Anguillara Sabazia, retribuzione segretario comunale: pubblicazione ex art. 8 Legge 47/1948
ANGUILLARA SABAZIA (RM) – Di seguito la nota di rettifica ex art. 8 Legge 47/1948 del segretario comunale di Anguillara Sabazia dr.ssa Alessandra Giovinazzo tramite l’Avvocato Alessandra Petti
“Scrivo in nome e per conto della Dott.ssa Alessandra Giovinazzo la quale sottoscrive per ratifica la presente, a seguito della pubblicazione in data 17 gennaio u.s. sul sito del Vostro quotidiano “Osservatore Italia” di un articolo dal titolo “Anguillara Sabazia, Manciuria Ufficio condono e autorizzazione paesistica torni a funzionare. Ecco l’En plein dell’inettitudine grillina“.
L’articolo che ha ad oggetto un commento del presidente di AnguillaraSvolta, Sergio Manciuria, sulla amministrazione del Comune di Anguillara riporta la seguente notizia: “La missione da parte della sindaca Anselmo di lasciare nel caos e degrado la nostra città sembra ad un passo dalla realizzazione – conferma il Presidente – ma noi ci ribelliamo e diciamo basta a queste politiche di profanazione delle più elementari norme di civiltà e senso civico. Se la priorità della “diversamente amministrazione” è aumentare del. 50% la retribuzione di godimento del segretario comunale piuttosto che destinare queste somme ai servizi sociali vuol dire che non c’è rispetto per i deboli e chi è in difficoltà economica”.
Il passaggio relativo alla pretesa ingiustizia e/ o illegittimità dell’attribuzione economica e la sua connessione con la destinazione più opportuna degli stessi fondi ai servizi sociali ed alla difesa dei diritti dei più deboli, legata alla frase precedente, infatti è priva di fondamento e non rispetta la verità obiettiva dei fatti andando a ledere l’immagine personale e professionale, l’onore e la reputazione della mia Cliente.
Infatti:
1) Non è vero l’applicazione dell’aumento stipendiale quantificato nel 50% di una voce indennitaria legata all’attribuzione di funzioni aggiuntive sia effettuata in violazione di norme e senso civico. Infatti tale aumento è regolato dall’art. 41 del CCNL dei Segretari Comunali del16 maggio 2001 e disciplinata dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 22.12.2003. Esso pertanto è stato attribuito in applicazione della legge ed è erogato a fronte dell’attribuzione, da ultimo, delle seguenti ulteriori funzioni:
• Soggetto con il potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 l 1990 e ss.mm.ii;
• Presidente della delegazione trattante di parte pubblica; coordinatore dei responsabili di area;
• Presidenza e coordinamento conferenza dei responsabili di area;
• Responsabilità
dell’istruttoria delle deliberazioni di carattere organizzativo generale dell’ente nonché responsabilità dei relativi atti esectttivi delle stesse deliberazioni;
•
Attuazione mobilità interna;
• Responsabilità dell’istruttoria e dell’attività esecutiva
di altri provvedimenti amministrativi;
• Partecipazione alle sedute di organi diversi dal Consiglio e dalla Giunta su richiesta del Sindaco o degli Assessori;
• Assistenza e collaborazione, nel contenzioso dell’ente, con i legali esterni, su richiesta del Sindaco;
• Cura dell’attività regolamentare dell’ente;
2) Non è vero che tale retribuzione a fronte di funzioni aggiuntive sia facoltativa. Infatti, come sopra chiarito, l’aumento predetto deriva da uno specifico assetto normativo ed è obbligatorio e pienamente legale.
3) Non è vero che queste somme si sarebbero potuto destinare ai servizi sociali. Infatti la voce di spesa relativa alle retribuzioni del personale e quella relativa ai servizi sociali sono separate, autonome ed inconfondibili voci di bilancio.
Dott.ssa Alessandra Giovinazzo – Avv. Alessandra Petti“