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STAMINA L’AVV. TIZIANA MASSARO, MADRE DEL PICCOLO FEDERICO REPLICA AL D. AMEDEO BIANCO

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La terapia infusa con il metodo Stamina non è affatto segreta. Ossia non è segreto il prodotto che viene infuso ma la metodica con cui si perviene a quel prodotto. Inoltre, appare evidente che non si è tenuto in alcun conto che i medici che solo oggi si rifiutano di eseguire le prestazioni sono gli stessi medici che hanno, per oltre e da oltre due anni, prestato la loro attività per l’esecuzione della terapia Stamina, alcuni dei quali hanno avuto persino congiunti in cura con lo stesso trattamento, gli stessi medici che hanno dichiarato che sono state effettuate oltre 400 infusioni senza effetti collaterali (come da documento allegato) e, in alcuni casi, hanno certificato risultati migliorativi, come da documenti consegnati dall’Azienda di Brescia alla Commissione Sanità di cui è membro 

di Cinzia Marchegiani

Pesaro (Marche) – Stamina continua a fronteggiare i vuoti legislativi e problemi di coerenza postumi che mette il paese ad un bivio pericoloso. L’avv. Tiziana Massaro, mamma del Piccolo Federico, malato del morbo di Krabbe replica con una lettera aperta al Dr Amedeo Bianco che rendeva pubblica la propria posizione  con un comunicato pubblicato dall'Ansa il 23 maggio 2014 in merito all'ordinanza del Tribunale di Pesaro che attribuisce un importante passo avanti nella lotta al riconoscimento dei diritti dei malati, che qui riportiamo nella sua interezza: "Le terapie segrete non possono essere somministrate. Lo vieta il Codice deontologico medico", e per questo motivo "affiancheremo il presidente dell'Ordine di Brescia e siamo solidali con tutti i medici degli Spedali Civili". Lo ha affermato il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), Amedeo Bianco, a margine della presentazione del nuovo Codice deontologico dei medici, in riferimento all'ordinanza del Tribunale di Pesaro che incarica il presidente dell'Ordine di Brescia, Ottavio Di Stefano, di individuare i medici che possano praticare il trattamento Stamina sia tra il personale degli Spedali Civili di Brescia o avvalendosi di collaborazioni esterne”..


La seguente è l’arringa che scatta una fotografia imbarazzante della sanità pubblica italiana e proietta ombre inquietanti sulla gestione e tutela del diritto del malato:

Gent.mo Dott. Bianco,
formulo la presente in qualità di avvocato e genitore esercente la patria potestà sul minore Federico Mezzina, unitamente al sig. Vito Mezzina, per riscontrare Sua dichiarazione resa in data 23.05.14 e ripresa dall’Ansa, come di seguito riportata, attinente alla somministrazione del trattamento Stamina, al fine di significarLe quanto segue.
La Sua opposizione pare fondarsi su un errato presupposto di fatto: la segretezza della terapia infusa. Invero la terapia infusa con il metodo Stamina non è affatto segreta. Ossia non è segreto il prodotto che viene infuso ma la metodica con cui si perviene a quel prodotto.
Infatti, è l’Azienda Spedali Civili di Brescia, a mezzo dell’attività dei propri medici ospedalieri, che certifica che vengono infuse cellule staminali mesenchimali; la quantità infusa di volta in volta sia per via endorachidea che per via venosa; sono gli stessi Spedali che effettuano le analisi standard sul prodotto (dalla conta cellulare precongelamento a quella postcongelamento; test di vitalità cellulare mediante Tryplan blue e 7-ADD; Immunofenotipo (CD45+, CD14+, CD19+, CD34+, HLA–DR, CD37+, CD105+, CD44+, CD29+, CD166+, ….), test di sterilità mediante emocoltura aerobi, emocultura anaerobi, indagine batteriologica per ricerca miceti, valutazione attività telomerasica… e tutto quanto necessario ad assicurare, a detta dello stesso Spedale, tutte le garanzie di sicurezza e sterilità del prodotto cellulare eseguite a seguito della caratterizzazione del prodotto finito e ciò per ogni paziente (come da documenti allegati a titolo esemplificativo).
Tenga in conto che la caratterizzazione del prodotto viene eseguita anche dopo la somministrazione del prodotto cellulare su una quantità di cellule che vengono prelevate da quelle da infondere, sempre al fine di garantire la massima sicurezza di ciò che viene infuso.
Tali circostanze dovrebbero essere a Lei assai note atteso che fa parte, nella Sua qualità di sentore del Partito Democratico, della commissione di “Indagine conoscitiva su origine e sviluppi del cosiddetto caso Stamina” .
Qualora ciò non fosse stato approfondito durante la detta indagine ne deriverebbe una gravosa lacunosità dell’indagine stessa. Tale lacunosità sarebbe ancor più grave di quella derivante dal fatto che non vi è stata l’audizione dei genitori dei pazienti in cura, sebbene gli stessi abbiano avanzato innumerevoli richieste in tal senso che, con la presente, si devono intendere ulteriormente reiterate. Tali lacunosità sarebbero sconcertanti se l’attività della Commissione de qua fosse propedeutica a un eventuale nuovo intervento legislativo.
I primi responsabili di un intervento legislativo basato su tali presupposti saranno facilmente individuabili nel Presidente di tale Commissione, nei relatori e nei suoi membri.
Inoltre, appare evidente che non si è tenuto in alcun conto che i medici che solo oggi si rifiutano di eseguire le prestazioni sono gli stessi medici che hanno, per oltre e da oltre due anni, prestato la loro attività per l’esecuzione della terapia Stamina, alcuni dei quali hanno avuto persino congiunti in cura con lo stesso trattamento, gli stessi medici che hanno dichiarato che sono state effettuate oltre 400 infusioni senza effetti collaterali (come da documento allegato) e, in alcuni casi, hanno certificato risultati migliorativi, come da documenti consegnati dall’Azienda di Brescia alla Commissione Sanità di cui è membro.
Al fine di sottrarsi alla legge e all’ esecuzione delle ordinanze dei Tribunali è stato invocato il codice dentologico 2014, codice ancora incompleto poiché manca l'approvazione di 4 allegati prevista per il 7 giugno prossimo.
Invero chi invoca il codice deontologico richiama solo, ed esclusivamente, l’art 4 del codice deontologico, secondo cui l’esercizio professionale del medico è fondato sui principi di libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità, recita, inoltre, che il medico ispira la propria attività professionale ai principi e alle regole della deontologia professionale senza sottostare a interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura.
Ma si dovrebbe ricordare e sapere che la sopra detta formulazione è la diretta conseguenza dell’art. 3 che lo precede costituendone la premessa: “Doveri del medico sono la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona”.
Inoltre, proprio tale codice stabilisce, e pretendo che si richiami e attui, la continuità delle cure: “Il medico garantisce la continuità delle cure e, in caso di indisponibilità, di impedimento o del venire meno del rapporto di fiducia, assicura la propria sostituzione informando la persona assistita” (art. 23). Invece, coloro che in questi giorni richiamano il codice deontologico pare non conoscano altra norma se non quella di cui all’art. 4, riferendosi alla terapia Stamina come terapia segreta, nonostante segreta non lo sia affatto come prima evidenziato; ignorano, nonostante sia strettamente attinente al caso di specie, l’art 22 dello stesso codice secondo cui “Il medico può rifiutare la propria opera professionale quando vengano richieste prestazioni in contrasto con la propria coscienza o con i propri convincimenti tecnico-scientifici, a meno che il rifiuto non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona, fornendo comunque ogni utile informazione e chiarimento per consentire la fruizione della prestazione”.

Ebbene, Federico Mezzina sta subendo grave nocumento dall’interruzione della cura; sono ricomparsi tanti dei sintomi che contraddistinguevano la malattia prima delle infusioni e la sua salute psicofisica sta regredendo e mostra sofferenze; eppure i medici si rifiutano, in violazione degli tabella 3, 22 e 23 del codice deontologico, di alleviare le sofferenze del malato, di fornire la loro prestazione senza fornire un sostituto e alcuna informazione utile e/o chiarimento che possa consentire la fruizione della stessa prestazione.

Pertanto, prima che un medico assuma una qualsiasi posizione dovrebbe conoscere e vagliare lo stato di salute di ogni singolo paziente, le sue sofferenze, il suo dolore, gli effetti collaterali e/o, come nel caso di specie, i miglioramenti ottenuti dal paziente a seguito della somministrazione di una terapia. Ne deriva che non potranno negare la continuazione di una terapia e dovranno respingere “interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura”.

Per certo posso dire che lo stato di salute di Federico Mezzina non è stato da Lei, come da nessuno altro che si è espresso sulla vicenda de qua, minimamente esaminato; non sono stati sentiti i medici e/o gli operatori sanitari che lo hanno in cura, non sono stati visionati gli esami strumentali relativi alla deglutizione a cui è stato sottoposto il bambino, non sono stati visionati i suoi esami emato-chimici, pre e post infusione relativi all’indicazione di sofferenze del fegato e/o ad accumulo di metaboliti nel sangue.
Nessuno clinico ha fornito un raffronto di fatto, e/o fondato su pubblicazioni scientifiche, tra lo stato di Federico Mezzina e quello di altro paziente affetto dalla stessa patologia e dalla stessa mutazione genetica, al fine di poter compiere un’analisi comparativa che possa escludere che lo stato di salute di Federico Mezzina sia determinato dalla terapia cellulare con il metodo Stamina effettuata dal minore, unica terapia a cui è stato sottoposto lo stesso.

Il comportamento oggi tenuto dei medici costituisce violazione non solo della legge e delle ordinanze ma anche del codice deontologico!
Inoltre, lo stesso codice deontologico all’Art. 15 prevede che “Il medico può prescrivere e adottare, sotto la sua diretta responsabilità, sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali nel rispetto del decoro e della dignità della professione”.
Poiché il minore ha un medico prescrittore che si è assunto la responsabilità della terapia, lui, e solo lui, potrebbe decidere di sospendere la stessa terapia.
Nel caso de quo, il medico prescrittore di Federico Mezzina ha offerto la propria disponibilità agli Spedali Civili di Brescia ad effettuare le infusioni con il metodo Stamina!!
Una possibile obiezione di coscienza, ove la stessa fosse normativamente prevista (e non lo è) e nei limiti stessi della previsione normativa (che non esiste) sarebbe applicabile solo al medico infusore.
Giova ricordare che l’esercizio dell’obiezione di coscienza può essere esercitato solo in presenza di una norma giuridica che legittima e scrimina il suo esercizio. Per esemplificare: la legge n. 194/1978 esplicitamente riconosce il diritto all’obiezione di coscienza in caso di aborto mentre nel caso di specie nessuna norma autorizza l’esercizio dell’obiezione di coscienza.
Vi è più. La stessa norma che legittima l'obiezione in caso di aborto non può riferirsi anche all'assistenza antecedente e conseguente all'intervento, riconoscendo al medico obiettore il diritto di rifiutare di determinare l'aborto ma non di omettere di prestare l'assistenza prima ovvero successivamente ai fatti causativi dell'aborto, in quanto deve comunque essere assicurata la tutela della salute della donna, anche nel corso dell'intervento di interruzione della gravidanza (Cassazione penale , sez. VI, sentenza 02.04.2013 n° 14979).
Pertanto, oltre al fatto che non sussiste alcuna norma che legittimi l’obiezione di coscienza nel caso di specie, anzi, vi è una legge – la 57/13 – che autorizza e legittima la somministrazione della terapia, si evidenzia che un’eventuale obiezione di coscienza non può estendersi alle attività precedenti, successive e/o concorrenti all’infusione.
Quindi, nulla osterebbe all’esecuzione della terapia autorizzata così come nulla legittimerebbe l’astensione dall’esecuzione di quella stessa terapia!

Certamente non si può pensare che il richiamo al codice deontologico, che pare volutamente, impropriamente e inopportunamente, limitato all’art. 4, costituisca norma per l’esercizio dell’obiezione di coscienza atteso che, mutatis mutandis, si deve ritenere che il codice deontologico medico secondo la Cassazione civile a SS.UU, (sentenza 25.06.2013 n° 15873) non abbia carattere normativo.
Da ciò ne deriva, ictu oculi, che un comportamento, anche se consentito dal codice deontologico, qualora violi una legge non è scriminato e costituisce fatto reato.
Penso che sia superficiale ricordare che le cellule staminali di Stamina sono state analizzate dall’ISS, da cui è scaturito il comunicato stampa del Ministero della salute n. 173/13 e che dopo tale analisi sia stata varata una legge, in vigore, che ne consente l’utilizzo.
Penso sia superficiale evidenziare che Lei sa benissimo che vengono infuse cellule staminali anche se poi, in Commissione Sanità della Regione Lombardia, ha fornito informazioni non condivise e/o condivisibili scientificamente attesa la dichiarazione da Lei rilasciata nel convegno “Medici e Magistrati” del novembre 2013: “In commissione speciale misi a disposizione dei senatori quel poco di letteratura medica sulle cellule staminali mesenchimali esistente. Non c'è nessuna evidenza né letteratura scientifica che sostenga come tali cellule possano diventare cellule del sistema nervoso. Se così fosse sarebbe davvero un fatto epocale. Tentai anche di fornire ai decisori le informazioni sul cosiddetto metodo, ma nessuno fu in grado di trovarle. Poiché, però, a Brescia alcuni pazienti erano già in cura, suggerii la sperimentazione scientifica per tentare di instradare qualcosa che era già partito all'interno di un sistema con regole precise”.
Questa Sua dichiarazione merita almeno tre osservazioni che evidenzieranno la insostenibile contraddizione che oggi manifesta e la Sua scarsa informazione sull'argomento, molto grave visto che anche da Lei dipende l'annunciato nuovo testo legislativo che si prefigge di cancellare le cure compassionevoli a Brescia:
1) La letteratura medica sulle cellule staminali è tantissima, altro che 'poco di letteratura '.
2) Che le cellule staminali mesenchimali si possano trasformare in neuroni è scientificamente provato. Non chieda all'estero, non chieda in Ungheria. Per non scomodarsi chieda in Italia, consulti la Cell factory del Policlinico di Milano, si faccia avere delucidazioni dal prof. Gianni Pezzoli, dall'ISS. Le facilito la ricerca indicandole un link dal quale partire:
http://blog.ilgiornale.it/locati/2013/11/19/quando-gli-scienziati-dicono-bugie-le-staminali-possono-diventare-neuroni/
Qui il prof. Pezzoli precisa che “le mesenchimali sono staminali multi-potenti, si trasformano in altri tipi di cellule e se opportunamente istruite possono riparare i circuiti motori. Producono fattori di crescita che vengono utilizzati da altre cellule in difficoltà. Quando abbiamo chiesto l’autorizzazione all’istituto superiore di Sanità abbiamo mostrato che le cellule prelevate dal midollo osseo dei pazienti, trattate in laboratorio, hanno rilasciato il fattore di crescita BDNF (fattore neutrofico cerebrale)”. Legga il resto.
In quello stesso convegno del novembre 2013 intervennero anche Francesco De Ferrari, professore di Medicina Legale all'Università degli Studi di Brescia e Luciano Eusebi, professore di Diritto penale alla Cattolica di Milano. Le ricordo le loro dichiarazioni:
“Non capisco il disagio manifestato dai medici del Civile che hanno proposto il trattamento Stamina, soprattutto perché questo disagio è emerso solo dopo il blocco dell'Agenzia italiana del farmaco. Capisco invece il magistrato che, proprio sulla base del fatto che quel trattamento qui a Brescia era stato accolto, ordini ai medici bresciani di praticarlo. I giudici non hanno voluto forzare la volontà di nessuno perché hanno creduto che, se qui era stato proposto, qui era dunque anche bene accetto”(F. De Ferrari).
“Su stamina ci sono indizi razionali di attendibilità che meritano di essere verificati. Li hanno riscontrati alcuni medici evidenziando un decorso molto inconsueto per alcune malattie. È molto importante che accertatori esterni e pluridisciplinari lo verifichino. Perché sono convinto che la verifica dell'evoluzione dei pazienti sia in linea con i principi della medicina moderna che si basa sulle prove” (L. Eusebi).
Non condivido il Suo essere “molto preoccupato” dall’Ordinanza del Tribunale di Pesaro, poiché “mette il presidente Di Stefano in una palese situazione di conflitto di interesse istituzionale” perché, mi spiace doverLe ricordare, che lo stesso Dott. Di Stefano ha fatto parte del Comitato Etico che ha autorizzato la terapia cellulare con Stamina all’Ospedale di Brescia senza che possa essere addotta come scusante la circostanza che alla richiesta da parte dello stesso Comitato Etico sull’inizio delle terapie de qua “L'Aifa disse no e il comitato etico respinse la richiesta dell'uso compassionevole. Successivamente, l'azienda richiese nuovamente all'Aifa adducendo altre motivazioni e l'Aifa disse che non ravvisava elementi ostativi. Il comitato etico si adeguò".
Ma i medici non dovrebbero essere liberi da condizionamenti di qualsiasi natura? I medici non dovrebbero avere una diligenza qualificata nell’autorizzare e somministrare, o meno, delle cure, dei trattamenti?
Quei medici, allora, o sono responsabili per il loro operato al momento dell’autorizzazione e somministrazione delle cure o lo sono oggi!!
Comunque sono responsabili o per i fatti di ieri o per quelli di oggi!
Quindi la Sua preoccupazione nei riguardi della posizione del Dott. Di Stefano è del tutto priva di fondamento.
Il Dott. Di Stefano, nella Sua pregiatissima qualità di ausiliario del Giudice, deve dare attuazione all’ordinanza del Tribunale così da rispettare, altresì, le numerose norme del codice deontologico sopra richiamate.
Mi spiace dover ricordare che vi è stata l’analisi cellulare da parte dell’ISS e la successiva emanazione della legge; mi spiace dover evidenziare che non vi sono stati effetti collaterali dalla somministrazione della terapia; mi spiace dover porre in risalto i miglioramenti ottenuti a seguito di quella terapia; mi spiace dover opporre che non vi è legge che legittima l’obiezione di coscienza de qua; mi spiace dover evidenziare la violazione del codice deontologico nel momento in cui i medici non hanno assicurato la propria sostituzione e si sono sottratti alla terapia senza fornire un sostituto e le dovute informazioni, e si siano lasciati condizionare in violazione dello stesso codice deontologico; mi spiace evidenziare lo stato di malessere psicofisico in cui versa Federico Mezzina a causa dell’interruzione della terapia; mi spiace evidenziare la mancata audizione dei genitori presso la commissione Senato; mi spiace che troppi soggetti stanno interferendo contro la legge e gli ordini dei giudici pur essendo soggetti che rivestono un ruolo politico.
Resto in attesa di Suo cortese riscontro e porgo cordiali saluti.

Avv. Tiziana Massaro

Si allega: Analisi cellulare; dichiarazione di assenza di effetti collaterali 

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