadenze pattuite, provocando quindi lo stato di pre-dissesto del comune di Bracciano di recente commissariato.
Condotta omissiva gravemente colpevole dell'ex Sindaco di Bracciano Nella sentenza di condanna la Procura contabile ha evidenziato il fatto che la società Bracciano Ambiente spa essendo una società in house di diritto privato, interamente partecipata dal Comune di Bracciano, è stata considerata a tutti gli effetti come articolazione interna dello stesso ente locale il quale, in relazione alle attività gestorie svolte dalla medesima, sia per conto dello stesso ente sia per conto di altri enti locali, come pure avuto riguardo alla tutela del patrimonio di risorse pubbliche alla stessa intestato, avrebbe dovuto svolgere quella puntuale attività di controllo, conosciuta con l’espressione di “controllo analogo”, attività quest'ultima che comporta un controllo non meramente formale sulla società, limitato cioè alla nomina degli amministratori, ma sostanziale e strutturale e, quindi, indirizzato a definire congiuntamente gli obiettivi gestionali da perseguire, le scelte gestionali strategiche da adottare, la quantità e la qualità dei servizi da erogare, il tutto in regime di continuo monitoraggio da parte dell’ente locale sui risultati raggiunti e sugli equilibri di bilancio da rispettare al fine di non travolgere i vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno.
Sulla configurazione della società Bracciano Ambiente s.p.a. come società in house soggetta a forme di controllo puntuale e non diverso da quello esercitato dall’ente locale sui propri organi ed uffici, l’atto di citazione argomenta in modo alquanto esteso, richiamando in punto di diritto le conclusioni alle quali è approdata la giurisprudenza di legittimità, e in punto di fatto, i contenuti dello Statuto societario approvato nel 2004 e successivamente modificato nel 2008 e nel 2013, i verbali dei revisori dei conti dell’ente locale, nonché le indicazioni fornite a più riprese dalla stessa Sezione regionale di controllo di questa Corte nelle delibere nn. 37/2012 e 50/2013, indirizzi e valutazioni confermate, da ultimo, nella recente delibera n. 2/2015.
La presente fattispecie ha per oggetto il dissipamento della partecipazione sociale del Comune di Bracciano nella società partecipata in house Bracciano Ambiente dovuta, secondo parte attrice, alla condotta omissiva gravemente colpevole del Sindaco che, nella sua qualità di capo dei servizi comunali e rappresentante dell’ente locale nel Consiglio di amministrazione della stessa società, aveva l’obbligo di vigilare sulla gestione delle attività in generale ed, in particolare, sull’amministrazione dei beni comunali conferiti con specifico vincolo di destinazione al raggiungimento dei fini istituzionali dell’ente locale.
Tali beni, stimati nella somma di €. 2.600.000,00, conferiti alla società partecipata in data 29 dicembre 2010 e iscritti nel bilancio 2011, hanno configurato un’operazione di ricapitalizzazione del patrimonio sociale che, grazie all’apporto suindicato, ha consentito di iscrivere in bilancio una posta attiva pari a €. 3.217.113,00.
Una scelta arbitraria e disastrosa: L’operazione suindicata, però, si sarebbe rivelata una scelta arbitraria e disastrosa in quanto, al 31 dicembre 2012 il patrimonio netto era passato da €. 3.217.113,00 ad €. 1.945.704,00, con una perdita secca di €. 1.271.409,00, che la Procura ha ritenuto voce dannosa attribuita, inizialmente, al dirigente pro-tempore dell’area economico-finanziaria dell’ente locale Silla Marinella e ai membri del collegio di revisione del Comune di Bracciano Ferri Maurizio, Giulianelli Giorgio e Parroni Paola, destinatari di un primo invito a dedurre.
A seguito delle deduzioni opposte, la Procura ha ritenuto valide le giustificazioni opposte dagli invitati, giungendo alla archiviazione delle relative posizioni.
Del danno prodotto la Procura ha, allora, ritenuto responsabile il Sindaco pro-tempore Sala Giuliano, al quale è stato notificato apposito invito a dedurre cui hanno fatto seguito le deduzioni dell’interessato, le quali, però, non sono state ritenute sufficienti a superare l’addebito contestato che è così sfociato nell’atto di citazione all’esame del Collegio. Nell’atto introduttivo del giudizio, l’attore ha ritenuto che l’evento dannoso sia imputabile al Sindaco Sala che, a fronte di questa operazione di ricapitalizzazione non opportunamente seguita da una condotta degli amministratori della società finalizzata al raggiungimento di particolari obiettivi, non avrebbe intentato nei confronti di quest’ultimi la prevista azione di responsabilità volta al risarcimento dell’ingente danno prodotto, in aperto contrasto con la norma dell’articolo 2392 c.c., dimostrando, per di più, di non avere alcuna considerazione per l’utilizzo delle risorse pubbliche conferite alla società che le ha impiegate in modo del tutto arbitrario e antieconomico, anche a causa della violazione degli obblighi di vigilanza imposti al vertice dell’ente locale dalla norma dell’articolo 239, 1^ comma lettera C) del decreto legislativo n. 267/2000. L’obbligatorietà dell’azione a tutela del patrimonio sociale con la piena responsabilità del Sindaco per aver omesso, quale socio unico della società partecipata e legale rappresentante dell’ente locale, di attivare lo strumento normativo, configurerebbe circostanza aggravante per il fatto che la società Bracciano Ambiente s.p.a. è società in house: infatti, la caratteristica di questa società che consiste nell’essere interamente partecipata dall’ente locale che detiene la totalità del patrimonio sociale ha comportato che qualsiasi danno prodotto dagli amministratori nominati dal socio unico si riflette immancabilmente sul patrimonio dell’ente locale per cui, in assenza di specifico organo preposto alla cura di questo pubblico interesse, sussiste la competenza del Sindaco ad esercitare le azioni previste a tutela delle risorse pubbliche nei confronti degli amministratori sociali.
Ulteriore colpevole inadempimento contestato dalla Procura al sindaco Sala è quello di non aver istituito lo specifico organo deputato allo svolgimento del cosiddetto controllo analogo che, per quanto già detto, sarebbe destinato ad una verifica capillare delle attività poste in essere dalla società e avrebbe, quindi, evitato il dissipamento della partecipazione sociale.
Nell’atto di citazione è stata pure confutata l’eccezione di prescrizione dell’azione di responsabilità formulata dal convenuto sul presupposto che sarebbe decorso il quinquennio dall’adozione della delibera di ricapitalizzazione n. 104 del 29 dicembre 2009 rispetto alla data dell’invito a dedurre del luglio 2015, primo atto interruttivo della prescrizione; in effetti la delibera di ricapitalizzazione cui fare riferimento non sarebbe quella indicata dal convenuto, dove è stata adottata la semplice decisione di provvedere in tal senso, bensì la n. 101 del 29 dicembre 2010 nella quale la decisione è stata assunta in via definitiva con riferimento a specifici beni di proprietà comunale, il cui valore di stima è stato conosciuto solo dopo la predisposizione della perizia giurata. La Procura ha, comunque, ritenuto che l’operatività dell’intervenuta ricapitalizzazione del patrimonio sociale con le voci contabili iscritte in bilancio di esercizio dell’anno 2011 si sia realizzato soltanto a seguito della delibera dell’Assemblea straordinaria degli azionisti del 29 marzo 2011, atto notarile scritto avente rilevanza sia verso l’ente che verso i creditori della società. Trattandosi di conferimento di beni al patrimonio della società, la procedura da seguire, indicata dall’articolo 2343 c.c., dimostrerebbe l’infondatezza della tesi del convenuto e la correttezza di quella dell’attore che riconduce l’operatività del conferimento dei beni in natura alla descrizione e alla conseguente attestazione del valore di stima contenuta nella perizia giurata, valutazioni che fin tanto che decorre il termine di 180 giorni possono essere opposte, riviste e dar luogo anche ad una riduzione del capitale sociale con annullamento delle azioni che risultano scoperte, salvo il diritto del socio ad un’integrazione in denaro.
Da ultimo, la Procura, anche al fine di giustificare la richiesta di sequestro conservativo formulata contestualmente all’atto di citazione, ha rappresentato una serie di avvenimenti oggettivi e riscontri di atti giuridici a comprova della gravissima situazione in cui versa attualmente la società Bracciano Ambiente che ha indotto l’Autorità Giudiziaria penale di Civitavecchia a chiederne il fallimento. Con memoria depositata in data 1 aprile 2016, il convenuto, dopo aver brevemente riassunto la vicenda, ha nuovamente eccepito la prescrizione dell’azione di responsabilità, il cui dies a quo sarebbe da individuarsi nel dicembre 2009, quando l’ente locale, con la delibera consiliare n. 104, manifestava l’intenzione di procedere alla ricapitalizzazione della società e non quella successiva n. 101/2010 che, dopo aver effettuato la stima dei beni, dava atto dell’intervenuta ricapitalizzazione.
Nel merito, il Sala ha precisato che le due delibere con le quali si decideva di capitalizzare la società e successivamente si procedeva alla capitalizzazione con il conferimento dei beni immobili sono state assunte previa acquisizione dei pareri favorevoli del dirigente tecnico, del responsabile dell’area economico finanziaria e del collegio dei revisori dei conti :a tale delibera del Consiglio comunale risultano aver partecipato e votato con voto favorevole altri undici consiglieri ma nessuno dei soggetti indicati è stato citato dalla Procura. Inoltre, lamenta il convenuto, nessun riferimento ai presunti atti dannosi compiuti dagli amministratori della società sarebbero stati indicati dall’attore a fondamento della necessità di adozione dell’azione di responsabilità da parte del socio unico o della vigilanza sui beni comunali conferiti. In effetti, la perdita di esercizio rilevata al dicembre 2012, non sarebbe da ricollegare ad atti di mala gestio quanto alla riduzione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e all’incremento della voce di costo di bilancio “ammortamenti e svalutazione dei crediti” per circa €. 600.000,00.
Con riguardo alla contrazione dei ricavi, la stessa sarebbe giustificata sia dalla riduzione dei conferimenti in discarica sia dalla contrazione dei consumi dovuti alla crisi economica, mentre la svalutazione dei crediti che all’epoca ammontavano a circa €. 10.748.285 sono stati oggetto di prudente valutazione, tenendo conto sia di situazioni di inesigibilità già manifestate sia di inesigibilità future. In ogni caso, si è trattato di condotte legittime degli amministratori a fronte delle quali nessuna azione di responsabilità poteva e doveva essere esercitata dal socio unico. La società, peraltro, si sarebbe trovata in una situazione di grave difficoltà economica determinata proprio dalla necessità di gestire per oltre un decennio percolato esistente nei precedenti invasi gestiti dal pregresso concessionario senza ottenere il giusto riconoscimento economico dalla Regione Lazio.
Vengono, infine, citate nella memoria difensiva una serie di provvedimenti adottati dal convenuto a riprova del fatto che il medesimo non si sarebbe completamente dimenticato di vigilare sui beni comunali conferiti e a dimostrazione comunque di assenza di colpa grave nella condotta posta in essere. Alla pubblica udienza, il Pubblico Ministero ha richiamato l’atto introduttivo del giudizio, specificando che la chiamata in giudizio del convenuto nella sua qualità di Sindaco si fonda sul dovere imposto dalle norme di proteggere i beni comunali e di evitare lo sperpero delle risorse affidate per la cura dei servizi dell’ente locale.
La difesa, ribadendo la richiesta di rinvio del presente giudizio in quanto connesso all’altro discusso oggi nella stessa udienza e per il quale il Collegio ha disposto il rinvio, ha, preliminarmente, eccepito la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza del petitum, in quanto non sarebbe comprensibile se la condotta erronea del Sindaco Sala sia quella che ha determinato la capitalizzazione della società o se, invece, la mancata tutela dei beni comunali sia stata determinata dall’assenza di controllo sui medesimi affidati ad un organo che non ha correttamente svolto i compiti affidati. Nel primo caso, ha precisato che la responsabilità della capitalizzazione della società ricade sul Consiglio comunale che ha adottato la relativa delibera ma la Procura non ha ritenuto di convenire in giudizio i membri dell’organo collegiale, per cui il Sindaco, come organo esecutivo, non avrebbe potuto fare altro che dare esecuzione a tale deliberato. Nel secondo caso, invece, la mancata istituzione dellì’organo di controllo analogo rileverebbe esclusivamente per i servizi affidati dall’ente socio alla propria partecipata in house ma, nella specie, tale requisito non sussisterebbe in quanto la Bracciano Ambiente non è società in house e, comunque, i servizi di raccolta rifiuti sono stati in massima parte svolti a favore degli enti locali diversi dal Comune di Bracciano, socio unico, per cui nessun organo di controllo analogo avrebbe dovuto essere istituito.
Il convenuto ha tenuto a precisare, inoltre, che la gestione dei rifiuti, attività che ha determinato la pesante esposizione debitoria della società partecipata, era comunque un’attività da svolgere obbligatoriamente per motivi di ordine pubblico, per cui i flussi finanziari impiegati non potevano essere fonte di danno erariale, né gli amministratori della società potrebbero ritenersi responsabili per un’attività che doveva essere svolta. Inoltre, se la società è da ritenersi in house, come mai gli amministratori non sono stati citati in giudizio e poi se il danno è stato prodotto dal mancato pagamento delle fatture da parte degli enti locali conferenti, con l’attuale richiesta si duplicherebbe il danno già chiesto in refusione con il giudizio n. 74189, oggi rinviato.
In sede di replica, il Pubblico Ministero ha dedotto che l’istruttoria esitata nell’atto di citazione ha tratto origine dal parere negativo dell’organo di revisione del Comune di Bracciano e dalla delibera della Sezione regionale di controllo di questa Corte che ha ben scandito i termini della mala gestio; per quanto riguarda la mancata evocazione in giudizio del Consiglio comunale ha fatto presente che i membri dell’organo collegiale non avrebbero una cognizione tecnica della materia esprimendo solo un voto politico, affermazione che la difesa del convenuto ha respinto, riaffermando il contenuto gestionale delle delibere del Consiglio comunale che approvano il bilancio e il relativo assetto finanziario dell’ente locale.
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