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Redazione
Viterbo – In vista dello svolgimento delle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio p.v., la Prefettura di Viterbo precisa che le giunte municipali da martedi’ 22 a giovedi’ 24 gennaio 2013 dovranno stabilire e delimitare gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppipolitici che partecipano con liste di candidati. Coloro che intendono “fiancheggiare” una di queste liste devono far pervenire ai comuni, entro il 21 gennaio 2013, richiesta di concessione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale.
Da venerdì 25 gennaio p.v. ha inizio il divieto di alcune forme di propaganda, quali il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, con esclusione delle insegne delle sedi dei partiti, e la propaganda luminosa mobile.
Nel medesimo periodo, e quindi da venerdi’ 25 gennaio, la propaganda elettorale fonica su mezzi mobili e’ subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di piu’ comuni di questa provincia, da parte del prefetto di viterbo.
Dalla stessa data del 25 gennaio sono accordate a ciascuna lista tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale. Sul sito www.poste.it saranno consultabili le istruzioni delle poste italiane s.p.a. ai propri uffici e le modalita’ da osservare per usufruire di tali agevolazioni.
Inoltre, a partire da sabato 9 febbraioe sino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.
E’ invece ammessa la propaganda figurativa trasportata su mezzi mobili, anche laddove gli stessi siano adibiti al trasporto di persone, sempreche’ i mezzi siano itineranti.
Si precisa, altresì, che laddove i veicoli recanti propaganda sostino in aree private, ancorché di pertinenza, e siano comunque visibili dalla pubblica strada, il divieto sancito dall’art. 6 della l. 4.4.1956, n. 212, vige ugualmente e l’organo verbalizzante ordinerà la rimessa in pristino della situazione per riportarla a norma.
Dal giorno antecedente la votazione, e quindi da sabato 23 febbraio e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.
Nei giorni destinati alla votazione e’ vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali.
E’ consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
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