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di Francesco Tagliente
Riecco l’arresto in flagranza differita. Finalmente gli operatori di polizia possono disporre nuovamente di uno strumento ritenuto molto importante per la gestione delle manifestazioni. Tra le principali novità contenute nella legge 18 aprile 2017 n. 48 di conversione del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città c’è la reintroduzione dell’istituto dell'arresto in flagranza differita (per i soli reati in cui l'arresto è obbligatorio) se il reato con violenze alla persone o alle cose avvenga durante o in occasione di manifestazioni pubbliche e sia ripreso da telecamere e in immagini fotografiche.
Uno strumento giuridico ritenuto molto importante per gli operatori di polizia perché rispondente alle esigenze di garanzia del cittadino.
Per la complessità del contesto ambientale in cui è chiamata a operare la polizia giudiziaria, a volte, un provvedimento restrittivo obbligatorio nella flagranza, potrebbe provocare reazioni da parte degli arrestati che potrebbero coinvolgere, anche con conseguenze gravi, persone estranee ai fatti violenti.
La legge 18 aprile 2017 n. 48 sulla sicurezza delle città, attribuisce più poteri, e conseguenti responsabilità, ai sindaci per la sicurezza nelle città.
La reintroduzione della possibilità di arresto ritardato in "flagranza differita" in caso di reati con violenze alla persone o alle cose durante o in occasione di manifestazioni pubbliche, con previsione di arresto obbligatorio, escludendo la possibilità di avvalersi degli elementi oggettivi e lasciando la possibilità di arresto esclusivamente nelle ipotesi che l’autore del reato sia ripreso da telecamere e in immagini fotografiche, richiede in impegno dei sindaci con spese per videosorveglianza – come previsto dall’art 5 co. 2-ter della legge n.48/2017- anche fuori dal patto di stabilità.
Saluto con estremo favore la reintroduzione di questo importante strumento giuridico di governo delle manifestazioni, che si ricollega a un mio punto fermo della strategia per la gestione dell’ordine pubblico, riassumibile – come ho più volte sostenuto -nella espressione: “Meglio l’inchiostro del manganello”.
Ed è proprio con questa convinzione che, nel 2001, promossi una circolare che il Capo della Polizia inviò a tutte le questure, per limitare ai casi di estrema ratio l’uso dei lacrimogeni e degli sfollagente nei servizi di ordine pubblico.
Con lo stesso spirito, insieme con Roberto Massucci, Giulio Cazzella e Antonino Bella tentammo di far introdurre l’arresto in flagranza differita nel nostro ordinamento con il d.l. 20 agosto 2001, n 336 poi soppresso in sede di conversione della legge n.337/2001
Convinti della necessità per ridurre le occasioni di scontri di piazza e di poter intervenire senza creare pregiudizi per le persone perbene, insistemmo poi a riproporlo con il dl 24 febbraio 2003 n 28. Finalmente fu accolto dalla legge di conversione 24 aprile 2003 n. 88 anche se transitorio fino al 30 giugno 2005. Prorogato più volte, l’ultima possibilità di procedere all’arresto in flagranza differita fu estesa fino al 2016. Dopo un anno eccolo reintrodotto con la legge n.48 del 2017.
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