Esteri
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10 anni faon
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di Angelo Barraco
Pechino – In Cina è entrata in vigore la legge antifumo che pone il divieto di fumare in pubblico a Pechino. Con la legge entrata in vigore è vietato fumare in ristoranti, uffici, autobus, metropolitana. Questa legge è una rivoluzione per il paese poiché ogni anno muoiono 1 milione di persone a causa del fumo e vi sono circa 300 milioni di fumatori. Per tutti i trasgressori vi saranno sanzioni che vanno dai 200 yan (corrispondono a 29 euro) al fumatore, invece al proprietario del locale tocca una multa pari a 10.000 yen (pari a 1.470 euro). In Italia invece com’è la situazione sul fumo? Quali sono le leggi in atto? Analizziamole: partiamo dall’articolo base che vieta la vendita sigarette e tabacco ai minori di 16 anni che è il Regio decreto del 24 Dicembre 1934, n. 2316 – art.25. Vi è poi l’articolo 41 della Costituzione Italiana che stabilisce limiti al commercio di prodotti che recano danno alla collettività o all'individuo. L’importanza di questi tabella e lo scopo di questi tabella è la salute dell’individuo, proprio la salute dell’individuo, il diritto alla salute è sancito nell’articolo 32 della costituzione. Anche in Italia abbiamo un articolo che vieta il fumo nei locali pubblici (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri (PDCM) del 14 dicembre 1995). Abbiamo anche un articolo a tutela dei non fumatori ovvero la sentenza della Corte Costituzionale n.399 dell’11 dicembre 1996 in cui il datore di lavoro ha obbligo di tutelare i non fumatori. Il diritto di non inalare fumo passivo viene prima del diritto di fumare. Ricordiamo che l’articolo 32 della Costituzione Italiana dice: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. La Legge 11 novembre 1975, n. 584 “Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico” dice che è vietato fumare nei seguenti posti:
-corsie d'ospedale;
-aule delle scuole di ogni ordine e grado;
-autoveicoli di proprieta' dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone;
-metropolitane;
-sale d'attesa di stazioni ferroviarie, autofilotranviarie, portuali-marittime, aeroportuali;
-compartimenti ferroviari per non fumatori delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie date in concessione ai privati;
-compartimenti a cuccette e carrozze letto, durante il servizio di notte, se occupati da piu' di una persona;
-locali chiusi adibiti a pubblica riunione (ogni ambiente aperto al pubblico ove si eroga un servizio dell'amministrazione o per suo conto (vedi ultra, T.A.R. Lazio, sentenza n. 462/1995; direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995);
-sale chiuse di cinema e teatro;
-sale chiuse da ballo;
-sale-corse;
-sale riunioni di accademie;
-musei;
-biblioteche;
-sale di lettura aperte al pubblico;
-pinacoteche e gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico.
Ma ricordiamo la L’articolo 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Tutela della salute dei non fumatori”
La Legge dice che 1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonchè i modelli dei cartelli connessi all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell’esercizio.
4. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Tale regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai fumatori.
5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall’articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d’intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.
7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, sono ridefinite le procedure per l’accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonchè l’individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli tabella 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584.
10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.
I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 27,5 ad un massimo di € 275. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
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