Roma
FEMMINICIDIO E STALKING, DECRETO LEGGE: TUTTO QUELLO CHE SI DEVE SAPERE
Tempo di lettura 3 minutiIl provvedimento si compone di 13 tabella suddivisi in quattro Capi
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11 anni faon
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ggiardino
Redazione
Femminicidio – Il Consiglio dei Ministri, ha approvato, su proposta dei Ministri dell’interno Angelino Alfano, del lavoro e politiche sociali, Enrico Giovannini e della giustizia, Annamaria Cancellieri, un decreto legge che sulla scia di precedenti esperienze legislative che nel corso della XVI legislatura hanno dato vita ad interventi di variegata natura e finalità, e tuttavia connotati dalla unitaria esigenza di porre mano alle più evidenti necessità di prevenzione e contrasto di fenomeni delinquenziali divenuti particolarmente acuti, reca un “pacchetto” di misure urgenti che mirano ad affrontare, da diverse angolature, una serie di problematiche riguardanti la pubblica sicurezza in una chiave di difesa dei soggetti più deboli ed esposti.
Il provvedimento, che si compone di 13 tabella suddivisi in quattro Capi, reca misure che si muovono lungo le seguenti direttrici:
Prevenzione e contrasto alla violenza in genere
Sulla base delle indicazioni provenienti dalla Convenzione del Consiglio d’Europa, fatta ad Istanbul l’11 maggio 2011, concernente la lotta contro la violenza contro le donne e in ambito domestico di Istanbul, recentemente ratificata dal Parlamento, il decreto mira a rendere più incisivi gli strumenti della repressione penale dei fenomeni di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e di atti persecutori (stalking).
Vengono quindi inasprite le pene quando:
Un secondo gruppo di interventi riguarda il delitto di stalking:
Sono previste poi una serie di norme riguardanti i maltrattamenti in famiglia:
Infine, è stabilito che i reati di maltrattamenti ai danni di familiari o conviventi e di stalking sono inseriti tra i delitti per i quali la vittima è ammessa al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito. Ciò al fine di dare, su questo punto, compiuta attuazione alla Convenzione di Istanbul, recentemente ratificata, che impegna gli Stati firmatari a garantire alle vittime della violenza domestica il diritto all’assistenza legale gratuita.
Sempre in attuazione della Convenzione di Istanbul, si prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione (Tutela vittime straniere di violenza domestica, concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari come già previsto dall’articolo 18 del TU per le vittime di tratta);
Infine, a completare il pacchetto, si è provveduto a varare un nuovo piano straordinario di protezione delle vittime di violenza sessuale e di genere che prevede azioni di intervento multidisciplinari, a carattere trasversale, per prevenire il fenomeno, potenziare i centri antiviolenza e i servizi di assistenza, formare gli operatori;
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