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Roma

CANALE MONTERANO, I VERDI TIRANO DRITTO: CHE IL COMUNE ANNULLI SUBITO LA DELIBERA DEL 9 AGOSTO 2012"

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Tempo di lettura 11 minutiBonelli: "il Sindaco non riesce a smontare le contestazioni sollevate e la butta come si suol dire ‘in caciara'"

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La petizione promossa da L'osservatore laziale "VIVA LA RISERVA NATURALE DI CANALE MONTERANO" ha superato le 600 firme. Un numero importante che sintetizza, grazie alla presenza e disponibilità dei cittadini, una forte volontà di opporsi a quella che definiamo una errata applicazione del Piano Casa rispetto ad un'ambiente naturale protetto che non può e non deve essere oggetto di cementificazione. La petizione sarà inviata oltre che al sindaco di Canale Monterano e ai gruppi Consiliari anche a tutte le Autorità sovracomunali preposte. Un sentito ringraziamento a tutti. Siamo positivi e certi che il nostro contributo servirà a rafforzare il NO della Regione alla delibera comunale del 9 agosto 2012.

[ELENCO DEI 629 FIRMATARI DELLA PETIZIONE "VIVA LA RISERVA NATURALE DI CANALE MONTERANO"]

 

Redazione

Il Sindaco di Canale Monterano con nota dell’11 ottobre 2012 risponde alla richiesta di revoca in autotutela della delibera 37/2012 avanzata dal Capogruppo dei Verdi in Consiglio Regionale Angelo Bonelli.  “In sostanza, il Sindaco, non riesce a smontare le contestazioni sollevate e la butta come si suol dire ‘in caciara’. – Dichiara Angelo Bonelli –  Messo alle strette – prosegue il Capogruppo dei Verdi in Regione – da puntuali osservazioni, che di fatto, dimostrano l’illegittimità della delibera almeno nella parte in cui investe la Riserva Naturale Monterano. Il primo cittadino di Canale non trova argomenti tecnico-giuridici per controbattere le obiezioni del consigliere Bonelli. Addirittura, il Sindaco nella nota dell’11 ottobre scorso, si vanta di avere approvato la delibera 13 del 2012 (propedeutica alla delibera 37/2012) con la quale l’Amministrazione Comunale ha variato e conformato il proprio strumento urbanistico al PTPR Piano Territoriale Paesistico Regionale, definita dalla Direzione Urbanistica della Regione Lazio, priva di ogni valore giuridico in quanto in grave contrasto con la legislazione urbanistica.” Giovedì 18 ottobre è partita una seconda lettera al Sindaco, al Consiglio Comunale, alle Direzioni Ambiente e Urbanistica della Regione Lazio, ai Ministeri dell’Ambiente a dei Beni Culturali e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, con la quale il Capogruppo dei Verdi Angelo Bonelli rinnova la richiesta all’Amministrazione di Canale Monterano di agire in autotutela e procedere all’annullamento della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 9 agosto 2012.

Ecco il testo della lettera:

Al Sindaco del Comune di Canale Monterano
Sig. Angelo Stefani

Al Presidente ed ai Componenti
del Consiglio Comunale di Canale Monterano

Al Segretario Generale del Comune di Canale Monterano
Piazza del Campo 9 – 00060 Canale Monterano (RM)
Fax 06/9962637

Alla Riserva Naturale Regionale Monterano
Direttore: Francesco Maria Mantero
Piazza del Campo 9, 00060 Canale Monterano
Fax 06/9964566

E p.c.                 Ministero dell’Ambiente, del Territorio e del Mare
Direzione generale per la Protezione della Natura e del Mare
Direttore: Dott. Renato Grimaldi
Via Cristoforo Colombo, n. 44   00147 – Roma
Fax 06/57223470

Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Capo Ufficio Legislativo
Cons. Paolo Carpentieri
Via del Collegio Romano 27   00186  Roma
Fax 06/6723.2290

Alla Regione Lazio
Direttore della Direzione Regionale Ambiente
Dottor Giuseppe Tanzi
Viale del Tintoretto, 432 – 00142
Fax: 06/510779293

Alla Provincia di Roma
Dipartimento V – Risorse agricole ed ambientali
Serv. I – Ambiente (aree protette – parchi regionali)
Arch. Rosanna Cazzella
Via Tiburtina 691  – 00159  Roma
Fax: 06/67663196

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica Regione Lazio
Direttore: Arch. Demetrio Carini
Via del Giorgione, 129 – 00147  Roma
Fax: 06/51688859

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica Regione Lazio
Dirigente Area Urbanistica e Copianificazione comunale
Roma Capitale e provincia
Via del Giorgione, 129 – 00147 Roma
Fax: 06/51688859

All’Area Vigilanza Urbanistica – Edilizia e Lotta all'abusivismo
della Regione Lazio
Dirigente Dott.ssa Patrizia Colletta
Via del Giorgione, 129 – 00147  Roma
Fax: 06/51685814

Alla Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Civitavecchia
Via Terme di Traiano  00053 – Civitavecchia

Oggetto:. Deliberazione del Consiglio Comunale di Canale Monterano n. 37 del 9 agosto 2012, concernente: “Introduzione della pratica della perequazione urbanistica e del trasferimento delle volumetrie graficizzate del sistema dei paesaggi agrari di cui alla Delibera Consiliare n. 13/2012, Individuazione delle zone A e B, già area II, disciplina dell’art. 7 della L.R. 79/1988 e dell’ambito ove trova applicazione l’art. 2, comma 2 della L.R. n. 102011, recepimento delle tav. TP 2 e TP2.1 della Rete Ecologica Provinciale (REP) e del PTPG”.
Nota del 11 novembre 2012, prot. 7815 del Sindaco del Comune di Canale Monterano.

Egregio signor Sindaco,
La ringrazio della Sua tempestiva risposta del 11 novembre 2012, prot. 7815 (Allegato1), anche se, voglio subito chiarire, che non mi soffermerò su inutili polemiche politiche. Infatti, come Ella avrà notato, la nota trasmessa dal sottoscritto il 28 settembre 2012 prot. 16026 contiene quattro contestazione tecnico-giuridiche concernenti l’applicazione e l’interpretazione di leggi nazionali e regionali contenute nel Capitolo 2 (Riserva parziale naturale Monterano, l.r.79/1988) della delibera in oggetto.
Mi preme innanzitutto sottolineare alla Sua attenzione, che, le deduzioni esposte nella nota dell’11 novembre scorso, relative ai quattro punti contenuti nell’Istanza di riesame in autotutela, paiono, per usare le Sue parole, “non essere minimamente pertinenti, come si dimostra nel prosieguo”, ma, sul punto ci torno dopo avere affrontato come Lei stesso chiede, le problematiche contenute nella Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 26/03/2012 avente ad oggetto: “Variante al Prg. Modifica delle discipline edilizie ed urbanistiche al fine di conformarle alle norme di PTPR, pubblicato sul Bur Lazio il 14 febbraio 2008, vigente in regime di salvaguardia. Presa d’atto. Introduzione del principio liberistico di cui all’art. 3 e successivi della legge 148/2011 e del sistema della semplificazione introdotte dalla legge 106/2011.”
L’area Urbanistica e Copianificazione Comunale Roma Capitale e Provincia della Regione Lazio, in merito alla suddetta Delibera 13/2012 con nota del 22 agosto 2012 prot. 326662 (Allegato 2), ha sollevato una serie di violazioni, contestando all’Amministrazione Comunale che la delibera appare una procedura di variante ai sensi della legge 1150/1942 la quale necessità tra le altre cose, della pubblicità degli atti, mentre la delibera entra immediatamente in vigore. L’Area Urbanistica chiude la nota affermando: “… la deliberazione comunale è viziata nell’applicazione delle procedure edilizie ed urbanistiche le quali non tengono conto dei vincoli paesaggistici e delle più elementari normative nazionali e regionali. Da quanto sopra si restituisce all’Amministrazione Comunale la D.C.C. 13/2012 e la si invita a revocarla.”
A tali gravissime contestazioni l’Amministrazione di Canale Monterano ha risposto con la lettera dell’11 settembre 2012 prot. 6559 (Allegato 3), respingendo le puntuali osservazioni dell’Area della Direzione Urbanistica, e continuando ad ignorare il fatto, che, il PTPR è stato solo adottato ed ad oggi è in regime provvisorio di salvaguardia. Inoltre, leggendo attentamente la nota, ed in particolare la giurisprudenza da Lei richiamata per sostenere la tesi della sovraordinata e cogenza disciplina del PTPR nella sua interezza, mi duole, riprendere, anche in questo caso le Sue parole: “non essere minimamente pertinente, come si dimostra nel prosieguo”, infatti, la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1366 del 3 marzo 2011 citata, non è applicabile al caso di specie, tanto è vero che è riferita al P.P.R. Piano Paesistico Regionale della Regione Sardegna definitivamente approvato dalla Giunta regionale. Per di più, la sentenza del Tar Lazio n. 624 del 1 agosto 2012 abbondantemente richiamata nella nota, si riferisce addirittura all’adozione di un PTP Piano Territoriale Paesistico Sub-ambito 14, Cassino, Gaeta, Ponza avvenuta con D.G.R. del Lazio n. 2281 del 28 aprile 1987, NON all’adozione del PTPR Piano Territoriale Paesistico Regionale del Lazio, dunque totalmente inconferente.
Trovo alquanto singolare, leggere nella summenzionata nota, la richiesta rivolta all’Area regionale della Direzione Urbanistica, di una puntuale censura ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della legge 148/2011 che dispone: “Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti
al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed e' permesso tutto ciò che non e' espressamente vietato dalla legge”, infatti, dalla lettura della nota dell’area Urbanistica e Copianificazione della Regione Lazio, si evincono chiaramente le violazioni in materia di tutela del paesaggio e dei beni culturali (Dlgs 42/2004, L.R. 24/1998) e di partecipazione alla pianificazione territoriale (L.1150/42, L.R. 38/1999).
Chiarito ciò, sulla legittimità della D.C.C. 13/2012 basta leggere la nota del 10 ottobre 2012 prot. 434559 della Direzione Urbanistica Ufficio Staf Tecnico-Amministrativo di supporto e controllo di Gestione della Regione Lazio (Allegato 4) con la quale il Direttore ribadisce che la D.C.C. 13/2012 è priva di ogni valore giuridico in quanto in grave contrasto con la legislazione urbanistica, e per questo motivo, invierà all’Avvocatura regionale ai fini dell’impugnazione presso le sedi competenti, gli eventuali atti ad essa consequenziali.
In conclusione, per rispondere alla Sua precisa domanda su quanti Comuni del Lazio hanno variato e conformato il proprio strumento urbanistico al PTPR con le modalità ed i tempi adottate da codesta Amministrazione Comunale, non posso che rispondere: speriamo nessun altro!

Prima di entrare nel merito delle deduzioni contenute nella nota del’11 novembre scorso, mi corre l’obbligo di chiederLe il significato di una frase contenuta nella relazione introduttiva della DCC 37/2012 precisamente a pagina 3: “Ricorda che è di questi giorni la legge regionale che ha quasi azzerato le ZPS ed afferma che non si capisce per quale motivo i proprietari delle aree site nella zona “B” dovrebbero vedere cancellati i loro diritti basilari”.
Francamente, Signor Sindaco mi stupisce leggere in una delibera comunale un’affermazione così indecifrabile quanto falsa (quando è stata approvata e che numero dovrebbe avere la presunta legge regionale?), che può portare i cittadini a comportamenti sanzionabili anche penalmente, in quanto il territorio del Comune di Canale Monterano è ricompreso nella Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT6030005 “Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate” e quindi sottoposto a specifiche misure di tutela individuate a livello comunitario, nazionale e regionale
Le ricordo che il DPR 8 settembre 1997 n. 357 stabilisce che l’autorità competente al rilascio dell’approvazione definitiva del piano o dell’intervento (salvo i casi previsti dalla DGR 4 agosto 2006, n.534 Definizione degli interventi non soggetti alla procedura di valutazione di Incidenza) da realizzare nei SIC, ZSC o nelle ZPS (Rete Natura 2000), acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza. La valutazione di incidenza costituisce requisito di efficacia del titolo abilitativo, e in mancanza della quale risultano applicabili le sanzione di cui all’articolo 44 del DPR 380/2001, (Cfr. Cassazione Penale, Sez. III°, del 9 marzo 2011, n. 9308).

Passiamo ora all’esame delle deduzioni, divise in quattro punti:
1.    Lei sostiene che:
a)    La l.r. 12/2012 non è sconosciuta, ma nel testo della delibera al Cap. 2 non riporta il testo completo e aggiornato della l.r. 21 /2009 (piano casa) come modificato dalla l.r. 12/2012 ;
b)    La Riserva parziale naturale Monterano non è interessata dal trasferimento di volumetrie, ma richiama illegittimamente, come dimostrato nella precedente nota del 29 settembre scorso: l’art. 3 comma 1 lettera e) della l.r. 36/2002, per ciò che riguarda : la realizzazione di strutture ricettive e pararicettive; e l’art. 2 comma 8 della l.r. 14/2011: Nelle strutture ricettive all’aria aperta collocate nei territori ricadenti nelle aree naturali protette di cui alla l.r. 29/1997 e successive modifiche, nelle more dell’approvazione del piano e del regolamento di cui agli tabella 26 e 27 della stessa, sono consentiti gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) del d.p.r. 380/2001.

2.    Lei richiama la prima Circolare regionale illustrativa della l.r. 21/2009 Primi indirizzi e direttive per la piena ed uniforme applicazione degli tabella 2, 3, e 6 della predetta l.r. che al punto 4.3 tratta la fattispecie giuridica relativa alle aree naturali protette prive, come la Riserva di Monterano del Piano di Assetto e del Regolamento: Anche in questo caso il richiamo è inconferente visto che la Circolare interpretativa è un atto che si risolve in un mero ausilio interpretativo e non esplica alcun effetto vincolante non solo per il giudice penale, ma anche per gli stessi destinatari poiché non può porsi in contrasto con l’evidenza del dato normativo (Cfr. Cassazione SS. UU. Civili n. 23031 del 2 novembre 2007; Cassazione Penale, Sez. III, del 17 maggio 2011, n. 19330), in questo caso la l.r. 79/1988 e la L. 394/1991.

3.    Lei sostiene che: L’indice di edificabilità della 0,03 presuppone il rilascio del titolo edificatorio. La precarietà temporale non si coniuga con l’indice di edificabilità che trova applicazione nel solo contesto giuridico sotteso al permesso di costruire, non rilasciabile né a termine né a condizione. Piuttosto e più coerentemente il concetto di precario è riferito alle tecniche costruttive; in altri termini, in detti siti, comunque sensibili e tutelati, non potranno ipotizzarsi costruzioni in cemento armato, in acciaio, ecc. 
Anche in questo caso la deduzione non coglie nel segno, infatti, l'indice di edificabilità fondiaria dello 0,03 mc/mq, è come dispone la l.r. 79/1988 riferito espressamente alla realizzazione di manufatti tecnici in precario relativi ad attività agricole, silvo – culturali, zootecnici e turistici – sportivi, inerenti la organizzazione e la gestione della riserva. Il legislatore regionale nel definire tali manufatti “precari” li ha volutamente sottratti al regime concessorio (permesso di costruire), per di più, ne ha stabilito l’indice di edificabilità massimo, al fine di limitare gli effetti sul territorio. Sul punto, la giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione penale ed il Consiglio di Stato hanno statuito che: La natura precaria di una costruzione non dipende dalla natura dei materiali adottati o dalle caratteristiche costruttive, ma dalla stabilità dell’insediamento indicativa dell’impegno effettivo e durevole del territorio (Cfr. Corte Cass. Penale, Sez. III, del 23 gennaio 2012 n. 2693, Sez. III, del 16/01/2012, n. 1191; Sez. III, del 07/02/2008, n. 12428; Cons. Stato, Sez. VI, 16 febbraio 2011, n. 986; Cons. Stato, Sez. V, 12 dicembre 2009, n. 7789; Cons. Stato, Sez. V, 24 febbraio 2003, n. 986; Cons. Stato, Sez.V, 24 febbraio 1996, n. 226).

4.    In riferimento alla problematica sollevata dal punto 4 cioè: il ruolo predominante e strategico attribuito ai piani paesaggistici regionali, di cui all’art. 145 (Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione) del D.lgs n. 42 del 2004, Lei sostiene che si offre esaustiva risposta all’8° capoverso del Capitolo 2 della DCC 37/2012, ma la deduzione non attiene all’argomento, pertanto resta si ribadisce quanto statuito dal Consiglio di Stato Sezione VI, con le sentenze del 14 giugno 2012, n. 3515, 3516, 3517 e 3518:
La prevalenza del Piano paesaggistico è quindi attinente solo agli aspetti delle altre disposizioni prima indicate relativi alla mera tutela del paesaggio. In relazione ai Piani dei Parchi, che tutelano un sistema di valori complesso, identificato, in base all’art. 12, comma 1, della l. n. 394/1991, come modificato dall'art. 2, della l. n. 426/1998, nella “tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici, tradizionali”, detta prevalenza è quindi da ritenersi relativa solo agli aspetti paesaggistici, sicché ben può affermarsi che la disciplina più restrittiva rispetto al Piano paesaggistico stabilita per determinate aree sia volta a tutelare quegli ulteriori valori che il Piano dei Parchi pure tutela e non violi quindi il principio di prevalenza sopra evidenziato.” (…)

Alla luce di quanto suesposto,

Si rinnova la richiesta al Consiglio Comunale e l’Amministrazione di Canale Monterano di agire in autotutela e procedere al riesame della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 9 agosto 2012, e per l’effetto annullarla in quanto le disposizioni contenute nel Capitolo 2 (Riserva parziale naturale Monterano, l.r. n. 79/1988) sono illegittime per tutte le ragioni sopra illustrate, annullando altresì ogni atto ulteriore, connesso e consequenziale.
Con l’avviso che in mancanza lo scrivente adotterà ogni forma di tutela dei diritti propri e della cittadinanza, e adirà l’Autorità Giudiziaria al fine di ottenere l’annullamento di tutti gli atti ulteriori connessi e consequenziali.

Cordiali saluti
Angelo Bonelli

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