Roma
VELLETRI SAN RAFFAELE, IL TAR ANNULLA LA DELIBERA DELLA POLVERINI
Tempo di lettura 3 minutiVittoria del comune di Velletri
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13 anni faon
Redazione
Pubblichiamo il testo della sentenza del Tar Lazio:
SENTENZA
Estensore per l’annullamento del decreto n. 62/11 avente ad oggetto: “parziale revisione della rete ospedaliera regionale delineata dal decreto del Presidente nella qualita’ di Commissario ad acta n. 80/10 e s.m.i. – riorganizzazione dell’offerta sanitaria riguardante alcune strutture del gruppo san Raffaele spa”ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10323 del 2011, proposto dal Comune di Velletri, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandra Capozzi, con domicilio eletto presso Andrea C. Maggisano in Roma, via C. Grabau, 16; Presidente della Regione Lazio, in Qualita’ di Commissario Ad Acta, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; San Raffaele Spa, rappresentata e difesa dall’avv. Gianluigi Pellegrino presso il cui studio in Roma, corso Rinascimento, 11 è elettivamente domiciliato,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidente della Regione Lazio, in qualita’ di Commissario ad acta e di San Raffaele Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 il cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;Rilevato che nella suddetta camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.
Considerato che l’impugnato decreto n. 62 del 27 luglio 2011 appare illegittimo nella parte in cui, approvando l’allegato Accordo quadro consente la riassegnazione di 225 posti letto, prima accreditati presso la Casa di cura San Raffaele Velletri (nel distretto H3) presso il San Raffaele Montecompatri, anch’esso facente capo al gruppo San Raffaele s.p.a. ma allocato in altro distretto sanitario; Considerato che tale operazione ha sottratto un ingente numero di posti letto al distretto sanitario H3, che aveva già subito una riduzione di posti letto (25 nelle strutture pubbliche e 89 in quelle private accreditate) per effetto della riorganizzazione dell’offerta sanitaria della rete ospedaliera operata con il decreto commissariale 80/2010;Considerato che in sede di riorganizzazione della rete ospedaliera – e dunque nell’esercizio del potere in materia di sanità attribuito al Commissario ad acta per l’emergenza sanitaria nella Regione Lazio – appare recessiva la definizione della differente problematica relativa alla possibilità che sia compromesso il livello occupazionale presso una struttura privata accreditata, problematica che, seppure di indubbia rilevanza sociale, non poteva essere risolta nell’esercizio dei poteri ex lege attribuiti al Commissario ad acta, che è stato nominato per l’emergenza sanitaria nella Regione Lazio;
Ritenuto pertanto che il trasferimento dei posti accreditati presso una struttura (nella specie, la Casa di cura San Raffaele Velletri) ad altra struttura (nella specie, il San Raffaele Montecompatri), dichiaratamente disposto al fine di evitare il licenziamento del personale occupato presso la prima struttura, poteva avvenire solo congruamente motivando e dimostrando che tale operazione non avrebbe creato alcun problema sanitario presso il distretto H3, traducendosi altrimenti in atto adottato in palese sviamento di potere;
Considerato che nell’impugnato decreto non si fa alcun cenno all’analisi dell’impatto del disposto trasferimento dei posti letto da un distretto ad altro; Considerato che tale difetto di istruttoria rende illegittimo, in parte qua, il decreto n. 62 del 2011;
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento, nei limiti dell’interesse, della delibera del Commissario ad acta n. 62 del 2011,ma che le spese e gli onorari del giudizio possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla, nei limiti dell’interesse, la delibera del Commissario ad acta n. 62 del 2011.
Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio di giudizio.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Maria Luisa De Leoni, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere
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