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Redazione
Lazio – La Regione Lazio si aggiudica la prima manche del contenzioso attivato dai Commissari dei parchi rimossi dal presidente Zingaretti sulla base della deliberazione di Giunta del 31.7.2013. I commissari destituiti, tra cui Giovanni Vassallo dei Lucretili e Sandro Grassi della Riserva del Navegna per la provincia di Rieti, presentarono ricorso al tribunale amministrativo sostenendo l’illegittimità del provvedimento.
Il Tar pronunciandosi il 19 settembre ha rigettato l’istanza di sospensiva non limitandosi alla semplice valutazione dei presupposti per la concessione della tutela cautelare ma entrando nel merito della questione di fatto fissa i paletti per la successiva discussione.
Il Giudice amministrativo scrive infatti che – ferma restando l’esigenza (ed il dovere dell’Amministrazione regionale) di procedere tempestivamente alla nomina dei componenti degli organi istituzionali degli Enti regionali (ex art. 55, co. 3, dello Statuto regionale) -, appare applicabile anche ai Commissari straordinari (che nel periodo di svolgimento dell’incarico sostituiscono gli ‘organi istituzionali’) la disciplina contenuta nell’art. 55 (Enti pubblici dipendenti), comma 4, dello Statuto regionale, il quale stabilisce che “I componenti degli organi istituzionali decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio, salvo conferma con le stesse modalità previste per la nomina.”;
Essendo il parere del giudice cosi chiaro e perentorio pare difficile che in sede di dibattimento possa tornare sui suoi passi; soprattutto appare auspicabile che i commissari ancora in carica e che non hanno avuto la conferma, sentano il dovere istituzionale di rimettere immediatamente il mandato nella mani del presidente.
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