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Il Biotestamento è legge: il Senato ha dato il via libera definitivo con 180 sì, 71 no e 6 astenuti. E’ un giorno storico per il Parlamento italiano che dopo anni di promesse e polemiche è riuscito a fare un primo passo avanti. Ieri l’Assemblea di Palazzo Madama aveva respinto tutte le proposte emendative: Pd e M5s compatti hanno portato avanti il provvedimento, mentre i soliti volti noti del centrodestra hanno cercato di fare resistenza. Addirittura il senatore Carlo Giovanardi è riuscito a dire l’enormità di giornata: “Eluana Englaro stava bene”.
L’Associazione – promotrice e la più attiva sostenitrice della legge sul Biotestamento Luca Coscioni ha consegnato al Presidente del Senato Grasso, martedì 5 dicembre, 27mila firme raccolte in calce all’appello di Dj Fabo per un’immediata approvazione senza modifiche della legge sul biotestamento. Queste firme si vanno a sommare alle oltre 121mila firme raccolte sotto la più generale proposta di legge popolare depositata nel settembre 2013, alle oltre 158mila sottoscrizioni dell’appello lanciato da Mina Welby, così come all’appello dei senatori a vita e a quello dei quasi 90 sindaci italiani e 2 presidenti di regione, rappresentati di circa 15 milioni di italiani.
L’articolo 1 prevede che, nel rispetto della Costituzione, nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Viene “promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informato” e “nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari”.
Per quanto riguarda i minori “il consenso è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore“.
Le disposizioni anticipate di trattamento
L’articolo 3, il più importante, prevede che “ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso Disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali”. Le Dat, sempre revocabili, risultano inoltre vincolanti per il medico e “in conseguenza di ciò – si afferma – è esente da responsabilità civile o penale“. Sempre questo articolo stabilisce le modalità di espressione della propria volontà: “Le Dat devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione“. In caso di emergenza o di urgenza, precisa inoltre il ddl, “la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni“.
“Nella relazione tra medico e paziente – si legge nell’articolo 4 – rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità”.
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