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Angelo Barraco
Il 25 aprile è un giorno fondamentale per la storia d’Italia poiché è l’anniversario della liberazione messa in atto dalle forze partigiane durante la seconda guerra mondiale contro il governo fascista e l’occupazione nazista. Alle 8 del mattino del 25 aprile del 1945, il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, che aveva sede a Milano, proclama via radio il seguente messaggio: “Cittadini, lavoratori! Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine". Come a Genova e a Torino, ponete i tedeschi di fronte al dilemma: arrendersi o perire”. L’invito era rivolto a tutti i partigiani, di attaccare i presidi fascisti e nazisti e arrendersi. Il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia proclamò anche un altro comunicato: “in nome del popolo italiano e quale delegato del Governo Italiano” e ha stabilito la condanna a morte dei gerarchi fascisti tra cui Mussolini che è stato ucciso tre giorni dopo. L’Italia fu liberata entro il primo maggio e finì il ventennio fascista. L’Italia stava cambiando, tutto stava cambiando. Il 2 giugno del 1946 il popolo fu posto di fronte alla scelta: Monarchia o Repubblica. Il popolo italiano ha scelto Repubblica e votarono per la prima volta anche le donne, fu scritta poi la Costituzione. Nel maggio del 1949 vi fu l’approvazione della legge 260. Ecco la legge:
Legge 27 maggio 1949, n. 260
Disposizioni in materia di ricorrenze festive.
(Pubblicata nella gazzetta ufficiale n.124 del 31 maggio 1949)
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
il Presidente della Repubblica
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il giorno 2 giugno, data di fondazione della repubblica, è dichiarato festa nazionale.
Art. 2.
1. Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti:
• tutte le domeniche;
• il primo giorno dell’anno;
• il giorno dell’Epifania;
• il giorno della festa di San Giuseppe;
• il 25 aprile: anniversario della liberazione;
• il giorno di lunedì dopo Pasqua;
• il giorno dell’Ascensione;
• il giorno del Corpus Domini;
• il 1° maggio: festa del lavoro;
• il giorno della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo;
• il giorno dell’Assunzione della B.V. Maria;
• il giorno di Ognissanti;
• il 4 novembre: giorno dell’unità nazionale;
• il giorno della festa dell’Immacolata Concezione;
• il giorno di Natale;
• il giorno 26 dicembre.
Art. 3.
1. Sono considerate solennità civili, agli effetti dell’orario ridotto negli uffici pubblici e dell’imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni:
• l’11 febbraio: anniversario della stipulazione del trattato e del concordato con la santa sede;
• il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di napoli.
Art. 4.
1. Gli edifici pubblici sono imbandierati nei giorni della festa nazionale, delle solennità civili e del 25 aprile, 1° maggio e 4 novembre.
Art. 5.
1. Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell’anniversario della liberazione (25 aprile), della festa del lavoro (1 maggio) e nel giorno della unita nazionale (4 novembre) lo Stato, gli Enti pubblici e i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti, i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio. La normale retribuzione sopraindicata sara determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad 1/6 dell’orario settimanale contrattuale, o, in mancanza, a quello di legge. Per i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili, si calcolerà il valore delle quote mobili sulla media oraria delle ultime 4 settimane.
2. Ai lavoratori considerati nel precedente comma che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione giornaliera compreso ogni elemento accessorio di questa, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.
3. Ai salariati retribuiti in misura fissa che prestino la loro opera nelle suindicate festività è dovuta, oltre la normale retribuzione giornaliera compreso ogni elemento accessorio di questa, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione compreso ogni elemento accessorio di essa, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all’aliquota giornaliera.
Art. 6.
1. In caso d’inosservanza alle norme della presente legge gli imprenditori sono puniti con l’ammenda fino a L. 400.000 (1), ferma restando la disposizione dell’art. 26, capoverso primo, del Codice penale.
(1) N.d.R. Importo aumentato per effetto dell’art. 113 della L. 24.11.81, n 689.
Art. 7.
1. Sono abrogati l’art. 4 del D.Lgs. 15 dicembre 1947, n. 1549, e tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con le norme contenute nella presente legge.
Art. 8.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 maggio 1949
Einaudi
De Gasperi – Pella –
Fanfani
Visto, il guardasigilli: Grassi
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