Roma
CANALE MONTERANO, DELIBERE "FAI DA TE": LA REGIONE POTREBBE CONTESTARE AL COMUNE ANCHE LA DELIBERA DEL 9 AGOSTO
Tempo di lettura 5 minutiL'attenta analisi dei fatti di Daniele Natili
Published
12 anni faon
"La Regione ha considerato “priva di valore giuridico” la Delibera n. 13 del 26 marzo, annunciando all’Ufficio Tecnico del Comune di Canale Monterano di voler impugnare gli eventuali atti amministrativi ad essa consequenziali. La ferma presa di posizione da parte della Regione Lazio dovrebbe riflettersi pure sulla successiva Delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 9 agosto scorso, che riguarda direttamente la Riserva Naturale Regionale “Monterano”. Trattandosi anche in questo caso di una deliberazione immediatamente esecutiva, essa potrebbe andare incontro ad analoghe obiezioni di illegittimità procedimentale."
Redazione
Riceviamo e pubblichiamo da Daniele Natili una nota in merito alla lettera della Regione Lazio, Ufficio di Staff Tecnico-Amministrativo di Supporto e Controllo di Gestione, all’Ufficio Tecnico del Comune di Canale Monterano, prot. n. 434559 del 10 ottobre 2012.
La lettera in questione è la risposta dell’Ufficio regionale citato a quanto scritto dal Comune di Canale Monterano (Ufficio Comunale per l’Edilizia e l’Urbanistica, prot. 6559 del 11/09/2012) all’Assessorato Regionale all’Urbanistica e all’Area Urbanistica e Copianificazione della Regione Lazio (fra gli altri), in merito alla Delibera comunale n. 13 del 26 marzo 2012. Lo scorso 11 settembre, infatti, il Comune di Canale Monterano contestava i rilievi con i quali la Regione, alcuni giorni prima (il 4 settembre 2012), aveva avanzato la richiesta che la Delibera n. 13 del 26 marzo venisse revocata.La Delibera del 26 marzo introduceva procedimenti semplificati in materia urbanistica, sulla base di un principio liberistico – per cui sarebbe consentito tutto quello che dalla legge non risulta vietato – nell’ottica, tuttavia, di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTPR (Piano Territoriale Paesistico Regionale). La richiesta regionale di revoca di tale deliberazione si basa su di un argomento pregiudiziale: il Comune – diceva nella sostanza la comunicazione regionale del 4 settembre – avrebbe dovuto adottare il procedimento di Variante o Piano Regolatore Generale (PRG). Ora, dopo la replica inviata a settembre dall’Ufficio Comunale per l’Edilizia e l’Urbanistica, la Regione stessa fa pervenire all’Ufficio Tecnico comunale di Canale una seconda comunicazione, di cui mi preme evidenziare alcuni punti essenziali.In questo ulteriore documento regionale viene, in primo luogo, precisato che l’adeguamento al PTPR avviene con un provvedimento comunale (la Delibera n. 13) definito intempestivo, nel senso che, essendo il PTPR ancora in fase di definitiva approvazione, Canale Monterano recepirebbe nel proprio strumento urbanistico mere disposizioni transitorie (di salvaguardia) e non il PTPR nel suo testo definitivo: ciò comporterebbe, secondo gli organi regionali, una contraddizione con il principio di economicità dell’azione amministrativa. Avendo prematuramente adeguato lo strumento urbanistico comunale, l’Amministrazione locale si esporrebbe al rischio di dover reiterare la propria azione, per conformarsi al PTPR nella sua versione definitiva. Si tratterebbe, insomma, di uno spreco di attività amministrativa. I comuni sono, infatti, tenuti a tale attività di adeguamento solo entro i due anni dalla definitiva approvazione del PTPR. La Regione, poi, torna ad insistere sulla necessità che simili provvedimenti rivestano la forma procedimentale della Variante o del PRG. Ciò viene giustificato con due argomenti principali. Il primo è il principio di legalità. Il principio di legalità va inteso, da un lato, nel senso della prevalenza delle norme di legge sugli atti amministrativi: qualsiasi provvedimento della Pubblica Amministrazione (P.A.) contrasti con una norma di legge è illegittimo e passibile di nullità o annullamento. Dall’altro, va inteso come principio di tipicità dei provvedimenti imperativi della P.A.: ogni esercizio di potere da parte della P.A. deve trovare giustificazione e previsione in una specifica norma di legge. Si tratta della garanzia fondamentale dello Stato di Diritto. Ogni cittadino ha nella legge – ossia nella volontà popolare – il criterio per individuare se, e in che misura, debba sottostare ad un potere esercitato nei suoi confronti. Ciascuno di noi è tenuto a conformarsi esclusivamente a quegli atti autoritativi che siano previsti dalla legge. Ora, secondo la Regione, la Delibera comunale n. 13 avrebbe il contenuto tipico di uno strumento urbanistico ordinario; e, allora, essa si sarebbe potuta adottare solo nel rispetto delle norme sul procedimento di formazione degli strumenti urbanistici (il Comune avrebbe così violato il principio di prevalenza delle norme di legge); oppure, ammesso che il potere esercitato dal Comune sia di natura diversa da quello che richiede la forma della Variante o del PRG, tale potere non troverebbe corrispondenza in alcuna disposizione di legge che lo giustifichi (ad essere violato sarebbe allora il principio di tipicità dei provvedimenti). Di qui, in ogni caso, l’asserita violazione del principio di legalità. Il secondo argomento utilizzato dalla Regione attiene al ruolo di garanzia che il procedimento di Variante o PRG svolge nei confronti dei privati cittadini e delle persone giuridiche pubbliche o private. Infatti, la Regione Lazio ritiene che, adottando un provveddimento immediamente esecutivo (come la Delibera n. 13), invece che il più complesso procedimento previsto in materia urbanistica, il Consiglio Comunale avrebbe privato tutti i soggetti coinvolti della possibilità, loro legalmente riconosciuta, di partecipare alle scelte riguardanti la gestione del territorio. In definitiva, la Regione ha accusato il Comune di un ingiusto “fai da te”, che violerebbe le prerogative in tema di pianificazione urbanistica legalmente spettanti ad altri enti ed ai singoli cittadini.La Regione ha, pertanto, considerato “priva di valore giuridico” la Delibera n. 13 del 26 marzo, annunciando all’Ufficio Tecnico del Comune di Canale Monterano di voler impugnare gli eventuali atti amministrativi ad essa consequenziali. La ferma presa di posizione da parte della Regione Lazio dovrebbe, a mio parere, riflettersi pure sulla successiva Delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 9 agosto scorso, che riguarda direttamente la Riserva Naturale Regionale “Monterano”. Trattandosi anche in questo caso di una deliberazione immediatamente esecutiva, essa potrebbe andare incontro ad analoghe obiezioni di illegittimità procedimentale.
ARTICOLI PRECEDENTI:
CANALE MONTERANO, LA REGIONE FA TREMARE LA GIUNTA STEFANI
25/09/2012 CANALE MONTERANO, L'OSSERVATORE LAZIALE INVITA TUTTI I CITTADINI DEL LAZIO A FIRMARE LA PETIZIONE
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