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La richiesta di revisione presentata da Olindo Romano e Rosa Bazzi, per quanto rituale, non è ammissibile “sotto il duplice profilo della mancanza di novità e della inidoneità a ribaltare il giudizio di penale responsabilità delle prove di cui è chiesta l’ammissione”.
E’ la conclusione a cui sono giunti i giudici della Corte d’appello d Brescia che hanno giudicato inammissibile l’istanza di revisione della sentenza che condannò la coppia all’ergastolo per la strage di Erba (quattro morti, tra cui un bimbo di due anni, e un ferito gravissimo, l’11 dicembre del 2006).
La richiesta di revisione della sentenza all’ergastolo per Olindo Romano e Rosa Bazzi presentata dal sostituto procuratore di Milano Cuno Tarfusser è “prima ancora che carente sotto il profilo della novità della prova” inammissibile “per difetto di legittimazione del proponente.
“La richiesta di revisione – scrivono i giudici della Corte d’appello di Brescia nelle motivazioni dl procedimento la cui definizione ha richiesta più udienze – è stata formulata da un sostituto procuratore generale della Corte d’appello di Milano privo di delega relativamente alla materia delle revisioni, riservata, secondo il documento organizzativo dell’ufficio, all’avvocato generale, e non assegnatario del fascicolo ed è stata depositata nella cancelleria del Procuratore Generale di Milano, che l’ha trasmessa alla Corte, evidenziando la carenza di legittimazione del proponente, disconoscendone il contenuto e chiedendo che fosse dichiarata inammissibile”.
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