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Redazione Lazio

TUTELA DEI MINORI: IL SENATORE CARDIELLO TENTA UN NUOVO DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA DI SOPPRESSIONE DEI TRIBUNALI PER I MINORENNI

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Dopo il tentativo del ministro della Giustizia Castelli (2003), fallito a seguito della strenua opposizione della sinistra e delle camere minorili (e non solo…), si affaccia in Parlamento un DDL che, da titolo, promette bene: "S.2844 – Disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonchè disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello e di uffici specializzati delle procure della Repubblica presso i tribunali". Sotto accusa il rito, del tutto antidemocratico e risalente al periodo fascista, proprio dei giudici minorili, i quali possono usare procedure arbitrarie in nome di una sempre più fumosa tutela dei monori. Termine quanto mai vago, utilizzato strumentalmente e spesso senza alcun raziocinio, in grado di distruggere intere famiglie grazie al "braccio armato" dei Servizi Sociali. Un sistema che, coadiuvato dagli assistenti sociali, gode di larga impunità per glòi infiniti errori e soprusi che, grazie al web e ai social network, stanno venendo velocemente alla luce negli utlimi anni. E così, il senatore Franco Cardiello propone una riforma che, oltre a chiedere l’istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori al posto del tribunale dei minorenni, prende di mira proprio i servizi sociali e i c.d. professionisti in ambito familiare (psicologi e psichiatri. Il DDL stabilisce che la sezione specializzata venga composta esclusivamente da giudici togati, eliminando i giudici onorari dalla trattazione delle vicende. Spesso, infatti, i procedimenti dinnanzi al tribunale minorile viene trattato soltanto da costorto, e solo all'ultimo (in camera di consiglio) interviene il giudice di carriera. Nei confronti dei servizi sociali le misure previste da Cardiello prevedono la presenza di nuclei di polizia giudiziaria da istituire presso le sezioni specializzate della Procura della Repubblica, togliendo di fatto qualsiasi funzione giuridica agli assistenti sociali che tornerebbero dunque alla loro funzione originale di assistenza sociale. 

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

SENATO DELLA REPUBBLICA XVI LEGISLATURA

– DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa del senatore CARDIELLO Disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello e di uffici specializzati delle procure della Repubblica presso i tribunali

Onorevoli Senatori.

– L'istituzione del Tribunale dei minori risale al 1934, allo scopo di dare protezione agli orfani di guerra. Fu concepito come tribunale speciale, composto da due giudici togati e due giudici onorari, esperti di varie discipline. Si trattava di un'idea innovativa. Tuttavia, con il mutare della società, si sono presentati una serie di problemi che rendono necessaria una revisione della materia. La realtà, infatti, è oggi rappresentata da minori figli di genitori separati ovvero di bambini nati fuori del matrimonio. Inoltre, nel settore della famiglia non opera soltanto il tribunale dei minori, cui sono demandate le adozioni e le violazioni delle potestà genitoriali, ma anche quello ordinario per quanto attiene la materia delle separazioni e dei divorzi. Ci sono, inoltre, il giudice tutelare ed il pubblico ministero.

Diversa è anche la procedura utilizzata nell'ambito del tribunale ordinario, dove le parti possono esprimersi e proporre perizie, da quella propria del tribunale dei minori, dove spesso il contraddittorio non esiste; infatti, essendo prevista la presenza degli esperti, spesso non si fanno perizie e ci si limita ad acquisire i rapporti dei servizi sociali.

L'assenza di un rappresentante processuale degli interessi del minore, inoltre, fa sì che il giudice minorile sia nello stesso tempo organo giudicante e portatore dell'interesse superiore del bambino, con la conseguenza che, troppo spesso, la voce del genitore, che viene a trovarsi in contrapposizione con il bambino, viene disattesa o addirittura non audita. Quest'ultima ipotesi si verifica nel momento in cui il procedimento dinanzi il tribunale minorile ha inizio ad istanza del pubblico ministero presso la Procura della Repubblica minorile. Il pubblico ministero, infatti, formula le proprie istanze di sospensione o di decadenza della potestà genitoriale e di affidamento del minore ai sevizi sociali. Il Tribunale minorile accoglie le istanze del pubblico ministero e le famiglia non può fare altro che accettare che il figlio venga a lei tolto, senza che abbia potuto conoscerne le ragioni.

Il tutto è notevolmente aggravato dal fatto che il procedimento minorile è governato dal principio della camera di consiglio, composta da due giudici togati e da due giudici onorari, laureati in psicologia o in discipline affini. La procedura della camera di consiglio seguita oggi dal Tribunale minorile lede i diritti costituzionali della difesa e del contraddittorio, di cui rispettivamente agli tabella 24 e 111, secondo comma della Costituzione.

Il presente disegno di legge si pone lo scopo di revisionare la materia attraverso la soppressione dei Tribunali dei Minori e la contemporanea istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori. In particolare, il provvedimento si compone di 18 tabella.

L'articolo 1 istituisce le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e presso le corti d'appello.

L'articolo 2 prevede che le competenze proprie del pubblico ministero nelle materia di competenza delle sezioni specializzate siano esercitate da magistrati assegnati in via esclusiva alla sezioni stesse costituite presso la procura della Repubblica.

L'articolo 3 stabilisce che la sezione specializzata presso il tribunale e presso la corte d'appello sia composta esclusivamente da giudici togati e che giudichi in composizione collegiale.

Gli tabella 4, 5 e 6 attengono alla competenza penale delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori. Nel dettaglio, l'articolo 4 elenca le materie di competenza delle sezioni, con la precisazione che i reati siano commessi dai minori di anni diciotto, demandando, invece la competenze per territorio (articolo 6) alle norme del codice di procedura penale.

L'articolo 7 riguarda la competenza per materia in ambito civile.

L'articolo 8 stabilisce che la competenza per territorio è determinata dal luogo in cui risiede la persona nei confronti della quale è richiesto il provvedimento.

L'articolo 9 tratta della materia delle impugnazioni, prevedendo che la sezione specializzata istituita presso la corte d'appello, ovvero presso una sezione di essa, è competente per le sentenze penali e civili emesse in primo grado.

L'articolo 10 definisce il ruolo del giudice tutelare che svolge le proprie funzioni nell'ambito delle sezioni specializzate per la famiglia e i minori e che è designato tra i magistrati assegnati alla sezione medesima. Contro i provvedimenti del giudice tutelare è ammesso reclamo alla sezione specializzata, che decide in camera di consiglio con la partecipazione del giudice tutelare.

L'articolo 11 stabilisce che le sezioni specializzate possono avvalersi della collaborazione degli uffici di servizio sociale, specialisti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o con questo convenzionati. Possono altresì servirsi delle aziende sanitarie locali o dei servizi sociali.

L'articolo 12 prevede che siano costituiti nuclei di polizia giudiziaria presso le sezioni specializzate istituite nell'ambito della Procure della Repubblica.

L'articolo 13 affida alle sezioni specializzate le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza.

Gli tabella 14 e 15 determinano dettagliatamente gli organici delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, nonché i criteri ai fini della copertura dell'organico medesimo.

L'articolo 16 reca disposizioni inerenti gli affari penali e civili pendenti presso i tribunali per i minorenni, le domande di affidamento preadottivo e le cause pendenti davanti ai giudici tutelari.

L'articolo 17 detta norme concernenti i magistrati in servizio presso i tribunali dei minorenni.

L'articolo 18, infine, oltre a sopprimere i tribunali dei minorenni, stabilisce che le sezioni specializzate inizino la loro attività decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
 

………..Art. 15 (Copertura dell'organico delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori) In sede di prima attuazione della presente legge, ai fini della copertura dei posti di organico presso le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e all'articolo 2, commi 1 e 2, hanno la precedenza i magistrati che hanno acquisito una particolare competenza in materia secondo i requisiti seguenti:

a) l'esercizio nell'ultimo quinquennio, per almeno due anni, delle funzioni di giudice o di pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni ovvero di giudice presso la sezione per i minorenni della corte d'appello;

b) l'esercizio nell'ultimo quinquennio, per almeno due anni, delle funzioni di giudice tutelare in via esclusiva o prevalente;

c) l'esercizio nell'ultimo quinquennio, per almeno due anni, delle funzioni giudicanti o requirenti nelle materie del diritto della famiglia e dei minori.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio superiore della magistratura, provvede, con proprio regolamento, all'istituzione di appositi corsi di formazione per i magistrati, al fine dell'eventuale assegnazione dei medesimi presso le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e all'articolo 2, commi 1 e 2.

La partecipazione ai corsi di cui al comma 2 costituisce requisito necessario ai fini dell'assegnazione, ferma restando la competenza del Consiglio superiore della magistratura nella valutazione di ulteriori requisiti concernenti la attitudini personali dei magistrati e la loro formazione tecnico-giuridica.

Il Consiglio superiore della magistratura, nell'ambito dell'attività di formazione permanente dei magistrati, organizza incontri di studio, di approfondimento e di aggiornamento, con frequenza annuale, ai quali i magistrati che compongono le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e all'articolo 2, commi 1 e 2 sono tenuti a partecipare.

Alla copertura dell'organico del personale amministrativo delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e dell'ufficio specializzato per la famiglia e per i minori delle procure della Repubblica si provvede mediante assegnazione del personale in servizio che ne ha fatto richiesta ai medesimi organi giudiziari; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

Art. 16 (Affari pendenti) Per gli affari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede secondo le disposizioni seguenti:

a) le cause penali e civili pendenti presso i tribunali per i minorenni e presso ogni altro ufficio giudiziario sono devolute, d'ufficio, alla cognizione delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 competenti per territorio ai sensi della presente legge;

b) le domande di affidamento preadottivo presentate ai sensi dell'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono trasmesse alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del luogo di residenza dei richiedenti a meno che i coniugi non richiedano, entro il termine di dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che la loro domanda sia esaminata da un altro tribunale;

c) le cause pendenti davanti ai giudici tutelari sono devolute alla cognizione del giudice tutelare presso le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, competenti per territorio.

Art. 17 (Perdenti posto) Ai magistrati titolari dei posti di presidente del tribunale per i minorenni, di presidente di sezione presso il tribunale per i minorenni, di procuratore della Repubblica ovvero di procuratore aggiunto delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni rispettivamente dettate, per i magistrati titolari dei posti di consigliere pretore dirigente, di consigliere pretore, di procuratore della Repubblica preso la pretura circondariale ovvero di procuratore aggiunto presso il medesimo ufficio dall'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni.

Art. 18 (Disposizioni finali) Le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 e all'articolo 2, commi 1 e 2, iniziano la loro attività decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A partire dalla data di cui al comma 1, sono soppressi i tribunali per i minorenni e le relative procure della Repubblica, di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935,n. 835, con conseguente cessazione della loro attivita'.

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