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Roma

ARICCIA ELEZIONI, DI FELICE: "LE INTERROGAZIONI DEL PD RIPRENDONO IN MODO PEDISSEQUO UNO SCRITTO DI CHIARO TENORE PARTIGIANO"

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Tempo di lettura 7 minutiLo scarto tra Di Felice e Cianfanelli fu di soli 32 voti….

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[ALLEGATO A] 

[ALLEGATO B] 

[ALLEGATO C] 

[ALLEGATO D] 

[ALLEGATO E] 

[ALLEGATO F] 

[ALLEGATO G] 

 

 

Redazione

 

Puntuale la replica Roberto Di Felice alle interrogazioni presentate dagli onorevoli Enrico Gasbarra, Paolo Gentiloni, Roberto Morassut, Renzo Carella, Michele Pompeo Meta, Walter Tocci, Jean-Léonard Touadi, Antonio Rugghia e Stefano Pedica.

 

Ecco i fatti: ci sono state tre interrogazioni presentate dai deputati Carella, Gasbarra, Morassut, Meta, Tocci, Gentiloni,Touadi, Rugghia sulla vicenda del Tar Lazio che di fatto ha annullato le operazioni elettorali di Ariccia "chiedendo al Ministro dell’Interno se è a conoscenza dei fatti esposti e, se confermati, con quali provvedimenti di competenza intenda intervenire per impedire che irregolarità come quella esposta nell’interrogazione possano determinare l’annullamento delle elezioni in spregio della volontà popolare".

 

A questi signori ha inteso rispondere l'ex candidato sindaco con il Terzo Polo (leader di Patto Sociale per Ariccia) Roberto Di Felice che non è stato eletto sindaco per una manciata di voti rispetto all'esponente di centrosinistra Emilio Cianfanelli.

ECCO LA LETTERA DI DI FELICE

"Agli Onorevoli Enrico Gasbarra, Paolo Gentiloni, Roberto Morassut, Renzo Carella, Michele Pompeo Meta, Walter Tocci, Jean-Léonard Touadi, Antonio Rugghia e Stefano Pedica

Agli illustri Onorevoli indicati in epigrafe invio alcuni documenti, dopo aver letto, essendo presenti in Internet, tre interrogazioni parlamentari, quasi identiche, presentate, tra le altre, sia alla Camera dei Deputati dagli Onorevoli del P.D. e indirizzata al Ministro dell’Interno ma anche al Senato della Repubblica dall’Onorevole dell’I.d.V. e rivolta ai Ministri dell’Interno e della Giustizia, entrambe riguardanti il caso dell’annullamento delle operazioni elettorali nel Comune di Ariccia, che hanno condotto al commissariamento prefettizio dell’amministrazione comunale.

Noto che le interrogazioni riprendono in modo pedissequo uno scritto di chiaro tenore partigiano, recentemente diffuso tra gli adepti dell’ex sindaco, e alcune considerazioni, prive di pregio giuridico ma anch’esse ovviamente partigiane, contenute in una memoria depositata al Consiglio di Stato da un avvocato che assiste alcuni membri della parte politica dell’ex sindaco, dal che consegue l’ipotesi, coltivata da molti cittadini ma che io mi rifiuto di accettare, che Voi, difensori dell’indipendenza della Magistratura quando subisce gli attacchi dei berlusconiani e attenti lettori degli atti normativi che producete per governare il vivere associato di noi umili cittadini, addirittura non abbiate letto oppure abbiate letto frettolosamente oppure abbiate conosciuto soltanto de relato le due sentenze del T.A.R. per il Lazio sul caso in questione e le ordinanze collegiali del Consiglio di Stato di respingimento delle istanze cautelari.

Contrariamente a quanto si asserisce nelle Vostre interrogazioni, i motivi posti a fondamento dei ricorsi non riguardano soltanto “due irregolarità formali” (espressione ripresa dall’interrogazione a firma plurima), ma sono molteplici: scomparsa di schede elettorali; accompagnamento al voto di persone prive del prescritto certificato medico o di più persone, in una nota casa di riposo, da parte dello stesso soggetto, tutto ciò in contrasto con la legge; nomina nebulosa di un presidente di un ufficio elettorale sezionale in sostituzione di quello rinunciatario; un facsimile all’interno di un’urna considerato un voto espresso (e che fine ha fatto la scheda elettorale vera?); una scheda elettorale portata via da un’elettrice ignota senza essere fermata dal presidente dell’ufficio elettorale di quella sezione (e che fine ha fatto anche questa scheda?); voti regolarmente espressi ma non assegnati a me, candidato alla carica di sindaco, in sezioni i cui presidenti, subentrati a quelli designati dalla Corte di Appello che avevano poi rinunciato all’incarico, non furono scelti ovviamente da me: uno era stato addirittura, qualche anno fa, un consigliere comunale della coalizione dell’ex sindaco.

Se considero che lo scarto tra me, che sicuramente non avevo simpatizzanti tra i sostituti alle presidenze degli uffici elettorali sezionali, e l’ex sindaco fu di soli 32 voti, Vi lascio immaginare, qualora vi sia stato tra i due un danneggiato, chi possa essere stato.

Parlino, ora, le sentenze del T.A.R. (v. allegati A e B): «Tutto ciò posto e considerato, il ricorso va quindi accolto con il conseguente annullamento delle operazioni elettorali, con assorbimento delle censure non specificamente esaminate», il che chiaramente significa che le altre nostre numerose censure non sono state trattate, non perché ritenute infondate, ma perché i giudici hanno ritenuto addirittura superfluo affrontarle al fine della decisione, per ragioni di economia giuridica e procedimentale. Queste censure sono state tutte riproposte nelle nostre memorie difensive presentate al Consiglio di Stato. Poi, venga letto quest’altro passo delle sentenze: «Detto annullamento ha effetto … a prescindere da ulteriori possibili considerazioni in ordine al carattere sintomatico del disordine delle operazioni elettorali …». Infine, si ponga mente al seguente passo delle ordinanze collegiali del Consiglio di Stato (v. allegato C: una delle ordinanze), riferito alle parti soccombenti nel giudizio di primo grado: «Considerato che il ricorso non appare assistito da elementi di fumus idonei a superare le perspicue argomentazioni sviluppate dal primo giudice nella gravata sentenza».

A leggere attentamente la sentenza del T.A.R. e quella del Consiglio di Stato relative all’annullamento delle operazioni elettorali nel Comune di Vallerano, secondo il metro di giudizio che avete manifestato nelle Vostre interrogazioni dovreste considerare, per coerenza nella Vostra attività di valutazione, “irregolarità formale” anche il motivo di ricorso che ha portato a tale annullamento e ritenerlo “un pericoloso precedente in una materia, quale quella elettorale, di fondamentale importanza per la vita democratica del Paese” (parole riprese dalle due interrogazioni), ma – pronto a correggermi se sono in errore – non mi risulta che abbiate presentato, per difendere la vita democratica del Paese, alcuna interrogazione al Ministro dell’Interno o al Ministro della Giustizia su sentenze favorevoli al candidato a sindaco della Vostra parte politica.

È facile immaginare chi sia il petitore – absit iniuria verbis – delle Vostre interrogazioni: è quella persona che, a causa della sua inclinazione a denigrare l’avversario politico, ha già incontrato il rigore della giustizia, risultando condannato in via definitiva dalla Corte Suprema di Cassazione per diffamazione aggravata, come dimostra la sentenza (v. allegato D) che Vi invio pensando di rendere un utile servigio a coloro che giustamente e orgogliosamente si presentano come difensori della giustizia, della democrazia e della volontà popolare.

Altrettanto facile è immaginare lo scopo del petitore – absit iterum iniuria verbis – delle Vostre interrogazioni. Ferma nella mia mente la credenza nella Vostra perfetta buona fede, lo scopo è suggestionare il collegio giudicante del Consiglio di Stato nell’imminenza della pronuncia, attraverso la Vostra autorevole funzione pubblica le cui azioni hanno un notevole e immediato risalto mediatico.

È la stessa tattica usata nell’imminenza delle pronunce del T.A.R., quando ben oltre sei mesi dopo la presentazione dei nostri ricorsi e, quindi, con inspiegabile ritardo che dovrebbe orientare nel verso giusto la magistratura penale, la segretaria generale del Comune di Ariccia, il cui coniuge era stato candidato in una delle liste della coalizione dell’ex sindaco nelle elezioni comunali del 2006, presentò – è proprio difficile credere senza intesa con quest’ultimo – alla Stazione dei Carabinieri di Ariccia un esposto-denuncia fuorviante, che fece scaturire alcune perquisizioni nelle abitazioni di due avversari dell’ex sindaco, tra cui la mia, per rinvenire il (mai esistito) secondo originale dell’atto di designazione del sostituto di un presidente rinunciatario di un ufficio elettorale sezionale.

La segretaria comunale non precisò infatti, nell’esposto-denuncia, che il secondo originale di ogni atto di sostituzione non era mai esistito. In verità, di ogni atto di sostituzione – tra l’altro nullo (non è, Onorevoli interroganti, una “irregolarità formale”!) perché solo il sindaco, e non una semplice dipendente comunale, poteva sottoscriverlo (v. art. 20, comma 5, del d.P.R. n. 570 del 1960) – restava agli atti del Comune di Ariccia solo una copia fotostatica, che non ha alcun valore legale. Dunque, ammesso e non concesso che fosse stato formato l’atto di nomina, che sopra ho definito nebulosa, del presidente di un determinato ufficio elettorale sezionale in sostituzione di quello rinunciatario, l’unico originale di esso poteva essere solo nelle mani del sostituto e non in quelle di altri soggetti.

Riesce proprio difficile credere che la segretaria comunale, che, per disposizione dello statuto comunale, presiede l’ufficio elettorale comunale e, dunque, è la sola responsabile di esso, e l’ex sindaco, politico di lunghissimo corso, non conoscessero la norma, vecchia di oltre 50 anni, che attribuisce il potere di delegare il sostituto del presidente rinunciatario di un ufficio elettorale sezionale esclusivamente al sindaco, quale ufficiale di Governo e non quale organo dell’amministrazione comunale (per questo la dipendente comunale non poteva firmare nessun atto di sostituzione per conto del sindaco; infatti, appartiene all’amministrazione comunale, diversa da quella statale alla quale appartiene invece il sindaco quale ufficiale di Governo: trattasi, perciò, di un caso di incompetenza assoluta, Onorevoli interroganti).

Ciò ha fatto maturare in molti cittadini l’ipotesi, a cui non voglio credere, che, con un risultato elettorale diverso, la nullità di questi atti avrebbe potuto essere fatta valere contro la mia coalizione. 

Le perquisizioni ebbero ovviamente esito negativo, ma la notizia fu sfruttata largamente dall’ex sindaco per tentare di darle, quella volta infruttuosamente, l’effetto suggestionante di cui ho parlato sopra. 

Oltre alle irregolarità all’interno di diverse sezioni elettorali, avvennero anche “stranezze” (l’espressione è mia) fuori. Vale la pena raccontarne una, non smentibile dall’ex sindaco: il sig. P. I., che il gruppo dell’ex sindaco – non io, che non pronuncio mai accuse se non riesco a documentarle inoppugnabilmente – ha additato sempre come il demonio per le sue pulsioni affaristiche, da candidato a sindaco per il P.d.L. fino a qualche giorno prima della presentazione delle liste divenne un grandissimo sponsor dell’ex sindaco.

Per quanto espresso, a me, umile cittadino che si domanda incerto se le Vostre interrogazioni abbiano contribuito a rafforzare la fiducia nella politica e nelle istituzioni in genere, sia consentito di dire – se le Vostre alte autorità non considerano un delitto di lesa maestà questa mia riflessione – che sarebbe stato più opportuno, soprattutto in un tempo in cui la credibilità dei partiti e dei loro rappresentanti è in crollo verticale, imitare lo stile del Ministro dell’Interno, a cui Vi siete rivolti, dimostrato pronunciando le seguenti parole riguardo alla sentenza definitiva sul caso G8 di Genova: «La sentenza della Cassazione va rispettata come tutte le decisioni della Magistratura».

Io finora questo rispetto l’ho sempre osservato e sono rimasto sempre silente anche quando magistrati, che hanno una concezione della tutela del bene, costituzionalmente protetto, della reputazione altrui lontanissima dai canoni fissati, con orientamento consolidato, dalla Corte Suprema di Cassazione, hanno chiesto, con apodittiche se non fantasiose argomentazioni, l’archiviazione di mie querele per espressioni diffamatorie che ho ricevuto da seguaci dell’ex sindaco e dallo stesso e che, in casi identici o analoghi o addirittura meno gravi, in moltissime altre sedi giudiziarie d’Italia sono sfociate in condanne per i diffamatori.

Per concludere, i cittadini più sospettosi congetturano che l’ex sindaco tema che la sua lontananza definitiva dal potere possa portare alla scoperta di fatti addirittura più gravi di quelli che abbiamo denunciato recentemente con manifesti, rimasti privi di risposta:

1) uso per scopi privati di un’autovettura comunale da parte un dipendente comunale, che ha un ruolo molto rilevante nel P.D. locale ed è il braccio destro dell’ex sindaco (v. allegato E);

2) affidamento illecito del servizio di mensa scolastica a una cooperativa sociale il cui coordinatore è il fratello della segretaria particolare dell’ex sindaco, quando era sindaco (v. allegato F);

3) omessa chiusura, per lunghi anni, del centro ippico gestito da due figli dell’ex sindaco, in quanto privo dell’autorizzazione sanitaria (allegato G).

 Questa digressione finale, può forse aiutarVi a comprendere il grande successo elettorale delle mie due liste civiche i cui sostenitori sono per oltre il sessanta per cento elettori di sinistra.

 AssicurandoVi che sarà data ampia pubblicità al Vostro encomiabile operato, Vi prego di apprezzare il mio deferente saluto.

 

                                                                                                                                                                                                                                   Roberto Di Felice"