Viterbo
BASSANO ROMANO, SUL CEMENTIFICIO ”INCENERITORE” IL COMUNE INTERROGA LA REGIONE E LA PROVINCIA DI VITERBO
Tempo di lettura 4 minutiL'osservatorio nazionale amianto si oppone con fermezza alla realizzazione del cementificio
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12 anni faon
Luca Pagni
Bassano Romano (VT) – Oggi, martedì 30 aprile, alle ore 18 presso la Biblioteca Comunale di Bassano Romano (VT) è indetta una pubblica assemblea in cui verranno rese note le azioni che l'Amministrazione Comunale ha messo in atto per contrastare il progetto di realizzazione di un impianto di "recupero di rifiuti non pericolosi", presentato dalla Tuscia Prefabbricati Srl nell'ex sito industriale (colacem) di Strada della Stazione.
Giovedì 2 maggio 2013 dalle ore 15:00 alle 17:00 sempre a Bassano Romano (VT) nei locali di in via Leonardo Da Vinci 35 il battagliero imprenditore agricolo Carlo Leoni ha indetto l’ultima riunione conoscitiva con i legali dell’O.N.A.Osservatorio Nazionale Amianto, che si opporrà con ricorso al T.A.R. alla realizzazione del cementificio,che grazie al Decreto Clini potrebbe un domani diventare un inceneritore.
Come già documentato su L’osservatore laziale del 25 e 26 aprile 2013, a Bassano Romano (VT) nella zona di Loc. Stazione Scalo, c’è il rischio di un potenziale pericolo per la salute e per l'imprenditoria agricola e turistica, oltre che per le falde acquifere e per l'atmosfera, qualora fosse avvalorata la Determina regionale n. A01445 del 27/02/2013 che ha escluso il progetto di "Recupero di rifiuti non pericolosi per la produzione di manufatti edilizi in cls" presentato dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A. e S.M.I.). Il termine ultimo per opporsi alla Delibera regionale scade il prossimo 6 maggio 2013, per cui occorre fare presto e muoversi bene, come pare stiano facendo le amministrazioni comunali di Bassano Romano e di Oriolo Romano che hanno inviato alla Provincia di Viterbo una richiesta formale di coinvolgimento nell'eventuale percorso autorizzativo a cui la Provincia è chiamata oltre che all’accesso a tutti gli atti relativi al procedimento. Questo almeno da quanto ha dichiarato il Vicesindaco di Oriolo Italo Carones sul suo diario Facebook. L’Assessore all’ambiente bassanese Ugo Pierallini ha invece annunciato che l’amministrazione farà interrogazione alla REGIONE LAZIO per accedere agli atti e per contestarli sia politicamente che formalmente.
Intanto il 6 maggio 2013 si avvicina e sarà opportuno valutare la possibilità che il TAR, tenendo ben presente che la legittimazione processuale spetta oltre che agli enti pubblici, per i profili di carattere generale, anche ai privati, titolari di diritti soggettivi, per i quali solo il titolare può agire. Con questo presupposto giuridico, tutti coloro che vorranno far verificare la legittimità di queste procedure della Regione Lazio e tutelare i loro diritti individuali, potranno e dovranno agire singolarmente, in modo parallelo con il Comune di Bassano Romano che, a quanto sembra, pare voler agire per il controllo di legittimità.
Eventuali lesioni ambientali potrebbero determinare oltre al pregiudizio per la salute e la salubrità della vita, da vantarsi come DIRITTO A VIVERE IN UN AMBIENTE SANO EVITANDO IMMISSIONI MOLESTE (Art. 8 C.E.D.U.), oltre ad una svalutazione delle attività agricole ed imprenditoriali e delle proprietà immobiliari.
La faccenda più preoccupante è che l’azienda proponente ha omesso di indicare che il codice CER 19 01 indica “Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti” e che lo specifico 19 01 11* indica “ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose”
La stessa azienda proponente ha omesso di indicare che il codice CER 10 01 indica “Rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici” e che lo specifico 10 01 01 indica “Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)”
I rifiuti contrassegnati nell’elenco con un asterisco “*” sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l’articolo 1, paragrafo 5.
Ai fini della presente decisione per “sostanza pericolosa” si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche; per “metallo pesante” si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come pericolose.
Molte le sentenze a sostegno del ricorso al TAR in materia di inquinamento:
Già nel 2006 la Corte Europea ha confermato il DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE contro le IMMISSIONI INQUINANTI DA STABILIMENTO INDUSTRIALE situato vicino ad abitazioni AUTORIZZATO DALLA REGIONE LAZIO.
La salute (bene tutelato dagli artt. 32 Cost. e 2059 c.c.) va intesa come stato di benessere psicofisico la cui lesione viene determinata da ogni immissione idonea a provocare stress, esasperazione e tensione psicologica anche a rescindere dalla prova dell'esistenza di patologie (sentenza del Tribunale di Mantova del 5 novembre 2004).
Per aversi inquinamento atmosferico è sufficiente che l'alterazione dell'atmosfera incida negativamente sui beni naturali o anche semplicemente sull'uso di essi mentre NON E’ necessario il pericolo di danno alla salute dell'uomo per la presenza di sostanze inquinanti o tossiche o nocive (Cassazione penale sez. III, 11 dicembre 1991. Il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203")
Quindi può costituire molestia anche il semplice arrecare alle persone generalizzata preoccupazione ed allarme circa eventuali danni alla salute da esposizione a emissioni atmosferiche inquinanti (Cass. del 7 aprile 1994, n. 6598). Le emissioni odorifere moleste alle persone possono integrare, con gli altri presupposti di legge, il reato di cui all’art. 674 del codice penale.
Forte è il rischio di lesione dell’ambiente e della salute pubblica, beni e diritti fondamentali, rispetto ai quali deve essere in ogni caso rispettato il principio di precauzione (art. 191 TFUE).
La determina della Regione Lazio n. A01445 del 27.02.2013 ha escluso il progetto di “Recupero di rifiuti non pericolosi per la produzione di manufatti edilizi in cls” dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, sul presupposto che detti rifiuti non sarebbero pericolosi, mentre invece si ritiene che dovendo l’impianto lavorare anche con sostanze pericolose, la valutazione di impatto ambientale sia doverosa e necessaria, quantomeno sotto il profilo dell’applicazione del principio di precauzione.
L’Osservatorio Nazionale Amianto, Associazione, ha ricevuto diverse segnalazioni da cittadini, i quali chiedono una attenzione su questi problemi, e non escludono di dover ricorrere al TAR, peraltro avendo conferito mandato al Presidente Nazionale l’Avv. Ezio Bonanni, e all’Avv. Barbara Costa, al fine di chiedere tutela nei modi e termini di legge, ai sensi di quanto stabilisce l’art. 8 Cedu e di cui agli artt. 32 e 41, II comma, della Costituzione e ogni altra norma applicabile.
LEGGI ANCHE:
EDIZIONE "VIRTUAL PAPER" DE L'OSSERVATORE LAZIALE DEL 25 APRILE 2013 PAGINA 3
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