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Roma

BRACCIANO, CASTEL MADAMA E GAETA FARMACIE COMUNALI: L'ASSOCIAZIONE ANTONINO CAPONNETTO SCRIVE A 5 PREFETTI

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Tempo di lettura 5 minuti"Una grossa operazione che un gruppo di persone residenti in provincia di Caserta sta tentando di fare in alcuni comuni nel Lazio"

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di Ivan Galea
Bracciano (RM)
– L'Associazione Nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie “Antonino Caponnetto” accende i fari sulla vicenda relativa la gestione delle farmacie comunali, di Bracciano, Castel Madama e Gaeta, da parte della società Laziofarma-Farmacie Pubbliche Laziale SpA.

La "Caponnetto ha infatti depositato un esposto indirizzato ai Prefetti di Roma, Napoli, Salerno, Caserta e Latina, dove si legge tra l'altro: "Nel Lazio il percorso da loro seguito è apparso palesemente illegittimo e per certi aspetti anche illecito".

L'inchiesta de L'Osservatore d'Italia, partita su segnalazione del Comitato Cittadini di Bracciano in Movimento, viene quindi sostenuta dall'Associazione Antonino Caponnetto che allega all'esposto gli tabella che abbiamo redatto sul caso. 

Nell'inchiesta portata avanti da L'Osservatore d'Italia è stato evidenziato il fatto che la scelta del socio privato, per la partecipazione all'80%  delle quote di Laziofarma-Farmacie Pubbliche Laziale SpA., è ricaduta sulla società "Servizi Farmaceutici Integrati Srl" con sede in provincia di Latina la cui totalità delle quote – 100% – risulta essere di esclusiva proprietà della società Mages Srl con sede legale a Caserta.

Nell'inchiesta è stato anche sottolineato il fatto che la "Servizi Farmaceutici Integrati Srl"  è stata costituita a luglio 2015, ovvero dopo la pubblicazione del bando, da parte del Consorzio Coifal costituito dai Comuni di Bracciano, Castel Madama e Gaeta, per la selezione del socio privato in Laziofarma-Farmacie Pubbliche Laziale SpA. In pratica le farmacie comunali dei tre comuni si apprestano ad essere gestite da una società, la Laziofarma-Farmacie Pubbliche Laziale SpA che è composta per il 20% dal Consorzio Coifal (Bracciano, Castel Madama e Gaeta) e per l'80% dalla società di Latina  "Servizi Farmaceutici Integrati Srl" che è controllata al 100% da una società di Caserta la Mages Srl.

Di seguito riportiamo il testo dell'esposto presentato dall'Associazione Nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie “Antonino Caponnetto”

Lettera dell’Associazione Caponnetto ai Prefetti di Roma, Napoli. Salerno, Caserta e Latina: chiariamo questa benedetta storia delle farmacie “comunali” con il 20% ai Comuni e l’80% ai privati possono essere definite tali?

Associazione Nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie “Antonino Caponnetto”

Al Sig. Prefetto di ROMA
Al Sig. Prefetto di NAPOLI
Al Sig. Prefetto di SALERNO
Al Sig. Prefetto di CASERTA
Al Sig. Prefetto di LATINA

Ill.issimi Prefetti,
siamo stati informati di una grossa operazione che un gruppo di persone residenti in provincia di Caserta sta tentando di fare in alcuni comuni nel Lazio (quelli di Gaeta, Castelmadama e Bracciano , il primo in provincia di Latina e gli altri due in quella di Roma) dopo averlo già fatto in Campania dove ha preso già oltre 20 farmacie comunali, con la complicità probabilmente di alcune amministrazioni comunali:

Non conosciamo l’iter seguito in Campania ma nel Lazio il percorso da loro seguito è apparso palesemente illegittimo e per certi aspetti anche illecito.

Le tre farmacie “comunali” del Lazio saranno di proprietà dei Comuni per il 20% mentre il restante 80% è di proprietà dei privati

L’operazione anomala messa in piedi con probabilmente la complicità di amministratori comunali, che appare aver assunto la connotazione di un vero e proprio business , ha formato oggetto di diversi tabella di stampa che si allegano, nonché una circostanziata denuncia alla competente Autorità Giudiziaria .
Le scelte amministrative operate dagli amministratori comunali interessati a realizzare queste forme di accordo con i privati nella gestione delle farmacie comunali appaiono , sostanzialmente finalizzate ad arrecare ingiusti vantaggi agli stessi privati e viceversa, danni economici ai Comuni i cui amministratori forniscono il proprio appoggio a queste operazioni .

Questa Associazione Antimafia, che da anni impegnata a dispiegare azioni di denuncia alle competenti Autorità con finalità di prevenzione e di contrasto ai fenomeni di illegalità nella pubblica amministrazione e di ingerenza mafiosa, ha raccolto il grido di allarme delle associazioni di categoria.
In particolare da una prima lettura dei fatti riportati negli tabella si stampa che si allegano nonché dal contenuto nella denuncia prodotta dalle Associazioni professionali di categoria, questa Associazione ha individuato diverse ipotesi di violazioni di legge.
In particolare appare emergere come mediante l’adesione a società ( si citano a titolo di esempio la CISS, e la INCO.FARMA S.P.A.) si consegna nelle mani di una società privata la gestione di un servizio pubblico che potrebbe fruttare alle casse degli enti comunali profitti economici di gran lunga superiori rispetto a quelli effettivamente percepiti.

Appare evidente, in queste operazioni la violazione di legge in quanto le farmacie comunali possono essere gestite esclusivamente secondo le modalità di cui all’art. 9 della L. 457/1968 ( come modificato dall’art. 10 della L. 362/1991) e precisamente in una delle seguenti forme :
1) In economia
2) A mezzo aziende speciali
3) A mezzo consorzi tra comuni per la gestione di farmacie di cui sono titolari gli stessi comune e i farmacisti che al momento dalla costituzione della società, prestino servizio presso le farmacie di cui l’ente abbia la titolarità.

A tanto va aggiunto che la legge ha sancito il principio inderogabile dell’ inseparabilità tra la titolarità e la gestione delle Farmacie comunali. Principio questo ribadito dalla copioso giurisprudenza della Corte dei Conti ( cfr. pareri 26/2013PAR e 657/2011/PAR) e dall’art. 11 del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 .

Sull’illiceità di forme di partecipazione minoritarie da parte dei comuni a società per azioni di farmacie comunali si è pronunciata anche la Corte dei Conti , in quanto detta anomalia determina, tra l’altro, il venir meno del controllo analogo poiché il comune partecipa con una quota marginale ( cfr.Corte dei Conti sez. di controllo Lombardia 532/2012/par.) .

La stessa Corte di Giustizia (cfr. sent. 11/01/2005, c-26/03), invero, ha sancito che la presenza nella compagine sociale, della società affidataria del servizio, di soci privati è assolutamente incompatibile con l’affidamento , poiché la partecipazione al capitale da parte di soggetti privati , anche in misura minoritaria , esclude, in ogni caso , che tale amministrazione possa esercitare su detta società un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi .

Inoltre, l’art. 9 c. 1.9, della legge 475/1968 indica espressamente quali sono le modalità attraverso le quali gestire le farmacie di cui sono titolari i Comuni. Ebbene, nessuna delle modalità indicate può ricondursi al modello della concessione a terzi , anche nei casi in cui è preceduto da una gara pubblica .

Nello speciale settore del diritto farmaceutico non esiste , infatti,alcuna norma che prevede la possibilità di separare la titolarità della gestione delle farmacie comunali , risultando unicamente regolato il mantenimento della farmacia in capo all’ente locale
Inoltre, giova evidenziare che la corte costituzionale con sentenza 275 del 24.7.2003 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge 362/1991 nella parte in cui prevede la partecipazione a società di gestione di farmacie comunali , ritenendola incompatibile con qualsiasi altra attività nel settore della produzione

In merito a questo esposto, si sottopone alla valutazione dei Sig.ri Prefetti in indirizzo la possibilità di portare in essere le iniziative ritenute opportune per prevenire la reiterazione di condotte analoghe a quelle descritte da parte di altri amministratori comunai.
Si chiede, altresì, di valutare la possibilità di avviare, nei confronti degli amministratori che hanno reso possibile l’adozione di atti amministrativi contrastanti con le norme sopra richiamate , i procedimenti amministrativi volti all’applicazione delle misure di rigore di cui all’art. 141 comma 1, lett. a) , art. 142 commi 1 e 2, art. 138 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 .

IL SEGRETARIO NAZIONALE
Dr. Elvio Di Cesare
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