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Limitare il novero dei soggetti a cui è consentito svolgere il servizio di taxi e di NCC ai titolari di licenze e autorizzazioni rilasciate dal comune capoluogo di Regione, nonché dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale i porti e gli aeroporti ricadono, rappresenta un vincolo eccessivamente restrittivo, a svantaggio dei titolari di licenze taxi e autorizzazioni NCC di altri comuni, in specie qualora svolgano servizio di accompagnamento di passeggeri in partenza
di Cinzia Marchegiani
REGIONE LAZIO- L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inviato una segnalazione alla Regione Lazio, e precisamente al Presidente Nicola Zingaretti, riguardante alcuni profili restrittivi della concorrenza relativi alle norme che disciplinano l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e le norme concernenti il ruolo dei conducenti. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva ricevuto una segnalazione in merito alle distorsioni della concorrenza discendenti dalla legge della Regione Lazio n. 58 del 26 ottobre 1993. Già all’indomani dell’approvazione delle modifiche alla legge regionale Lazio n. 58/93, ad opera della legge regionale Lazio n. 7/051, l’Autorità invitava codesta Regione a riesaminare la previsione per cui “il prelevamento dell’utente e l’inizio del servizio avvengano esclusivamente nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione” (art. 5, legge regionale n. 58/93) evidenziando come la limitazione dell’esercizio dell’attività di NCC al territorio del Comune autorizzante e la conseguente preclusione dell’area territoriale del Comune di Roma da parte degli esercenti l’attività di NCC autorizzati da altri Comuni non fosse giustificata sotto il profilo concorrenziale. Più di recente, con segnalazione del 4 agosto 2012, l’Autorità ha evidenziato le distorsioni della concorrenza riconducibili alle norme della suddetta legge regionale che prevedono come requisito indispensabile per lo svolgimento dell’attività di autotrasporto pubblico non di linea l’iscrizione ad un ruolo provinciale e il relativo obbligo di cancellazione dal ruolo provinciale di provenienza in caso di trasferimento ad altro ruolo (tabella 16 e 22 della legge regionale n. 58/93).
Considerazioni analoghe devono essere svolte con riferimento al citato art. 5-bis della medesima legge che incide significativamente sul livello di concorrenza caratterizzante i collegamenti con i porti e gli aeroporti mediante autotrasporto pubblico non di linea. Limitare il novero dei soggetti a cui è consentito svolgere il servizio di taxi e di NCC ai titolari di licenze e autorizzazioni rilasciate dal comune capoluogo di Regione, nonché dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale i porti e gli aeroporti ricadono, rappresenta un vincolo eccessivamente restrittivo, a svantaggio dei titolari di licenze taxi e autorizzazioni NCC di altri comuni, in specie qualora svolgano servizio di accompagnamento di passeggeri in partenza. Per l’Antitrust, tali limitazioni non appaiono, peraltro, né funzionali né proporzionali alle eventuali esigenze dei comuni e non sono compatibili con i principi comunitari di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi sanciti dagli tabella 56 e 49 del TFUE. La previsione di vincoli o di oneri di natura territoriale – come quelli in questione – si pone infatti in contrasto con i richiamati principi del diritto comunitario che ostano, all'applicazione di una normativa nazionale per effetto della quale la prestazione di servizi nello Stato membro diventa più difficile della prestazione di servizi all'interno dell'Unione europea. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, infatti, le citate norme del Trattato impongono l’abolizione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi: devono essere considerate come tali tutte le misure che vietano, ostacolano o comunque rendono meno attraente l'esercizio di tali libertà.
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Per questi motivi, l’Antitrust, nelle vesti del Presidente Giovanni Pitruzzella, ha auspicato che tali considerazioni possano costituire la base per un riesame complessivo della materia da parte della Regione Lazio.
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